Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 luglio 2002
Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attivita' di diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione
il coordinamento e gli affari economici
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;
Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
Visti in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, nonche' l'art. 4, della predetta legge i quali, per la realizzazione delle suddette finalita' prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, nonche' gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione di contributi per attivita' coerenti con le finalita' della legge stessa;
Visti altresi' gli articoli 2 e 3 della medesima legge che determinano lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale e agli accordi di programma;
Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;
Considerato che il 31 dicembre 2002 scade la tabella triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con decreto ministeriale n. 316 del 6 aprile 2001;
Considerata la necessita' e l'opportunita' di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2003-2005, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 6/2000;
Visto l'art. 3 della legge n. 127/1997, contenente norme sulla autocertificazione;
Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con le finalita' della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari
Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
 
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2002 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande finanziamento". Il servizio sara' attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il servizio consentira' la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda recante notizie sull'ente (allegato 2) - che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2002, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio II - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "inserimento in tabella ex lege n. 6/2000"; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
a) relazione analitica sull'attivita' del triennio 2000-2002;
b) programma di attivita' e impegni assunti per il periodo di validita' della tabella per il triennio 2003-2005;
c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001, e 2002;
d) statuto;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita' come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.
Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.
 
Art. 4.
Criteri per l'inserimento in tabella
Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attivita' continuativamente svolta. E' altresi' presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attivita' di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.
Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attivita' svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.
L'attivita' di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attivita' di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.
Viene altresi' considerata la disponibilita' di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attivita' di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attivita' svolta.
La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacita' operativa dell'ente a breve e medio termine.
I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacita' di spesa dei soggetti per le attivita' istituzionali.
Sono valutati prioritariamente:
gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attivita' siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio.
la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.
 
Art. 5.
Modalita' di emanazione della tabella
Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualita' delle attivita' gia' svolte e la loro efficacia rispetto alle finalita' della legge.
Il citato decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 6.
Validita' della tabella
La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza e' soggetta a revisione con la medesima procedura.
L'erogazione del finanziamento e' disposta su base annuale, sentito il predetto comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.
Il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non puo' eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.
 
Art. 7.
Divieto di cumulo
Gli enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR.
Roma, 4 luglio 2002
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
Allegato 1
Domanda
Spettabile: MIUR - Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - SSPAR - Servizio per lo
sviluppo e il potenziamento
dell'attivita' di ricerca - Ufficio II
- Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma
Il sottoscritto.... nato a............................. il ...................... cod. fisc..... residente in .................................., legale rappresentante dell'ente con sede .... cod. fisc./p.iva ai sensi del presente decreto, chiede di essere iscritto nella tabella della legge n. 6/2000, per la corresponsione del finanziamento triennale per il funzionamento degli enti che svolgono attivita' di diffusione della cultura scientifica.
A tale fine allega, cosi' come previsto dall'art. 3 del presente decreto:
scheda allegata al presente decreto compilata in ogni parte recante notizie sull'ente;
relazione analitica sull'attivita' del triennio 2000-2002;
programma di attivita' ed impegni assunti per il periodo di validita' della tabella per il triennio 2003-2005;
prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001, 2002;
statuto;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' come prescritto dall'art.3 della legge n. 127/1997.
Il sottoscritto sotto la sua responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verita'.
Data e firma
(Il legale rappresentante)
.........................................
 
Allegato 2
scheda riepilogativa
LEGGE n. 6/2000 TABELLAZIONE TRIENNALE

----> Vedere allegato da pag. 13 a pag. 15 <----
 
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