Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97
Testo del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2002), coordinato con la legge di conversione 19 luglio 2002, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per assicurare ospitalita' e protezione temporanea ad alcuni palestinesi".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. In deroga alla vigente legislazione e' autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purche' inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano.
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorita' delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalita';
c) la disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.
 
Art. 2.
1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.
2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, (( anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea,)) gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che cio' costituisca titolo per ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalita'. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorita' di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata, (( nei casi di particolare gravita', disposta con decreto del Ministero dell'interno, che ne da' preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. ))
 
Art. 3.
(( 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):
"Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivate dall'applicazione dei Capi II e II-bis, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita' organizzata.
2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.
3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso .
4. Gli interventi finanziari di cui ai capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima".
 
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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