Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 4 luglio 2002 |
Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attivita' di diffusione della cultura scientifica e tecnologica. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione il coordinamento e gli affari economici Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica; Visti in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, nonche' l'art. 4, della predetta legge i quali, per la realizzazione delle suddette finalita' prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, nonche' gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione di contributi per attivita' coerenti con le finalita' della legge stessa; Visti altresi' gli articoli 2 e 3 della medesima legge che determinano lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale e agli accordi di programma; Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate; Considerato che il 31 dicembre 2002 scade la tabella triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con decreto ministeriale n. 316 del 6 aprile 2001; Considerata la necessita' e l'opportunita' di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2003-2005, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 6/2000; Visto l'art. 3 della legge n. 127/1997, contenente norme sulla autocertificazione; Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Decreta: Art. 1. Ambito operativo I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con le finalita' della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella. |
| Art. 2. Soggetti beneficiari Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. |
| Art. 3. Presentazione delle domande Le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2002 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande finanziamento". Il servizio sara' attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il servizio consentira' la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda recante notizie sull'ente (allegato 2) - che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2002, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio II - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "inserimento in tabella ex lege n. 6/2000"; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti: a) relazione analitica sull'attivita' del triennio 2000-2002; b) programma di attivita' e impegni assunti per il periodo di validita' della tabella per il triennio 2003-2005; c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001, e 2002; d) statuto; e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita' come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997. Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante. |
| Art. 4. Criteri per l'inserimento in tabella Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attivita' continuativamente svolta. E' altresi' presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attivita' di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione. Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attivita' svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella. L'attivita' di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attivita' di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico. Viene altresi' considerata la disponibilita' di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attivita' di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico. La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attivita' svolta. La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacita' operativa dell'ente a breve e medio termine. I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacita' di spesa dei soggetti per le attivita' istituzionali. Sono valutati prioritariamente: gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attivita' siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio. la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale. |
| Art. 5. Modalita' di emanazione della tabella Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualita' delle attivita' gia' svolte e la loro efficacia rispetto alle finalita' della legge. Il citato decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 6. Validita' della tabella La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza e' soggetta a revisione con la medesima procedura. L'erogazione del finanziamento e' disposta su base annuale, sentito il predetto comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute. Il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non puo' eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi. |
| Art. 7. Divieto di cumulo Gli enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR. Roma, 4 luglio 2002 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
| Allegato 1 Domanda Spettabile: MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - SSPAR - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio II - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma Il sottoscritto.... nato a............................. il ...................... cod. fisc..... residente in .................................., legale rappresentante dell'ente con sede .... cod. fisc./p.iva ai sensi del presente decreto, chiede di essere iscritto nella tabella della legge n. 6/2000, per la corresponsione del finanziamento triennale per il funzionamento degli enti che svolgono attivita' di diffusione della cultura scientifica. A tale fine allega, cosi' come previsto dall'art. 3 del presente decreto: scheda allegata al presente decreto compilata in ogni parte recante notizie sull'ente; relazione analitica sull'attivita' del triennio 2000-2002; programma di attivita' ed impegni assunti per il periodo di validita' della tabella per il triennio 2003-2005; prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001, 2002; statuto; fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' come prescritto dall'art.3 della legge n. 127/1997. Il sottoscritto sotto la sua responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verita'. Data e firma (Il legale rappresentante) ......................................... |
| Allegato 2 scheda riepilogativa LEGGE n. 6/2000 TABELLAZIONE TRIENNALE
----> Vedere allegato da pag. 13 a pag. 15 <---- |
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