IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Vista la delibera del senato accademico del 5 giugno 2002 che modifica l'art. 14 dello statuto d'Ateneo; Considerato che la suddetta modifica e' stata inviata al M.I.U.R. in data 11 giugno 2002; Vista la nota del M.I.U.R del 19 giugno 2002; Decreta: L'art. 14 dello statuto e' cosi' modificato: Art. 14 (Il consiglio di amministrazione: composizione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore che lo presiede, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal prorettore vicario; b) il direttore amministrativo che funge, altresi', da segretario; c) quattro membri, proposti dal rettore sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e tenuto anche conto delle componenti dell'Universita', e nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso, a scrutinio segreto, dal senato accademico; d) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti. 2. I membri di cui alla lettera c) durano in carica sino alla scadenza del mandato del rettore che li ha proposti. In caso di anticipata cessazione del rettore, essi esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori, alla quale si procede ai sensi del precedente comma 1, lettera c). Il membro di cui alla lettera d) dura in carica 3 anni con decorrenza dalla nomina. I membri di cui alle lettere c) e d) non sono revocabili, ne' immediatamente rieleggibili. 3. Nel consiglio di amministrazione non possono comunque sedere i presidi, i direttori di dipartimento e di strutture ad essi assimilate, i presidenti di corso di laurea o diploma, i direttori di scuole di specializzazione, i membri del senato accademico. 4. I membri del consiglio di amministrazione devono operare in posizione di indipendenza. 5. Possono altresi' partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del bilancio dell'Ateneo. 6. Il prorettore vicario, in caso di presenza del rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 2002 Il rettore: Finazzi Agro' |