IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Schutz - Seibel Elfriede, nata a Bamberg (Germania) il 7 aprile 1958, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali di psichologin e di psycologische psychotherapeutin, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di diplom-psychologe conseguito presso la "Friedrich-Alexander-Universitat" di Erlangen-Nurnberg" in data 22 dicembre 1983; Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera b); Considerato che infine ha conseguito l'abilitazione come psycologische psychoterapeutin in data 19 maggio 1999, come certificato dal Ministero del lavoro ed ordinamento sociale, famiglia, donne e sanita' dello Stato della Baviera (Germania); Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, e di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
1. Alla sig.ra Schutz - Seibel Elfriede, nata a Bamberg (Germania) il 7 aprile 1958, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia. Roma, 8 luglio 2002 Il direttore generale: Mele |