Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 luglio 2002 |
Autorizzazione all'Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA, in Bologna, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'organismo di controllo "Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB", di seguito denominato AIAB, ad esercitare le attivita' di controllo relative al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995; Vista l'istanza presentata da AIAB con la quale chiede a questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del ramo di attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica all'"Istituto per la certificazione etica ed ambientale - ICEA", di seguito denominata ICEA; Vista la disponibilita' dichiarata da ICEA di acquisire il ramo di attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB; Sentito il parere del comitato di valutazione degli organismi di controllo, istituito con il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, espresso con nota n. 52 del 30 gennaio 2002; Vista la nota n. 90482 del 26 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disposto le condizioni per il trasferimento dell'attivita' di controllo da AIAB ad ICEA; Visto il verbale della seduta comitato esecutivo federale di AIAB del lo marzo 2002 che delibera la cessione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica ad ICEA; Visto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione di ICEA del 26 aprile 2002 che delibera l'acquisizione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB; Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto a Roma in data l6 maggio 2002 con numero di repertorio 45202, tra AIAB quale parte cedente e ICEA quale cessionario; Esaminata la documentazione contenente i requisiti dei rappresentanti e degli amministratori nonche' quelli tecnici di ICEA, previsti nell'allegato II del decreto legislativo n. 220/1995; Considerato, che il trasferimento dell'attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB ad ICEA, assicurera' la continuita' del sistema di controllo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1. 1. L' "Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA", con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, e' autorizzato ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse all'"Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB" con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996; 2. All'"Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB" e' revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996; 3. L' "Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA", nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare la propria attivita' a quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2092/9l del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995; 4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da AIAB e' concesso l'impiego delle stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art, 1, puo' essere revocata al sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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