Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 10 luglio 2002 |
Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13659). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000 e n. 13085 del 18 aprile 2001, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati; Ritenuta l'opportunita' di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento; Considerate le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 25 giugno 2002;
Delibera:
I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000 e n. 13085 del 18 aprile 2001, e' modificato e integrato come segue: la lettera c) del comma 2 dell'art. 23 (Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione), e' sostituita dal seguente: "c) l'emittente sia incluso nella sezione A dell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999". Il comma 1 dell'art. 34 (Rilascio delle certificazioni), e' sostituito dal seguente: "1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33, previa verifica della regolarita' della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformita' alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantita' di strumenti finanziari". All'art. 48 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati), e' aggiunto il seguente comma: "3. Limitatamente all'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla societa' di gestione accentrata: a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica; b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne da' comunicazione alla societa' di gestione accentrata ed alla banca depositaria. La societa' di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alla quote o azioni del partecipante nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti". All'art. 49 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione), e' aggiunto il seguente comma: "2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla societa' di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalita' di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresi' le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi". II. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 luglio 2002 p. Il presidente: Cardia |
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