Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. 23 |
Settore Tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2002. |
|
|
Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche com.rie e intern.li - Div. VII - Div. FEOGA, All'A.P.T.I. - via Collina 48 - 00187 Roma All'UNITAB, Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO, Alla Conf.ne Italiana Agricoltori, Alla CONFAGRICOLTURA, Alla COPAGRI, Alla F.AGR.I., Alla Confcooperative Federagroalimentare, All'ANCA LEGA Coop, Alla Org.ne Interprof.le INTERBRIGHT, Alla Org.ne Interprof.le INTERORIENTALI, All'Ass.ne Interprof.le Tabacco, All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani, Alla S.G.S. Italia s.r.l., AR.T.I. FINSIEL, All'Ufficio Tecnico - Sede e p.c.: Comando Carabinieri - politiche agricole,
Disposizioni generali Il Regolamento (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare per quanto riguarda la misurazione della superficie, l'ubicazione delle particelle e l'accertamento varietale, nonche' il rispetto del termine per il trapianto. L'Organismo incaricato dei controlli provvedera' a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci estratti a campione, sulla base dei criteri prefissati da questa azienda, con il relativo calendario dei sopralluoghi, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunita' in materia di controlli inopinati. Si dispone che ai sopralluoghi sia presente un incaricato dell'associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell'assistenza nei confronti dell'azienda da controllare, il quale dovra' apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verra' redatto al termine della verifica. L'incaricato dell'associazione dovra' esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'associazione stessa. Si precisa che si e' ritenuto necessario richiedere la presenza delle Associazioni nella fase di esecuzione dei controlli, in quanto le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 paragrafo 2-ter del Regolamento (CE) 2848/98, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi. Metodologia di controllo L'incontro con il produttore e l'associazione verra' preceduto, in alcune zone, e comunque ove possibile, da un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate. Successivamente, il sopralluogo si svolgera' in contraddittorio e vi dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'azienda di produzione che il delegato dell'associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'associazione. Questi, in tal caso, dovra' apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'associazione. Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di due allegati. Il frontespizio (mod. Vl) riportera' gia' prestampati i dati dell'azienda da controllare, inclusi quelli del piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore. Il tecnico controllore riportera' sullo stesso le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purche' riconducibili alle stesse particelle dichiarate. Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuera' il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purche' venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riportera' le risultanze sull'apposito modello V2 allegato al verbale. La compilazione e sottoscrizione di tale modello costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile. Sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nel modello, infatti, non sara' necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai paragrafi 2-bis e 2-ter, del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione. L'istanza non potra' essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori. E' inoltre previsto un allegato (mod. V3) con il quale il produttore potra' fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre in caso di ricorso a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse informazioni relative a particelle non dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2 (ad esempio, perche' ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perche' non supportate da titolo di possesso in regola), tenendo presente che la procedura adottata per l'inserimento dei piani di coltivazione, che esegue un controllo preventivo dei dati risultanti dal catasto informatico, fa ritenere estremamente improbabile il verificarsi del mero errore materiale. Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciate all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di presa d'atto di quanto rilevato, poiche' l'esito del controllo, in termini di eventuali sanzioni da applicare, verra' successivamente deciso dall'AGEA. In caso di esito negativo, questo verra' notificato alle aziende interessate: se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza; questa verra' informata mediante collegamento informatico al Sistema tabacco. se produttori singoli, tramite comunicazione diretta. In entrambi le ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all'AGEA - Ufficio colture specializzate - via Palestro,81 - 00185 Roma entro e non oltre 30 giorni dalla data della notifica stessa; pertanto non verranno presi in considerazione ricorsi pervenuti successivamente a tale termine. Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica: superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo eventuale abbattimento della produttivita' massima); superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore sanzione di cui al paragrafo 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2002 e della quota di produzione per il 2003 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato, nonche' detrazione dall'aiuto specifico 2002 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi); superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzioni di cui ai paragrafi 2-bis e 2-ter, art. 50 (riduzione tariffaria del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico 2002 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi); superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore sanzione di cui al paragrafo 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2002 e della quota di produzione per il 2003 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato nonche' detrazione dall' aiuto specifico 2002 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi). Titoli di conduzione dei terreni Il tecnico controllore dovra' svolgere l' attivita' di verifica, e in caso di particelle in supero e/o non dichiarate anche di acquisizione, dei titoli di conduzione dei terreni; in caso di mancanza o di irregolarita', non e' consentito l'inserimento a verbale di superficie coltivata rilevata relativamente alla particella o alle particelle in questione. Si invitano pertanto le associazioni, onde evitare pesanti sanzioni, a curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli aziendali dei propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e visure catastali aggiornate all'anno solare in corso (o, se antecedenti, con apposita dichiarazione del produttore che attesti, sotto la propria responsabilita', che i dati contenuti in tale documentazione sono invariati) e titoli di conduzione registrati a termini di legge. Si ribadisce infatti che le sanzioni predette non sono solo a carico dei produttori ma anche delle associazioni e che la mancanza del fascicolo aziendale e degli elementi informativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, ed in particolare dei titoli di conduzione, puo' comportare la revoca del riconoscimento. Per agevolare tale attivita' si forniscono succintamente le seguenti indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998. A) Proprietario coltivatore: e' sufficiente produrre la relativa visura catastale in originale o copia conforme, intestata allo stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione; B) Affitto di fondi rustici: si distinguono le seguenti tipologie: B.1) Affitto verbale o scrittura privata autenticata: e' necessario esibire la denuncia annuale riepilogativa presentata a cura di una delle parti presso qualsiasi Ufficio del registro o delle entrate, dei contratti in essere in corso di un anno che, oltre ai dati relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998). B.2) Affitto a coltivatore diretto: e' necessario esibire l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse visure catastali in originale. B.3) Affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di cui al punto B.2), occorre la dichiarazione del conduttore inerente l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore. C) Usufrutto: e' necessario esibire atto notarile o denuncia di successione. D) Comodato: e' necessario esibire il contratto registrato sottoscritto dalle parti, oppure, qualora il comodatario sia un familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice di appartenenza al medesimo nucleo familiare, o stato di famiglia aggiornato all'anno solare. Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota. Roma, 16 luglio 2002 Il direttore dell'area organismo pagatore Migliorini |
|
|
|