Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 giugno 2002, n. 144
Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Accesso alla carriera prefettizia

1. Alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati.
3. La determinazione del numero dei posti messi a concorso puo' essere effettuata anche sulla base dei posti che si renderanno disponibili entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nel biennio successivo.



Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266" e' il seguente:
"2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento da emanare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il
conseguimento della laurea specialistica prescritta per
l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea,
utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso
regolamento sono, altresi', stabilite le forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove
d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore
a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione
della graduatoria, e sono individuati i diplomi di
specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca
valutabili ai fini della formazione della graduatoria.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il
seguente:
"Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
Art. 2
Requisiti di ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato, ai
sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357; c) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53; d) laurea specialistica conseguita presso un'universita' della
Repubblica italiana o presso altro istituto di istruzione
universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti
classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle
pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia,
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali,
storia contemporanea, studi europei.
2. Ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del regolamento sono ammessi a partecipare i candidati, anche se in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze dell'amministrazione, in economia e commercio, in economia politica, in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, in sociologia o in storia, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127. La disposizione si applica nei dieci anni successivi alla scadenza del termine fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, lettera d), entro il quale gli atenei dovranno definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio.



Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.".
- Il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio
1999, n. 35 reca: "Regolamento recante norme sui limiti di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso
ai ruoli del personale della carriera prefettizia".
"Art. 1 (Limite superiore di eta' per la partecipazione
al concorso) - 1. Per l'ammissione al concorso per la
carriera prefettizia e' richiesta una eta' non superiore a
trentacinque anni.

Art. 2 (Elevazione del limite superiore di eta' per la
partecipazione al concorso) - 1. Il limite di eta' di
trentacinque anni e' elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le
categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche e integrazioni, e per coloro ai quali
e' esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario
di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo
non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di
benefici, i quaranta anni di eta'. Lo stesso limite massimo
e' applicabile ai candidati che siano dipendenti civili di
ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali o
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati,
carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di
polizia.".
- Il testo dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989,
n. 53 "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e
sull'ordinamento dei vicebrigadieri, dei graduati e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative
alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e
al Corpo forestale dello Stato", e' il seguente:
"Art. 26. Per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia indicate
dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria".
- Le classi di lauree specialistiche, indicate alla
lettera d), sono quelle contenute nelle tabelle n. 22, 57,
64, 70, 71, 89, 94 e 99 allegate al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
del 28 novembre 2000.

Note all'art. 2, comma 2:
- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" e' il seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli art. 1, 2, 3, comma
1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche
modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari, di cui al presente comma, nonche' di
dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di
cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 28 novembre 2000 "Determinazioni delle
classi delle lauree universitarie specialistiche", e' il
seguente:
"3. l regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti
gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti
in conformita' alle disposizioni del citato decreto
ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla
data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta
Ufficiale.".



 
Art. 3.

Riserva di posti

1. Per la riserva del dieci per cento dei posti messi a concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266", e' il seguente:
"4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e'
riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile
dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso
di una delle lauree indicate agli specifici fini dal
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, e con
almeno due anni di effettivo servizio in posizione
funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei medesimi titoli di studio. l posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti
agli idonei.".



 
Art. 4
Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di universita' statali o equiparate, docenti di discipline incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.
 
Art. 5.

Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta il tempo previsto dagli articoli 9 e 11 per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
 
Art. 6
Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. La preselezione consiste in quesiti a risposta multipla diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. Il questionario a risposta sintetica dovra' inoltre contenere quesiti attinenti alla cultura generale in relazione all'evoluzione della societa' contemporanea, volti ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare e risolvere problemi concreti connessi con la funzione di governo sul territorio. La prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11 un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
3. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello regionale o interregionale. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali puo' essere attribuita agli uffici territoriali del Governo l'attuazione della fase concorsuale relativa alla ricezione delle domande di partecipazione ed allo svolgimento della prova preselettiva. In tale ipotesi, ferme restando le attribuzioni della commissione giudicatrice, sono costituiti per ogni sede di espletamento della prova preselettiva appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9, commi 7 e 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
ammissione ai pubblici impieghi", e' il seguente:
"7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu'
sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero
da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o
categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due
impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla
settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di
settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
di servizio, sia necessario destinare a tale funzione
impiegati residenti in altra sede.".



 
Art. 7
Modalita' di predisposizione dei quesiti
e di attribuzione dei relativi punteggi

1. Nell'archivio informatico, previsto dal successivo articolo 8, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1.000 per ciascuna disciplina.
2. La formulazione dei quesiti e' curata dal Ministero dell'interno per il tramite della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, avvalendosi di societa' specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una e' esatta. Le risposte sono numerate da 1 a 4. La posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono formulati come domande dirette, cui deve corrispondere una, e una sola, delle 4 risposte, e sono suddivisi per materia e per grado di difficolta'. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media, e difficile. Il grado di difficolta' e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'articolo 8, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata, secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
 
Art. 8
Archivio informatico dei quesiti

1. Lo svolgimento della preselezione e' informato a criteri di imparzialita' e trasparenza. A tal fine e' istituito, presso il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo 7. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, e' garantita la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.
2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, e' istituita con decreto ministeriale, una commissione presieduta dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e composta del Direttore del centro elaborazione dati, di un rappresentante del collegio preposto alla direzione del servizio del controllo interno, e di un rappresentante dell'Ispettorato generale di amministrazione.
3. La commissione dura in carica per un triennio ed e' rinnovabile per un periodo di uguale durata.
4. Oltre ai compiti indicati nel comma 1, la commissione di cui al comma 2 vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio, e provvede, d'intesa con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualita' all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.
 
Art. 9
Svolgimento della prova preselettiva

1. La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a cinquecento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario indicato nel bando.
2. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari, dopo averne disposto la selezione automatica tra quelli contenuti nell'archivio di cui all'articolo 8. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla commissione. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della commissione.
3. A ciascun candidato sono assegnati 210 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in ragione di 30 per ciascuna materia, con tempo massimo per la risposta di 240 minuti. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50%, e quelle difficili il 20%. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
 
Art. 10
Formazione della graduatoria

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria e' resa pubblica con le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente decreto. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria e' comunicata l'ammissione almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove scritte.
 
Art. 11
Prove scritte

1. Le prove scritte consistono: a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto
amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia
contemporanea (a partire dall'unita' d'Italia) e della pubblica
amministrazione italiana; b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o
gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del
candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle
funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella
risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta
del candidato.
2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, e' stabilita in otto ore per quelle sub a), in sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella sub c).
3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.
 
Art. 12
Prove orali

1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
3. I candidati che nella prova orale hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove scritte e nella prova orale.
 
Art. 13
Prova facoltativa di lingua straniera

1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta. Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 0,5 trentesimi.
 
Art. 14
Formazione della graduatoria

1. La graduatoria finale del concorso e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, reso consultabile anche su Internet o presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le risorse umane. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente, di 0,75 trentesimi e 1 trentesimo.
3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
 
Art. 15.

Comunicazioni relative al concorso

1. Le comunicazioni dell'amministrazione relative alle procedure concorsuali si intendono validamente effettuate se inviate al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. Le eventuali variazioni del recapito devono essere comunicate a cura del candidato stesso a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento da inviarsi al Ministero dell'interno.
 
Art. 16.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 giugno 2002
Il Ministro dell'interno
Scajola

Il Ministro per la funzione pubblica
Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 334

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note all'art. 16:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.



 
Allegato (1)
(art. 7, comma 4)

(( TABELLA DEI PUNTEGGI

===================================================================== Risposte| Domanda facile | Domanda di media | Domanda difficile
| (n. 1) |difficolta' (n. 2) | (n. 3) =====================================================================
Giusta | + 1 | + 1,3 | + 1,5 ---------------------------------------------------------------------
Errata | - 1 | - 0,7 | - 0,5 ---------------------------------------------------------------------
Omessa | - 0,8 | - 0,5 | - 0,3 ))
 
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