Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 luglio 2002 |
Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di avvocato del sig. Hlehil Anwar. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Anwar Hlehil, nato a Zefat (Israele) il 29 maggio 1967, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo professionale israeliano di orech din (avvocato) dal 31 maggio 1994, come attestato dal Collegio degli avvocati di Israele; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di "Dottore in giurisprudenza" in data 16 ottobre 1992, presso l'Universita' degli studi di Camerino; Visto il certificato rilasciato al sig. Hlehil dall'Universita' Ebraica di Gerusalemme in data 1 giugno 1992, ai sensi della legge israeliana del collegio degli avvocati del 1961; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visto l'art. 3, comma 4 del decrerto legisaltivo n. 286/1998 che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;
Dichiara
che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Hlehil Anwar, nato a Zefat (Israele) il 29 maggio 1967, cittadino israeliano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Hlehil potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia. Il riconoscimento sara' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione. Roma, 3 luglio 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del decreto di riconoscimento. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento del colloquio, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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