Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2002 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 3 maggio 2002 |
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002). (Deliberazione n. 36/2002). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse; Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998; Visto, in particolare l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita'; Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001) e 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001); Considerato che, a fronte della predetta autorizzazione complessiva di spesa di 2.796,009 milioni di euro, e' stata disposta da questo Comitato, nella seduta del 28 marzo 2002, una finalizzazione di risorse a favore del Fondo per l'occupazione di 51,646 milioni di euro; Tenuto conto che sono pertanto disponibili, ai fini del presente riparto per il triennio 2002-2004, risorse pari a 2.744,363 milioni di euro; Considerato che, per interventi di agevolazione alle attivita' produttive di cui al Fondo unico per incentivi alle imprese (legge n. 488/1992, programmazione negoziata ed altre tipologie), la legge finanziaria 2002 prevede uno stanziamento diretto a favore del Ministero delle attivita' produttive di 1.839,498 milioni di euro nel triennio 2002-2004 e, pertanto, le risorse di cui alla presente delibera non sono finalizzate a tali forme di intervento; Tenuto conto del carattere di aggiuntivita' che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonche' dalle risorse disponibili a carico dei fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale; Considerato altresi' che il limitato impatto territoriale e finanziario dei fondi strutturali 2000-2006 per le regioni del centro-nord, nonche' la loro ridotta copertura settoriale determinano l'esigenza di consentire, a tali regioni, la possibilita' di utilizzare le risorse di cui alla presente delibera per integrare le disponibilita' finanziarie previste dalla programmazione comunitaria, ovvero per finanziare interventi non coperti dalla suddetta programmazione; Considerato inoltre che la presente delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73, definisce regole e metodi che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perche' ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia; Considerato che i criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica previsti dal citato art. 73, dovranno essere attuati con meccanismi: a) volti a facilitare l'accelerazione della spesa; b) che prevedano il massimo di responsabilita', e quindi di trasparenza, da parte delle amministrazioni regionali e centrali a cui i fondi sono attribuiti; c) che non introducano nuovi criteri programmatici, ma facciano riferimento a quelli gia' esistenti nella programmazione comunitaria, nazionale e regionale; Considerato che gli Accordi di programma quadro (APQ), costituiscono, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, la modalita' ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio, sia per la loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi; Acquisito, in data 4 aprile 2002, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la funzionalita' della rete dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali", trasmessa alla citata Conferenza con nota del segretario di questo Comitato n. 0009835 del 27 marzo 2002; Acquisito altresi', nella seduta del 23 aprile 2002, il parere favorevole della predetta Conferenza sulle indicazioni di priorita' concernenti la presente ripartizione; Tenuto conto, inoltre, di quanto emerso nel corso della riunione preparatoria del 23 aprile 2002, in ordine alle esigenze di finanziamento prospettate da alcune Amministrazioni centrali; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: L'importo complessivo di 2.744,363 milioni di euro indicato in premessa, disponibile per il finanziamento di interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, e' ripartito, in linea con i criteri ed i metodi previsti dall' art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), come segue:
----> Vedere tabella di pag. 37 <----
1. Preliminari destinazioni ed accantonamenti di risorse. 1.1. L'importo d 10,330 milioni di euro e' destinato alla costituzione di un Fondo di premialita', da attribuire alle regioni ed alle province autonome, per il consolidamento della rete dei nuclei regionali "Conti pubblici territoriali", secondo appositi criteri gia' concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, indicati nell'allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte integrante. 1.2. L'importo di 13,430 milioni di euro e' destinato al Ministero per i beni e le attivita' culturali per il finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione nel settore dei beni culturali, per l'anno 2002. 1.3. Al fine di assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, e' accantonato un importo di 103,293 milioni di euro che sara' attribuito con successiva delibera di questo Comitato. Residuano quindi, per la ripartizione tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali, risorse pari a 2.617,310 milioni di euro. 2. Ripartizione delle risorse tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali. E' confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al Centro Nord e dell'85% al Mezzogiorno, gia' adottato negli anni passati e coerente con il DPEF 2002-2006, volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntivita' alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse "ordinarie". Tale criterio vige naturalmente anche per le Amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse. A fronte della predetta disponibilita' complessiva di 2.617,310 milioni di euro per il triennio 2002-2004, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome un importo di 2.098,280 milioni di euro, ed alle Amministrazioni centrali il restante importo di 519,030 milioni di euro. 3. Quota destinata alle regioni e alle province autonome. La quota a favore delle regioni e province autonome e' destinata al finanziamento di spese connesse allo sviluppo (1) a esclusione dei regimi di aiuto, da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei relativi APQ. (1) L'aggregato "spese connesse allo sviluppo", comprende le spese per beni mobili e beni immobili, la spesa indiretta per trasferimenti di capitali alle imprese e alle famiglie e le spese correnti relative alla formazione professionale in quanto spese in capitale umano. Nei casi in cui non sia necessaria la competenza o l'intervento finanziario di Amministrazioni centrali, si procedera' alla stipula di accordi di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione interessata. Nell'ambito della predetta quota di 2.098,280 milioni di euro, a completamento dei finanziamenti connessi agli eventi sismici del 1997, e' preliminarmente destinato a favore delle regioni Marche e Umbria, un importo finale di complessivi 18,080 milioni di euro. Tale importo, ripartito a favore della regione Marche nella misura di 3,620 milioni di euro (0,100 nel 2002, 1,710 nel 2003 e 1,810 nel 2004) e della regione Umbria nella misura di 14,460 milioni di euro (0,400 nel 2002, 6,830 nel 2003 e 7,230 nel 2004), sara' utilizzato dalle due regioni nel rispetto dei criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, richiamati in premessa ed esplicitati al successivo punto 6. Sul restante importo di 2.080,200 milioni di euro, destinato alle regioni ed alle province autonome, per il finanziamento di interventi da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, e' accantonata una quota del 10%, pari a 208,020 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8. Le residue disponibilita' di 1.872,180 milioni di euro sono ripartite su base regionale secondo la chiave di riparto, gia' adottata con le delibere di questo Comitato n. 84/2000 e n. 138/2000, di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante. Alle regioni e province autonome del Centro-Nord e' destinato un importo di 280,827 milioni di euro, mentre alle regioni del Mezzogiorno e' destinato un importo di 1.591,353 milioni di euro. 4. Quota destinata alle Amministrazioni centrali. Per quanto riguarda la quota destinata alle amministrazioni centrali, la componente di 423,50 milioni di euro e' finalizzata a favore di progetti di competenza dei Ministeri dell'istruzione, universita' e ricerca, del lavoro e politiche sociali e del Dipartimento della funzione pubblica, da realizzare nel Mezzogiorno. 4.1. Per quanto concerne il settore della ricerca, in armonia con la normativa ed i criteri posti a base del programma operativo nazionale per il Mezzogiorno (PON Ricerca 2000-2006), l'importo di 232,407 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 25,823 milioni di euro, e' destinato al finanziamento, da parte del competente Ministero, di interventi valutativi "a sportello", negoziali e automatici, disciplinati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che ha istituito il Fondo agevolazioni per la ricerca. Inoltre, al fine di garantire effettiva aggiuntivita' nell'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, assicurera' altresi', come obiettivo tendenziale di medio periodo, che una quota non inferiore al 30% delle risorse ordinarie, complessivamente disponibili per l'intero territorio nazionale, sia riservata ad interventi nel settore della ricerca, da realizzare nel Mezzogiorno o comunque destinati a produrre effetti in questa area. A tal fine saranno previste forme di stretta cooperazione tra il predetto Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, che cura istituzionalmente le problematiche connesse allo sviluppo, in particolare del Mezzogiorno. 4.2. Con riferimento all'innovazione ed alla modernizzazione della pubblica amministrazione, l'importo di 139,446 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 15,494 milioni di euro, e' destinato al finanziamento del programma triennale 2002-2004, di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Tale programma, con riferimento alle azioni di competenza finanziate nell'ambito del programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, prevede le seguenti aree di intervento: cooperazione interistituzionale e con l'Unione europea; assetti istituzionali e macro organizzativi; sviluppo locale; organizzazione interna e sistema di governance; razionalizzazione delle procedure; cultura del personale. Tali linee di intervento saranno attuate dal detto Dipartimento attraverso programmi operativi le cui modalita' di attuazione saranno definite, in partenariato con le Amministrazioni beneficiarie, nel rispetto dei principi di adesione, valutabilita' e premialita'. 4.3. Per quanto concerne inoltre le attivita' di cooperazione sociale, l'importo di 9,297 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 1,033 milioni di euro, e' destinato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di diverse iniziative concernenti, nell'ambito del Progetto fertilita', la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nonche' lo svolgimento di attivita' produttive finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati, quali opportunita' volte a creare occupazione ed a consolidare ed estendere l'integrazione sociale sul territorio. 4.4. Le risorse a favore dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio sono destinate al finanziamento di attivita' di assistenza tecnica e di supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione degli interventi per tutte le aree depresse del territorio nazionale. 4.5. Al fine di assicurare un utilizzo efficiente ed efficace della limitata componente (circa il 15%) delle risorse destinate a favore dei settori della ricerca e della formazione da utilizzare nelle aree del Centro-nord, per tali aree del Paese le risorse, pari a 67,400 milioni di euro, al netto della quota del 10%, pari a 7,490 milioni di euro, saranno gestite direttamente dalle regioni e province autonome con un vincolo di spesa a favore dei due predetti settori, laddove la somma ripartita sia uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, prevedendo che esse sentano, in merito all'utilizzo delle risorse stesse, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ed il Dipartimento della funzione pubblica. La ripartizione del predetto importo di 67,400 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 6,740 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome del Centro-nord, e' riportata nell'allegato 3 della presenta delibera della quale costituisce parte integrante. Ad eccezione dei casi in cui gli interventi da finanziare siano attuati secondo procedure di accesso concorsuali e/o a sportello e, comunque, ove appropriato, la quota a favore delle Amministrazioni centrali e' destinata a interventi da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi Accordi di programma quadro. 5. Accantonamento quota da attribuire con meccanismi premiali. A valere sulle risorse attribuite alle amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-nord, di cui ai precedenti punti 3 e 4 (con eccezione, per motivi di dimensione finanziaria e di finalita' perseguite, delle risorse destinate alle regioni Marche e Umbria ed alleazioni amministrazioni centrali per assistenza tecnica) vengono accantonate tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni complessive, che saranno attribuite da questo Comitato, nel 2005, a quelle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i requisiti di cui al successivo punto 8, in misura proporzionale alla propria dotazione di risorse. 6. Selezione dei progetti. Ai fini della selezione dei progetti, l'art. 73 della legge finanziaria individua i due criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, assumendo a riferimento, per quest'ultimo criterio, le priorita' della programmazione comunitaria 2000-2006 cui le amministrazioni centrali e regionali sono chiamate ad attenersi. Per quanto concerne gli interventi non coperti dalla suddetta programmazione le predette amministrazioni si atterranno alle rispettive programmazioni regionale e settoriale, nel finanziare i loro progetti e/o programmi, nel limite delle quote complessive ripartite a loro favore. Per dare attuazione ai suddetti criteri, le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui alla presente delibera definiscono, in primo luogo, nella loro piena autonomia, una propria tassonomia di settori e scelgono il riparto settoriale nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare. Le amministrazioni selezionano quindi progetti in base alle proprie priorita' programmatiche ed ai seguenti due criteri: a) coerenza programmatica: il criterio si intende soddisfatto se l'amministrazione beneficiaria motiva la scelta della ripartizione settoriale di cui sopra e, con riferimento a ciascun settore, se gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri gia' esistenti e mutuati, con le opportune specificazioni, dalla programmazione settoriale, regionale e comunitaria di riferimento, questi ultimi richiamati nell'allegato 4 alla presente delibera della quale fa parte integrante. Costituiscono esempi di coerenza programmatica anche il finanziamento di opere dotate di studi di fattibilita', rispondenti ai requisiti fissati in precedenti delibere di questo Comitato, che contengano le condizioni per il passaggio alle successive fasi, ovvero inserite in programmi di sviluppo sostenibile con accordi di programma quadro sottoscritti, nonche' l'impegno, nel finanziamento di interventi nel settore irriguo, a dare priorita' anche a progetti che prevedono l'utilizzazione irrigua delle acque reflue urbane; b) avanzamento progettuale: il criterio si intende soddisfatto se la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia, per settori omogenei, i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato. L'anticipazione della spesa sara' misurata in base al rapporto tra la spesa in termini di valore del realizzato del progetto, prevista entro il 2004, ed il costo totale del progetto stesso. 7. Attribuzione delle risorse. 7.1. A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialita' e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie e' subordinato alla presentazione alla segreteria del C.I.P.E., da parte di ciascuna amministrazione, entro il 31 dicembre 2002, di un cronoprogramma con una stima, anche di massima, dell'impegno e della spesa della quota complessiva ad essa destinata, unitamente a un elenco dei progetti/programmi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi. A tale documentazione, prima dell'inoltro alla segreteria del C.I.P.E., sara' data adeguata pubblicita' da parte delle competenti amministrazioni. 7.2. Entro la stessa data le amministrazioni destinatarie di precedenti risorse a favore delle aree depresse da utilizzare in ambito APQ, dimostreranno di avere programmato, attraverso la stipula di APQ, non meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001. Il profilo di spesa sara' ovviamente coerente con l'articolazione pluriennale delle risorse disponibili nel triennio pari a circa all'1,6% nel 2002, al 37,9% nel 2003 e al 50,5% nel 2004, al netto della riserva di premialita' del 10%, interamente accantonata sull'ultimo anno. Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'accordo stesso sia gia' stato stipulato entro il 31 dicembre 2002, il cronoprogramma coincidera' con il profilo di spesa previsto nell'APQ. Per i progetti/programmi presentati dalle amministrazioni centrali il cronoprogramma includera' anche una specificazione e una motivazione del riparto regionale della spesa. 7.3. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici e con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, la mancata soddisfazione di anche uno solo dei due suddetti requisiti, entro il 31 marzo 2003, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinera' una decurtazione progressiva. La suddetta decurtazione verra' applicata, a partire dal 1 aprile 2003, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. 7.4. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione sono finalizzate come segue: per il 40% accresceranno il fondo di premialita', da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8; per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato; per il restante 30% saranno attribuite alle amministrazioni regionali e centrali, in proporzione alle quote a loro favore ripartite con la presente delibera, che abbiano soddisfatto, alla data del 31 dicembre 2002, entrambi i requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di risorse aree depresse impegnate). L'attribuzione di tale quota del 30% sara' effettuata previo accertamento delle risorse disponibili alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 novembre 2004. 7.5. Le amministrazioni centrali e regionali possono modificare, entro il 31 dicembre 2004, sia l'elenco degli interventi originariamente presentato, sia il profilo di spesa dei singoli progetti, motivandone le ragioni e mantenendo inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna amministrazione, che e' la sola rilevante ai fini della premialita' di cui al successivo punto 8.1. Le risorse ripartite con la presente delibera, per il triennio 2002-2004, saranno messe a disposizione delle amministrazioni centrali dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti. Analogamente, per gli interventi da finanziare nell'ambito degli accordi di programma quadro con le risorse di cui alla presente delibera, ripartite a favore delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni centrali, le risorse stesse saranno messe a disposizione delle singole amministrazioni dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti, a meno di rilevanti scostamenti dalla spesa effettiva accertati in sede di monitoraggio degli APQ. 7.6. Coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialita' previsti dall'art. 73 ed in linea con il citato art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 2004, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse, saranno riutilizzate, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le seguenti finalita': per il 40% accresceranno il fondo di premialita' da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8; per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato, anche con riferimento alle procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999, per priorita' relative ai settori strategici delle risorse idriche, dell'irriguo e della difesa del suolo, ovvero per altre priorita' programmatiche; per il restante 30% saranno attribuite, in proporzione alle quote ripartite con la presente delibera, alle sole amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che avranno anche programmato, entro il 31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite con le precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001. Entro la stessa data del 31 dicembre 2003 le amministrazioni centrali e regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte le risorse ripartite a loro favore con le predette delibere n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 48/2001. Il mancato rispetto di tale adempimento determinera' effetti nella riprogrammazione delle risorse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato e/o nella programmazione dei nuovi stanziamenti a favore delle aree depresse. Al fine di valutare lo stato di attuazione della spesa delle risorse ripartite con le predette delibere, verra' costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di individuare le ragioni di eventuali ritardi nella spesa e le possibili soluzioni per superarli. A tale scopo le amministrazioni, non chiamate a tale adempimento nell'ambito degli APQ, presenteranno apposita relazione a questo Comitato entro il 28 febbraio 2003. 8. Attribuzione della quota accantonata per la performance. In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, che prevede il ricorso a metodi premiali nell'assegnazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, sono accantonate, a valere sulle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-nord, tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nel precedente punto 5, saranno attribuite da questo Comitato alle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i seguenti criteri di cui ai successivi punti 8.1 e 8.2. La riserva di premialita' e' attribuita pro-quota, in proporzione al peso di ciascun criterio soddisfatto: rispettivamente 80% per il criterio 8.1 e 20% per il criterio 8.2. 8.1. Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni entro il 31 dicembre 2002. Il criterio e' pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2002-2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato dall'amministrazione entro il 31 dicembre 2002; in tal caso l'amministrazione ha diritto alle risorse premiali potenzialmente di propria pertinenza per il criterio 8.1. Se la spesa effettuata e', invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato in allegato 6 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2002-2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio. 8.2. Presentazione entm il 28 febbraio 2003 e 2004 di una relazione sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti indicati nel cronoprogramma e finanziati, anche se in parte, con la presente delibera, segnalando eventuali criticita' sull'attuazione e sulla coerenza programmatica effettiva e le iniziative adottate per correggerle. Nel caso degli APQ la relazione coincide con il rapporto di monitoraggio ordinario relativo al 31 dicembre dell'anno precedente. 8.3. La verifica dei criteri 8.1 e 8.2 avviene al termine del triennio 2002-2004 e le risorse premiali saranno attribuite, alle amministrazioni performanti, all'inizio del 2005. Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi. Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilita' separate per ognuna delle tre categorie, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-nord e amministrazioni centrali, da attribuire a seconda della provenienza della mancata performance. Esse sono incrementate dalle eventuali risorse derivanti dal mancato rispetto dei predetti requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di pregresse risorse aree depresse impegnate o programmate), nonche' dalle disponibilita' derivanti dal mancato impegno sempre richiamato nel punto 7.6. Tali eccedenze, in analogia con la metodologia adottata per la ridistribuzione delle eccedenze relativa alla riserva di premialita' nazionale del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006, saranno attribuite alle amministrazioni che hanno soddisfatto almeno uno dei criteri di cui ai punti 8.1 e 8.2 proporzionalmente alla propria quota di risorse iniziale, tenendo conto del punteggio ottenuto soddisfacendo i singoli indicatori (punti 8.1 e 8.2) e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza. Le eventuali eccedenze derivanti dalle decurtazioni di cui al punto 7.3 o dal mancato impegno di cui al punto 7.6, saranno ripartite tra le regioni del Mezzogiorno, le regioni del Centro-nord e le amministrazioni centrali in proporzione alle risorse attribuite dalla presente delibera (rispettivamente pari al 67,6%, 15,5% e 16,9%). All'interno delle tre categorie le risorse saranno ridistribuite alle sole amministrazioni performanti in proporzione alla propria quota di risorse iniziale. Per le risorse derivanti dal fondo di premialita', le amministrazioni predisporranno i progetti, secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale di cui al punto 6 della presente delibera, entro il 31 dicembre 2005. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potra' essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni. Per la verifica dei criteri di premialita' questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni, nella banca dati di monitoraggio degli APQ e nella relazione di cui al punto 8.2. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco. 9. Iniziative per l'introduzione di meccanismi incentivanti. Questo Comitato si impegna ad adottare, attraverso le amministrazioni competenti, le opportune iniziative, ove occorra di carattere legislativo, volte ad introdurre meccanismi incentivanti, legati all'attuazione dei profili di spesa di cui ai punti 7.1 e 8.1, nei confronti dei soggetti istituzionali centrali, eventualmente preposti all'attuazione di singoli interventi, in analogia con i metodi premiali previsti, dalla presente delibera, nei confronti delle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'art. 73 della legge finanziaria 2002. Raccomanda: 1. Alle amministrazioni centrali competenti di assicurare alle regioni l'opportuna assistenza degli enti titolari degli interventi effettuati sul territorio regionale e inclusi negli accordi di programma quadro soprattutto ai fini del monitoraggio degli interventi, secondo il modello concordato nel protocollo di collaborazione ed informazione in corso di predisposizione da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. 2. Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze che la revisione dell'applicazione in rete per la gestione delle schede-intervento, attualmente in fase di avvio, sia realizzata in tempo utile per consentirne l'utilizzazione in occasione del monitoraggio al 30 giugno 2002. Di concerto con le regioni saranno effettuate periodiche verifiche finalizzate al controllo degli impegni presi nella direzione della semplificazione e della accessibilita' delle procedure di monitoraggio. Roma, 3 maggio 2002 Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del C.I.P.E.: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 167 |
| Allegato 1 CRITERI E MECCANISMI DI RIPARTO DELLE RISORSE E DI ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" 1. Ripartizione delle risorse tra regioni. La ripartizione del fondo di premialita' tra le regioni e le province autonome viene effettuata in analogia con quanto gia' deliberato per la ripartizione dei fondi destinati al cofinanziamento per l'anno 2001 dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni regionali e delle province autonome, previsti dalla legge n. 144/1999, gia' esaminato favorevolmente dalla Conferenza Stato-regioni nell'aprile 2001. li' documento del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il progetto "Conti pubblici territoriali" (CPT) e' stato trasmesso dal Segretario del C.I.P.E., con nota n. 9835 del 27 marzo 2002, alla Conferenza Stato-regioni che si e' espressa favorevolmente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 aprile 2002. Il criterio prevede l'attribuzione di una quota fissa, uguale per tutte le amministrazioni, che tiene conto della necessita' di garantire lo svolgimento di quella parte dell'attivita' che ha le stesse caratteristiche per tutte le amministrazioni indipendentemente dalla loro dimensione, e di una quota variabile, modulata per ciascuna amministrazione in considerazione della diversa complessita' dell'attivita' economica sul territorio e conseguentemente della diversa complessita' dell'attivita' di raccolta e aggiornamento delle informazioni. I pesi relativi delle diverse componenti di spesa e la ripartizione tra macroaree rispecchiano il quadro programmatico della spesa per il periodo 2002-2008. Le tipologie di spesa che le regioni potranno finanziare con le risorse derivanti dal fondo di premialita' sono relative al supporto tecnico, alla formazione nonche' all'acquisizione di hardware e software e sono finalizzate al rafforzamento dell'attivita' dei Nuclei CPT.
----> Vedere tabella di pag. 43 <----
2. Attribuzione del fondo di premialita'. Le risorse saranno attribuite dal CIPE alle amministrazioni regionali che avranno soddisfatto, alle date stabilite, i criteri sottoelencati. L'erogazione del fondo di premialita' verra' articolata in due fasi e tranche distinte. Fase 1: verra' attribuito dal C.I.P.E., al 31 dicembre 2003, il 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna amministrazione regionale; l'obiettivo e' quello di garantire a fine 2003 la messa a regime del progetto sia in termini di completezza che di qualita' dei conti prodotti da ciascuna regione, rimandando alla fase 2 l'obiettivo della tempestivita' (realizzazione del conto all'anno t-1). Saranno ritenuti definitivi i conti fino al 1997 compreso e, pertanto, il periodo sottoposto a verifica ai fini della premialita' sara' relativo agli anni 1998-2001. Criteri di attribuzione. Predisposizione dei conti consolidati definitivi certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001. Il criterio si riterra' soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze: entro il 15 novembre 2002 consegna del conto consolidato per l'anno 2000; entro il 30 aprile 2003 consegna dei conti consolidati per gli anni 1998 e 1999 (ove mancanti o incompleti); entro il 30 ottobre 2003 consegna del conto consolidato per l'anno 2001. Il criterio si riterra' inoltre soddisfatto se il conto verra' presentato completo di enti collegati, municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorita' portuali e amministrazione regionale. Fase 2: verra' attribuito dal C.I.P.E., al 31 dicembre 2005, il residuo 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna amministrazione regionale che abbia superato la fase 1; l'obiettivo e' quello di garantire a fine periodo, fermi restando gli obiettivi di completezza e qualita', il perseguimento dell'obiettivo della tempestivita' (realizzazione del conto all'anno t-1). Criteri di attribuzione. Accelerazione nella predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e realizzazione a fine periodo del conto relativo all'anno t-1. Il criterio si riterra' soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze: entro il 30 giugno 2004 consegna del conto consolidato per l'anno 2002; entro il 30 gennaio 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2003; entro il 10 novembre 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2004. Il criterio si riterra' soddisfatto se il conto verra' presentato completo di enti collegati, municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorita' portuali e amministrazione regionale. Redistribuzione dei fondi non attribuiti. Le eventuali eccedenze non redistribuite alle amministrazioni tornano a disposizione del C.I.P.E., che potra' destinarle a favore del nucleo centrale "Conti pubblici territoriali" per l'eventuale svolgimento del ruolo di supplenza nel coprire i vuoti causati dalla non ottemperanza delle regioni. |
| Allegato 2
----> Vedere tabella di pag. 44 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere tabella di pag. 45 <---- |
| Allegato 4 CRITERI DI SELEZIONE Premessa. I criteri di ammissibilita' e di selezione individuati in questo allegato sono stati definiti avendo a riferimento, cosi come previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, la programmazione comunitaria in corso di attuazione, promuovendo la massima integrazione possibile con gli interventi finanziati con le risorse destinate alle aree depresse. Tali interventi saranno cosi ancorati a una parte dei criteri gia' concordati in partenariato con tutte le regioni, in sede di definizione dei documenti di programmazione 2000-2006, mentre sara' aperta la possibilita', da parte di ogni singola regione, di legare gli interventi agli indirizzi di programmazione regionale. La individuazione di questi criteri, a livello di singolo settore di intervento e con le opportune specificazioni, ove necessario, per le due ripartizioni geografiche considerate, e' stata effettuata sulla base dei seguenti presupposti: utilizzo dei criteri di ammissibilita' e selezione previsti dalla programmazione comunitaria, quando questi siano finalizzati all'attuazione di disposizioni comunitarie e nazionali vigenti ma non ancora compiutamente recepite. E' questo il caso dei criteri individuati per i settori dell'acqua, dei rifiuti e per la difesa del suolo, che discendono direttamente da quanto previsto dal QCS obiettivo 1 per la seconda fase di attuazione 2003-2006. Tali previsioni appaiano applicabili anche agli interventi destinati alle regioni del Centro-nord, proprio in ragione della loro precipua finalizzazione a garantire completa attuazione della normativa settoriale di riferimento; rielaborazione, nell'ottica di una maggiore flessibilita', dei criteri di ammissibilita' gia' definiti nel QCS obiettivo 1, per gli interventi nel settore dei beni cultura/i e di quelli di selezione individuati dallo stesso QCS, o dai DOCUP, per quelli nelle citta'; riferimento, ai fini della valutazione della coerenza programmatica, ai documenti strategici regionali gia' redatti e/o in corso di elaborazione per gli interventi nei settori dei trasporti e della societa' dell'informazione, nonche' alle strategie regionali per l'innovazione per gli interventi nella ricerca. Nel caso non fosse possibile adottare tale riferimento, e' comunque previsto che la scelta degli interventi sia coerente con i programmi comunitari in corso di attuazione. Ciclo integrato dell'acqua. I progetti da selezionare devono risultare conformi alle seguenti disposizioni: legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Galli) e legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 35); decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (che recepisce le direttive n. 91/271/CEE "acque reflue urbane" e n. 91/676/CEE "nitrati"). I progetti possono essere finanziati solo a condizione che, nel rispettivo ambito territoriale ottimale (ATO), previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36: sia effettuata la ricognizione delle infrastrutture; sia costituita l'autorita' di ambito; sia approvato il piano di ambito; ciascun intervento o insieme di interventi proposti al finanziamento, di valore superiore a 10,330 milioni di euro, sara' sottoposto, oltre alle normali procedure in materia ambientale, anche ad un'attenta analisi di fattibilita' tecnico-economica che espliciti la sua giustificazione economica sulla base delle possibili alternative progettuali esistenti, nonche' la capacita' da parte dell'ente proponente di assicurarne il corretto esercizio (manutenzione, gestione, rinnovamento, ecc.). Dovra' essere inoltre presentata un'analisi finanziaria che giustifichi l'uso di finanza pubblica per il finanziamento del programma o intervento in questione, proponendo un quadro di copertura dei costi di investimento ed operativi sulla base del livello attuale e previsto delle tariffe; per la fognatura e depurazione, fermo quanto detto precedentemente, deve essere dimostrato che l'alternativa progettuale prescelta risponde agli obiettivi di disinquinamento dei corpi idrici recettori e al soddisfacimento dei limiti di qualita' delle acque di cui, in particolare, agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Risorse idriche ad uso irriguo. Nel caso di interventi destinati (in tutto o in parte) ad uso irriguo della risorsa, e' necessario che la suddetta analisi tecnico-economica dimostri che il valore aggiunto atteso della nuova (o rinnovata) produzione agricola vendibile, ottenuta per mezzo dell'intervento, giustifichi l'investimento (ad esempio per interventi finalizzati a estensioni dell'attrezzaggio di aree irrigue). Accanto a criteri di redditivita' economico- finanziaria, saranno tuttavia presi in considerazione gli effetti sull'ambiente (sostenibilita' dell'uso della risorsa), la qualita' dei prodotti e la stabilita' dell'occupazione. Difesa del suolo. I progetti da selezionare devono risultare conformi alla programmazione in materia di difesa del suolo, formulata in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995, recante criteri per la pianificazione di bacino, nonche' del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, per gli interventi specificatamente diretti alla prevenzione ed alla difesa dal dissesto idrogeologico. Gestione dei rifiuti. Potranno essere ammissibili a finanziamento i progetti a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - redatto in conformita' alle direttive comunitarie n. 75/442/CEE (modificata dalla n. 91/156), n. 91/689/CEE e n. 94/62/CEE ed ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modifiche e integrazioni, nonche' dei relativi decreti attuativi - corredato del giudizio di conformita' espresso dalla Commissione europea; sviluppo di strutture gestionali (quali gli ATO), in un contesto di sviluppo della concorrenza e di creazione di un sistema qualificato di imprese industriali e di servizi atte a gestire gli interventi proposti; attuazione del regime tariffario previsto dalla normativa vigente, per assicurare la trasparenza della gestione economica dei servizi, gli investimenti ed i miglioramenti di efficienza. I progetti sono ammissibili se basati sulle indicazioni del suddetto Piano e devono quindi essere conformi con la gerarchia comunitaria in materia che pone in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti, seguita dal riutilizzo, quindi dal riciclo e, per la frazione restante, dall'incenerimento con recupero energetico, e infine dallo smaltimento in discarica controllata. La definizione delle priorita' e delle tipologie di intervento dovra' considerare lo stato dei fabbisogni sotto il profilo sia dei sistemi di raccolta sia dei sistemi di trattamento, valorizzazione e smaltimento (tenendo conto anche della stretta relazione esistente tra smaltimento dei rifiuti e salute) e dovra' considerare inoltre le specificita' territoriali sotto due profili: a) conseguimento di un effetto di scala in termini di abitanti serviti e di rifiuti trattati, idoneo a una gestione economicamente efficiente e ambientalmente corretta; b) disponibilita' di utilizzatori dei prodotti recuperati o la presenza di volumi tali da generare opportunita' localizzative per nuove attivita' di recupero. In assenza di Piano, o di giudizio di conformita' del Piano alle direttive comunitarie da parte della Commissione, potranno solo essere finanziati interventi di: sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose (in particolare metalli pesanti) contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti; piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente e destinate unicamente al riciclaggio di materia il cui riciclo e' gia' garantito da accordi stipulati con le relative filiere produttive; iniziative di informazione dei cittadini, anche al fine di promuovere il compostaggio domestico; impianti per la produzione di compost della frazione organica dei rifiuti di elevata qualita', da utilizzare come fertilizzante in agricoltura, il cui utilizzo sia garantito da specifici accordi; infrastrutture per il riutilizzo (cosi' come definito dall'art. 3.5 della direttiva n. 94/62) degli imballaggi primari (vuoto a rendere), secondari e terziari; prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti generati da attivita' produttive attraverso: lo sviluppo di tecnologie pulite (innovazioni di prodotto o di processo), la promozione di strumenti economici, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione (nell'ambito dell'Asse IV). Aree contaminate. I progetti da selezionare dovranno risultare coerenti con le priorita' e i criteri indicati dalla normativa nazionale di settore (decreto ministeriale ambiente 25 ottobre 1999, n. 471) e con i Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Rete ecologica. Per la valorizzazione della Rete ecologica sono riconosciuti prioritari: gli ambiti della costituenda Rete NATURA 2000 (per i quali dovranno essere sviluppati appositi Piani di gestione secondo le linee-guida in preparazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) e le aree protette; lo spazio montano caratterizzato da marginalita' e sottoutilizzazione delle risorse e quei territori che presentano spiccate caratteristiche di ruralita' (zone interne anche di collina e zone dove sono in atto rilevanti processi di ristrutturazione e/o abbandono degli ordinamenti produttivi); gli ambiti periurbani e costieri caratterizzati da forte perdita di identita' con alto livello di conflitto nell'uso delle risorse naturali; le isole minori, i cui problemi sono in parte di sottoutilizzo e in parte di uso eccessivo o conflittuale delle risorse naturali. Dovranno essere ricercate le sinergie con i progetti LIFE-Natura realizzati nei siti NATURA 2000 e con i progetti LEADER. Beni culturali. La coerenza programmatica dei progetti di investimento per la tutela e la valorizzazione di risorse culturali a fini di sviluppo e' definita alla luce dei seguenti elementi, sulla base dei quali deve essere verificata l'ammissibilita' degli interventi: carattere integrato degli interventi, definito dalle seguenti tipologie progettuali: a) progetti relativi a un insieme di risorse culturali presenti sul territorio locale o progetti che prevedano, oltre al recupero e alla valorizzazione di beni culturali, interventi di sistemazione di aree di pertinenza specifica (aree verdi, piazze, ecc.); b) progetti che prevedano interventi di integrazione della "filiera" culturale (tutela, valorizzazione, fruizione, formazione, promozione di attivita' culturali); c) interventi di tutela e valorizzazione di risorse culturali che si inseriscano in progetti integrati di sviluppo locale nell'area di riferimento; individuazione della destinazione d'uso e/o funzionale dei beni oggetto di intervento (dopo il completamento dell'investimento), con particolare riferimento agli effetti previsti di tale destinazione sui livelli e la qualita' della fruizione e sulle attivita' culturali e produttive direttamente collegate; individuazione del modello di gestione dell'intervento nella fase di esercizio e funzionamento con indicazione dei soggetti responsabili della gestione e degli elementi di sostenibilita' istituzionale (rapporti funzionali fra soggetti proprietari, soggetti competenti per la tutela e la valorizzazione, soggetti gestori), finanziaria (copertura dei costi di gestione) e organizzativo-funzionale (risorse e organizzazione per il funzionamento). Ricerca. I progetti da selezionare, ferme restando le tipologie di intervento finanziate con la presente delibera, devono risultare coerenti con le strategie regionali per l'innovazione redatte da ciascuna regione, ove previste, e comunque con la programmazione comunitaria in corso di attuazione. Trasporti. Per gli interventi relativi al sistema dei trasporti la verifica di coerenza dovra' essere effettuata assumendo a riferimento il piano generale dei trasporti e della logistica e gli obiettivi specifici e le priorita' di intervento definite nei singoli piani regionali di trasporto. Citta'. Nel rispetto dei principi fondamentali di integrazione e concentrazione, gli interventi da selezionare devono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. il miglioramento della qualita' urbana dando priorita' agli interventi in aree delimitate (quartieri periferici, aree dismesse, centri storici). 2. il rafforzamento del capitale sociale concentrando prioritariamente gli interventi nelle aree ad alto tasso di poverta', di disoccupazione, di microcriminalita' di immigrazione e, all'interno di queste, nelle aree caratterizzate da maggiore disgregazione sociale e carenza di strutture e servizi. Per le sole regioni obiettivo 2 potranno essere considerate eventuali altre priorita' di intervento ove individuate dai rispettivi DOCUP. Societa' dell'informazione. I progetti da selezionare devono risultare coerenti con le strategie regionali per la Societa' dell'informazione redatte da ciascuna regione con particolare riferimento alle seguenti due linee di intervento: sensibilizzazione ed alfabetizzazione ammodernamento della PA. Amministrazioni centrali. Interventi promossi dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. Per gli interventi di competenza del detto Ministero, la relativa selezione dovra' assumere a riferimento, per le regioni dell'obiettivo 1, il PON Ricerca 2000-2006, nell'ottica dell'integrazione degli interventi avviati in questo ambito. Interventi promossi dal Dipartimento della funzione pubblica. Per gli interventi destinati alle regioni obiettivo 1, la valutazione di coerenza assumera' a riferimento le attivita' di competenza finanziate nell'ambito del Programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006. |
| Allegato 5
----> Vedere tabella di pag. 48 <---- |
| Allegato 6
----> Vedere tabella di pag. 49 <---- |
|
|
|