Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 maggio 2002 |
Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativamente all'anno 2002, per i lavoratori dipendenti dalla Synthesis S.p.a., unita' di Massa Carrara. (Decreto n. 31033). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visti i decreti direttoriali del 28 febbraio 2001 con i quali e' stato concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a., il trattamento di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per concordato preventivo, per il periodo dal 5 novembre 1999 al 1 agosto 2000 e per fallimento per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 novembre 2000; Visto il decreto ministeriale n. 29640 datato 1 marzo 2001, di accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 e il decreto direttoriale n. 29643 del 1 marzo 2001, di concessione del trattamento di cui al sopracitato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativamente al periodo 5 novembre 2000-4 maggio 2001; Visto l'art. 6 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a, con sede e stabilimento in Massa Carrara; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa' Synthesis S.p.a., tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento ai sensi del sopra richiamato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, per il periodo 1 gennaio 2002/31 dicembre 2002; Visto il verbale d'accordo, stipulato in data 22 marzo 2002, nel quale le parti hanno concordato di richiedere la proroga del trattamento in questione, al fine di consentire il reimpiego dei dipendenti della societa' fallita Synthesis S.p.a. in una nuova iniziativa imprenditoriale che ha gia' avuto l'approvazione delle organizzazioni sindacali locali; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 113 dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a. (fallita il 2 agosto 2000), sede legale in Massa Carrara (Massa), unita' di Massa Carrara. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. |
| Art. 2. La misura del trattamento di cui al predetto art. 1 e' ridotta del 20%. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 1.750.788,88 (pari a L. 3.390.000.000), l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 152 |
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