IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia Civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Kroke Annemarie, nata a Bielefeld (Germania) il 23 luglio 1947, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in psicologia conseguito presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma in data 26 giugno 1989, omologato dal Ministero per l'istruzione, la cultura, le scienze e l'arte dello Stato libero di Baviera in data 29 novembre 1990; Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera b); Considerato che il Ministero regionale di sanita' e assistenza sociale di Berlino ha rilasciato alla sig.ra Kroke, in data 4 gennaio 1999, l'abilitazione come psichologische psychotherapeutin; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 29 maggio 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, e di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
1. Alla sig.ra Kroke Annemarie, nata a Bielefeld (Germania) il 23 luglio 1947, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia. Roma, 8 luglio 2002 Il direttore generale: Mele |