Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2002, n. 143 |
Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi sostenuti; Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalita' di attuazione del credito d'imposta e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilita' e la trasparenza dei programmi degli investimenti, nonche' specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 2, 23 e 55; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002; Sentito il Ministro per le attivita' produttive; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita' di utilizzo del credito d'imposta
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e' riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonche', nella medesima misura, per i quattro periodi successivi. 2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi. 3. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato ogni singolo investimento. 4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Si trascrive il testo del'art. 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416: "Art. 8 (Credito di imposta). - 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, e' riconosciuto, a richiesta, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento e' effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. 2. Gli investimenti per i quali e' previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonche' prodotti editoriali multimediali; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: 1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonche' il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale; 2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto; 3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; 4) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; 5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); 6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5). 3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non e' rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalita' di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilita' e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonche' specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni".
Note alle premesse: - La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". - Per il testo dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, vedi note al titolo. - Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo. - Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attivita' produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri". - Si trascrive il testo del'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le frazioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali". - Si trascrive il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il Ministero della salute; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome". - Si trascrive il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400: recante: Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
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| Art. 2.
Procedure di controllo e di monitoraggio
1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, e' indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attivita' produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso. 2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento e' stato effettuato. 3. Ai fini del controllo dell'attendibilita' e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attivita' produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente; b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001; c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001. 4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, e' comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta. 5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi. 6. Il Ministero delle attivita' produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati: a) lo stato di attuazione finanziaria; b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento; c) l'eventuale fabbisogno finanziario.
Note art. 2: - Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 si veda le note al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59": "Art. 8 (Ispezioni e controlli). - 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni. 3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 9 dell'art. 7". - Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.
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| Art. 3.
Revoca totale e parziale dell'agevolazione
1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, e' revocato. 2. Il credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale. 3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta e' revocato solo per la parte non ancora maturata. E' fatta salva la possibilita' di usufruire del residuo credito gia' maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 giugno 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 141 |
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