Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2002, n. 143
Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi sostenuti;
Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalita' di attuazione del credito d'imposta e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilita' e la trasparenza dei programmi degli investimenti, nonche' specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 2, 23 e 55;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Sentito il Ministro per le attivita' produttive;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' di utilizzo del credito d'imposta

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e' riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonche', nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.
2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi.
3. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato ogni singolo investimento.
4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Si trascrive il testo del'art. 8, della legge 7 marzo
2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
n. 416:
"Art. 8 (Credito di imposta). - 1. Alle imprese
produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il
31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2,
relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, e'
riconosciuto, a richiesta, secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3
per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo
di imposta in cui l'investimento e' effettuato ed in
ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali e' previsto il credito
di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli
immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei
seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali,
riviste e periodici, libri e simili, nonche' prodotti
editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva
riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento,
l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature
tecniche, degli impianti di composizione, redazione,
impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio,
teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e
degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di
radiodiffusione nonche' il processo di trasformazione delle
strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e
ricezione digitale;
2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi
composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti
funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di
integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da
robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
4) la realizzazione o l'acquisizione di unita'
elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione
dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo
produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati, nonche' al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi
per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di
cui ai numeri 2), 3) e 4);
6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all'esercizio delle attivita' produttive, dei sistemi e dei
programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere
anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non e'
rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di
imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e'
riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinate le modalita' di attuazione del credito di
imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di
controllo rivolte a verificare l'attendibilita' e la
trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al
comma 2, nonche' specifiche cause di revoca totale o
parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni".

Note alle premesse:
- La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca "Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416".
- Per il testo dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n.
62, vedi note al titolo.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7
marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.
- Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge
7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri".
- Si trascrive il testo del'art. 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le frazioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali".
- Si trascrive il testo dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
- Si trascrive il testo dell'art 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, 400: recante: Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge
7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni".



 
Art. 2.

Procedure di controllo e di monitoraggio

1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, e' indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attivita' produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento e' stato effettuato.
3. Ai fini del controllo dell'attendibilita' e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attivita' produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente;
b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001;
c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001.
4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, e' comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.
5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.
6. Il Ministero delle attivita' produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:
a) lo stato di attuazione finanziaria;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario.



Note art. 2:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge
7 marzo 2001, n. 62 si veda le note al titolo.
- Si trascrive il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 8 (Ispezioni e controlli). - 1. Il soggetto
competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e
le modalita' dei controlli di propria competenza, puo'
disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione,
sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo
di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli
obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la
veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte
dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli
eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
regolarita' di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti
idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione
dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti
alle attivita' ispettive, comprese le cause di
incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente
dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei
campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura
massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a
carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi
alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero
accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata.
E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di
beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che
configuri conflitto di interesse, con le societa'
beneficiarie degli interventi nonche' con le societa'
controllanti o controllate, durante lo svolgimento
dell'incarico e per i successivi quattro anni.
3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma
2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive
sono posti a carico degli stanziamenti dei fondi di cui al
comma 9 dell'art. 7".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge
7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.



 
Art. 3.

Revoca totale e parziale dell'agevolazione

1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, e' revocato.
2. Il credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta e' revocato solo per la parte non ancora maturata. E' fatta salva la possibilita' di usufruire del residuo credito gia' maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 giugno 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 141
 
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