Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2002
Riconoscimento di titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli l e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Viale Maria Margherita, nata il 13 marzo 1969 a Cuneo, cittadina italiana, diretta ad ottenere - ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo - il riconoscimento del proprio titolo professionale di avocat di cui e' in possesso dall'8 gennaio 2001 come attestato dall'Ordre des Avocats di Nizza, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia.
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di "Dottore in giurisprudenza" in data 16 dicembre 1993, presso l'Universita' degli studi di Pavia;
Rilevato che la richiedente e' in possesso del "Diplome d'etudes approfondites" in diritto internazionale pubblico e privato, conseguito presso l'Universita' di Nizza nell'anno 1996 e del "Diplome de doctorat en droit" conseguito presso l'Universita' di Nizza in data 8 dicembre 1999;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1 luglio 2002;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto 1'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Viale Maria Margherita, nata il 13 marzo 1969 a Cuneo, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 luglio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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