Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 giugno 2002
Modalita' relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2001 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane.

IL CAPO
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Visto il comma 1 dell'art. 161 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto di bilancio, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;
Visto il comma 2 del citato articolo 161 il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
Rilevata la necessita' di stabilire le modalita' della certificazione relativa al conto di bilancio 2001, nonche' di individuare i termini e le modalita' di presentazione;
Ritenuta la necessita' di predisporre, come per gli anni precedenti, anche un sistema automatizzato di certificazione che tenga conto delle modalita' fissate per la certificazione relativa al conto di bilancio 2001;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;
Visto il comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che al conto di bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta';
Visto il comma 1 dell'art. 243 del testo unico il quale stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;
Considerato che e' in corso di approvazione il regolamento per la determinazione delle modalita' per la definizione dei parametri obiettivi, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari per il triennio 2001-2003;
Ritenuto di rinviare ad altro decreto la fissazione dei termini e delle modalita' di presentazione della tabella dei parametri di deficitarieta';
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvati gli allegati modelli, che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la certificazione del conto di bilancio dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 2001.
I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2001, in originale e quattro copie autenticate, non oltre il 31 ottobre 2002, ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2001 con le modalita' e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio.
Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Trento e Bolzano, invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno, nonche', una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale.
 
Art. 2.
I certificati sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista.
I certificati devono essere redatti nel formato di cm. 21 x 29,7 e scritti a macchina in ogni loro parte, senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.
 
Art. 3.
In alternativa alla presentazione del certificato concernente il conto di bilancio 2001 in forma cartacea i comuni e le province possono predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
I comuni e le province che optano per la predisposizione dei certificati in versione informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 31 ottobre 2002, in originale e ristampe autenticate, con le stesse modalita' fissate per la compilazione dei certificati in versione manuale.
Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
All'originale dei certificati, da far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato del conto di bilancio e del relativo anno.
 
Art. 4.
Con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni informatizzate del conto di bilancio, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo. Il certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari stampati debbono essere espressi in migliaia di lire.
 
Art. 5.
L'opzione per la certificazione informatizzata, impone ai comuni ed alle province il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) la predisposizione e la stampa del certificato del conto di bilancio, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
2) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
3) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve riportare in stampa la dicitura "Certificato prodotto con procedura software autorizzata dal Ministero dell'interno - autorizzazione n. . . . . . . . . . . . ., richiesta da . . . . . . . . . . . . .";
4) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm. 21 di larghezza e cm. 29,7 di lunghezza);
5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato a redazione manuale;
6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
7) il floppy disk deve essere strutturato su un file contenente gli archivi relativi alla certificazione del conto di bilancio.
 
Art. 6.
I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo "clavita@finloc.mininterno.it". Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previa visione del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopra citato. La suddetta omologazione non verra' concessa alle ditte, che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalita' tecniche richieste dal Ministero, presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.
 
Art. 7.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002
Il Capo del Dipartimento: Malinconico
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 10 a pag. 95 <----

----> Vedere allegato da pag. 96 a pag. 148 <----
 
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