Riferimenti normativi: art. 30, comma 5, legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, ed articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni. (GDL 23/02/Q).
IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
Nell'ambito dello svolgimento della propria attivita', l'Autorita' ha rilevato delle difficolta' interpretative, da parte delle stazioni appaltanti, in relazione al combinato disposto dell'art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in materia di polizza assicurativa del progettista. In particolare, oggetto di valutazione e' l'ampiezza della copertura della suddetta polizza, che appare diversificata a seconda che si faccia riferimento al tenore letterale del citato art. 30, comma 5, primo periodo, ed al combinato disposto dei commi 3 e 5 dello stesso, ovvero al tenore letterale degli articoli 105 e 106 del regolamento. Secondo una prima interpretazione, la polizza dovrebbe coprire i rischi base (ad es.: lesioni personali e morte di persone, danni materiali a terzi compresi i danni all'opera ed alle eventuali opere preesistenti), garantendo cosi' l'Amministrazione appaltante dai rischi di esecuzione che possono derivare dal difetto della progettazione esecutiva, nonche' da taluni rischi speciali (ossia, per i progettisti esterni: le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi come definiti dall'art. 105, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; e, per i progettisti interni, solo il maggior costo per eventuali di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) legge n. 109/1994). Sulla base della seconda interpretazione, invece, la polizza operebbe esclusivamente per i c.d. rischi speciali, espressamente elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, agli articoli 105 e 106. Stante il carattere generale della problematica in questione, si e' ritenuto di chiedere il contributo dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorita', i quali hanno formulato le proprie valutazioni. L'ANCE ha affermato che il contrasto tra le citate disposizioni del regolamento e l'art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 e' solo apparente, in quanto tali norme si integrano vicendevolmente. Cio' in considerazione del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, pur avendo funzione delegificante, come stabilito dall'art. 3 della legge n. 109/1994, non potrebbe legittimamente restringere la portata di quest'ultima, e se cio' facesse, dovrebbe essere disapplicato non soltanto dal giudice ma dalla stessa amministrazione operante. Gli articoli 105 e 106 del regolamento, pertanto, costituiscono una piu' dettagliata specificazione della copertura assicurativa relativa ai c.d. rischi speciali, gia' prevista dalla fonte primaria. L'ALA Assoarchitetti, invece, ha evidenziato come la copertura della polizza dovrebbe essere modellata sulle effettive competenze del professionista e sulle mansioni da questi assunte, debitamente distinte quando egli operi in qualita' di progettista e/o di direttore dei lavori, in quanto alle competenze ed alle mansioni sono collegate le diverse responsabilita'. In ogni caso, la polizza professionale per i progettisti deve obbligatoriamente coprire sia i rischi base sia i rischi speciali elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Cio' in relazione alla "valutazione e gestione del rischio" collegato alla prestazione di servizi di ingegneria ed architettura che, secondo la stessa Associazione comporta la necessita' di coperture assicurative proporzionate e congruenti con la probabilita' dei rischi professionali derivanti.
Ritenuto in diritto.
L'art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dispone che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti (....) di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (....). E' previsto, inoltre, che tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. Il regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, all'art. 105 ha completato la disciplina in materia di "polizze del progettista" prevedendo le relative modalita' di esecuzione. L'art. 105 dello stesso regolamento, infatti, specifica, al comma 1, che la polizza copre la responsabilita' professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, mentre i due commi seguenti forniscono una definizione di queste ultime due nozioni. All'art. 106, infine, il regolamento dispone che, qualora il progettista sia un dipendente, la stazione appaltante rimborsa a quest'ultimo il premio corrisposto da questi per la garanzia assicurativa relativa ai rischi professionali per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Al fine di esaminare le suddette disposizioni, occorre preliminarmente richiamare l'art. 3, comma 6, lettera t), della legge n. 109/1994, in base al quale il regolamento definisce in particolare, tra le altre materie, "le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;". Si rileva, dunque, come il suddetto art. 3, comma 6, della legge quadro, demandi alla potesta' regolamentare le sole modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 30, comma 5, in materia di polizze assicurative dei progettisti. Pertanto, deve ritenersi che gli articoli 105 e 106 del regolamento non abbiano una funzione "sostitutiva o restrittiva" dell'art. 30, comma 5, legge n. 109/1994, bensi' integrativa e di completamento di quest'ultimo. Conseguentemente non puo' sussistere tra le suddette disposizioni alcun contrasto. A ben vedere, infatti, l'art. 30, comma 5, non dispone che la polizza del progettista incaricato debba coprire i rischi base: l'inciso, in esso contenuto, per cui "gli incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti .... di una polizza ... per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza" non implica l'obbligo di sottoscrizione di una polizza per i rischi base. Cio' puo' evincersi in maniera chiara ed esplicita dal secondo periodo del comma 5, il quale stabilisce che "tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d)...". Quest'ultimo inciso indica, dunque, i rischi che la polizza in esame deve coprire e, precisamente, quelli c.d. speciali, derivanti dalla progettazione. Si ritiene, pertanto, che, ex art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, la polizza del progettista incaricato deve coprire i seguenti rischi c.d. speciali: per i progettisti esterni, i maggiori costi per varianti e/o le nuove spese di progettazione, cosi' come precisato dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti da errori od omissioni commessi durante l'attivita' di progettazione; per i progettisti interni solo il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, cosi' come precisato dall'art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Gli articoli 105 e 106 del regolamento, quindi, quali disposizioni di attuazione delle garanzie disposte dall'art. 30, precisano il contenuto di quest'ultimo, indicando, in maniera analitica, i rischi c.d. speciali coperti dall'apposita polizza: l'art. 105 puntualizza il significato, nei commi 2 e 3, di "maggior costo" e "nuove spese di progettazione", egualmente citati nel suddetto art. 30, mentre l'art. 106 indica con maggior precisione il contenuto della polizza del dipendente incaricato. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, la polizza del progettista incaricato debba coprire i c.d. rischi speciali individuati mediante il combinato disposto dell'art. 30, comma 5, legge n. 109/1994 con gli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. In base a quanto sopra considerato, il Consiglio: accerta che la polizza di responsabilita' professionale del progettista deve coprire solo i c.d. rischi speciali di cui all'art. 30, comma 5, legge n. 109/1994 e successive modificazioni e di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti dall'attivita' di progettazione da questi svolta; essi consistono, per i progettisti esterni, nei maggiori costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, cosi' come precisato dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti da errori od omissioni commessi durante l'attivita' di progettazione; per i progettisti interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994 e successive modifiche, cosi' come precisato dall'art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica; manda all'Ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione ai soggetti interessati. Roma, 25 giugno 2002 Il presidente: Garri |