Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 10 luglio 2002, n. 21
Centri di raccolta e/o d'acquisto - settore tabacco - Raccolto 2002.

Al Ministero per le politiche agricole
e forestali - Direzione generale delle
politiche Comunitarie e internazionali
- Div. VII - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
Alla COLDIRETTI - Dip.econ.co
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla CONFCOOPERATIVE
FEDERAGROALIMENTARE
All'ANCA LEGA Coop
Alla O. I. INTERBRIGHT
Alla O.I. INTERORIENTALI
All'Associazione interprofessionale
tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
All'Ufficio tecnico
e, per conoscenza:
Al Comando carabinieri - Norme
comunitarie
Il Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 (articoli 16, 47 e 52) stabilisce che la consegna del tabacco deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il prodotto sara' trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto.
In relazione a tale disposizione, questa Agenzia autorizza l'utilizzazione da parte delle Imprese trasformatrici di centri di raccolta e/o acquisto per la consegna del tabacco, poiche' come e' noto il centro di raccolta e/o acquisto, si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento collegato a quello di trasformazione, sia per la caratura dei controlli, configurati come permanenti - fiscali, sia per le attrezzature (bascula e umidimetro) atte a definire il peso netto del tabacco a premio.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si dispone che le richieste di apertura dei centri di raccolta e/o acquisto da parte delle Imprese trasformatrici dovranno essere inoltrate presso la sede dell'Agea, in via Palestro, 81 - Roma, entro e non oltre il 2 agosto 2002.
L'intera istruttoria riguardante le domande di apertura dei centri, corredata dalle verbalizzazioni dei Comparti operativi S.G.S. competenti per territorio, dovra' pervenire presso la sede della scrivente Agenzia, alla data del 15 settembre 2002 completa della documentazione di seguito elencata:
corografia nella quale viene evidenziata l'ubicazione del centro;
planimetrie del magazzino destinato a centro di raccolta e/o acquisto;
titolo di possesso del magazzino predetto debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilita' e il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore; nel caso in cui il centro di raccolta e/o acquisto sia di proprieta' dell'impresa di trasformazione e' sufficiente ai fini dell'attestazione della proprieta' dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega alla presente (allegato A);
verbale d'idoneita' tecnica del centro di raccolta e/o acquisto, da redigere a cura dell'S.G.S.;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato B) rilasciata dai contraenti, associazione o produttori singoli, con la quale gli stessi danno il proprio assenso all'utilizzo del centro di acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;
allegare copia degli attestati rilasciati dalle competenti autorita' relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro del centro di raccolta e/o acquisto, o in sostituzione dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso che il magazzino sia di proprieta' della impresa. Nel caso, invece, che l'impresa trasformatrice detenga i locali a titolo di comodato o con un contratto di locazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sara' prodotta a cura del proprietario del magazzino.
Richiesta dell'impresa trasformatrice di apertura del centro di raccolta e/o acquisto, nella quale il legale rappresentante dell'Impresa di trasformazione, s'impegna a:
1) non effettuare alcuna manipolazione del tabacco sino all'arrivo dello stesso nel magazzino di trasformazione;
2) dichiarare preventivamente in domanda, a quale magazzino di trasformazione, fa riferimento il centro o i centri di raccolta e/o acquisto richiesti. Cio' nel caso in cui una stessa Impresa trasformatrice detenga piu' impianti di trasformazione regolarmente autorizzati e nel contempo richieda l'apertura di uno o piu' centri di raccolta e/o acquisto;
3) trasferire, entro il 15 aprile per i gruppi varietali (01, 02, 03, 04, 05) ed entro il 30 aprile per il gruppo varietale 07, data ultima dei ricevimenti, il tabacco ricevuto nel centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione, allegando allo stesso tutta la documentazione (elencata al punto g) delle partite trasferite e costituenti i lotti stessi;
4) qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'art. 16, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per il trasferimento dei quantitativi distinti di tabacco di cui all'art. 47, paragrafo 2, dal centro di acquisto allo stabilimento di trasformazione, il trasportatore non possieda l'autorizzazione al trasporto, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma e' computata a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia FEOGA. Qualora al magazzino di trasformazione venga riscontrata una varieta' di tabacco diversa da quella accertata presso il centro di raccolta e/o acquisto e risultante dai bollettini di perizia, all'impresa di trasformazione sara' revocato il riconoscimento per il raccolto successivo, fermo restando le conseguenze civili e penali, salvo che la stessa non dimostri la responsabilita' delle aziende delegate al trasporto.
La firma del legale rappresentante della ditta trasformatrice dovra' essere autenticata nei modi di legge.
Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro di raccolta e/o acquisto, da parte di questa Agenzia, e' subordinato alla presentazione dei documenti suddetti e alle seguenti disposizioni:
a) il centro di raccolta e/o acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a km 30; i centri di raccolta e/o acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai km 30; la richiesta di un centro di raccolta e/o acquisto, che non rispetti le distanze sopra indicate, con una tolleranza del 10%, non potranno essere accolte. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco, che saranno conferiti dai produttori presso i centri di raccolta e/o acquisto richiesti, saranno pari ad almeno kg 400.000, il requisito discriminante della distanza chilometrica non sara' tenuto in considerazione, fermo restante il categorico divieto all'apertura di centri di raccolta e/o acquisto che si collocano a distanza inferiore a km. 10, sia dal centro di trasformazione che fra due o piu' centri richiesti dalla medesima impresa. In quest'ultimo caso, le imprese di trasformazione dovranno fornire un elenco delle associazioni o dei produttori singoli che conferiranno presso i centri di raccolta e/o acquisto, al fine di consentire alla scrivente, la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati presso i centri richiesti. Inoltre, in considerazione che questa deroga e' concessa al fine di permettere la presenza del produttore al momento del conferimento, non sara' consentito delegare terze persone che lo rappresentino, ad eccezione di casi particolari che saranno vagliati singolarmente dal tecnico controllore addetto al centro di raccolta e/o acquisto. In quest'ultimo caso, in presenza di una inderogabile necessita', sara' necessario produrre una procura notarile;
b) il centro di raccolta e/o acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesature e di determinazione del tasso di umidita'. Relativamente a quest'ultimo punto nel caso in cui vengano impiegati per la determinazione del tasso di umidita' metodi diversi da quelli indicati alla lettera A e B - allegato VI del Regolamento (CE) n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, ed in particolari i metodi previsti al punto C "altri metodi" del suddetto regolamento, dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute nelle note A.I.M.A. prot. n. 2584 del 19 novembre 1998 e successiva integrazione prot. n. 257 del 17 gennaio 2000;
c) il centro di raccolta e/o acquisto e' sottoposto al controllo permanente fiscale per tutto il periodo dei ricevimenti (fino al 15 aprile per i gruppi varietali 01, 02, 03, 04, 05 - fino al 30 aprile per il gruppo varietale 07);
d) nel centro di raccolta e/o acquisto non possono essere depositate partite di tabacco per le quali la perizia non e' stata definita;
e) ogni singolo collo di tabacco dovra' essere contrassegnato con un cartellino dell'impresa, debitamente firmato dal funzionario addetto al controllo, dal quale di evinca:
l'impresa trasformatrice;
il nome del produttore;
il gruppo varietale;
il peso;
f) il tabacco deve essere trasferito, esclusivamente, dal centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione al quale, lo stesso e' collegato; il trasferimento dei lotti di tabacco all'impianto di trasformazione, deve essere autorizzato per iscritto, dall'A.G.E.A. - secondo il modello allegato;
g) sull'apposito modello A.G.E.A., che accompagna il trasferimento di cui sopra, dovra' essere allegata una distinta che specifichi:
il nome del produttore;
il numero dei colli consegnati;
il gruppo varietale, oggetto della spedizione;
h) il funzionario addetto al controllo del centro di raccolta e/o acquisto, dovra' segnalare sul predetto documento di accompagnamento del tabacco trasferito:
il mezzo di trasporto (tipo e targa);
il tragitto da percorrere;
l'ora di partenza;
i) il funzionario addetto al controllo del magazzino di trasformazione, indichera' sulla stessa bolletta:
l'ora di arrivo del mezzo di trasporto.
Pertanto, si precisa che al funzionario addetto al controllo presso il magazzino di trasformazione dovranno essere trasmessi anche i sotto elencati documenti:
distinta di cui al punto g);
bollettini di perizia emessi presso il centro di raccolta e/o acquisto;
copia del registro analitico delle consegne del tabacco.
Il centro di raccolta e/o acquisto e' operativo dal momento in cui, questa Agenzia procede con regolare autorizzazione scritta al riconoscimento dello stesso, pertanto, a decorrere dalla data del riconoscimento, il centro di raccolta e/o acquisto non potra' essere adibito per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 16 Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998.
I funzionari preposti al controllo presso il centro di raccolta e/o acquisto, dovranno verificare, prima dell'inizio delle operazioni di ricevimento dei tabacchi dell'annata in corso, la totale assenza, nel centro stesso, di eventuali giacenze di tabacco.
Roma, 10 luglio 2002
Il direttore dell'area
organismo pagatore
Migliorini
 
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto nato a prov. .......... il .......... residente in prov. .......... via documento d'identita'
Dichiara ai sensi della legge n. 15/1968.
In qualita' di legale rappresentante dell'Impresa di trasformazione: con sede in che ai sensi del Regolamento CE n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 e' proprietaria del centro di raccolta e/o d'acquisto sito in per il quale si chiede l'apertura per il ricevimento del tabacco raccolto 2002.
Dichiara espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 delle legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Letto confermato e sottoscritto in data
Il dichiarante
N.B. - Si segnala che l'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come confermato dall'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, non pone piu' l'obbligo dell'autenticita' della sottoscrizione purche' la stessa sia posta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identita' del sottoscrittore.
 
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto nato a prov. .......... il .......... residente in
prov. .......... via documento d'identita'
Dichiara ai sensi della legge n. 15/1968.
In qualita' di con sede in che
Dichiara espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Letto confermato e sottoscritto in data
Il dichiarante
N.B. - Si segnala che l'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come confermato dall'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, non pone piu' l'obbligo dell'autenticita' della sottoscrizione purche' la stessa sia posta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identita' del sottoscrittore.
 
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