Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2002 (vai al sommario) |
COMUNE DI RIANO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 |
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Il comune di Riano (provincia di Roma) ha adottato il 1 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare per l'anno 2002 l'applicazione delle stesse aliquote in vigore per l'anno 2001 come di seguito indicate: a) aliquota del 5,8 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi compresa: abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 1 gennaio 2001. Tale richiesta dovra' essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile. l'aliquota del 5,8 per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, nonche' il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. b) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabii cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 507/1992. 2) Di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 103,30 per i soli proprietari catastalmente dell'immobile. (Omissis). |
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