Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 luglio 2002 |
Contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e, in particolare l'art. 2, comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica ed il gas, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio; Visto l'art. 2, comma 39, della predetta legge n. 481 del 1995, in base alla quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato e che il contributo stesso deve essere versato entro il 31 luglio di ogni anno; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare l'art. 23 e seguenti, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 ed il bilancio poliennale per il triennio 2002-2004; Visto il decreto 28 dicembre 2001 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002; Vista la delibera n. 312/01 del 21 dicembre 2001, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002; Ritenuto congruo adeguare, riducendola, la misura del contributo per l'anno 2002, tenuto conto dell'indicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas circa il fabbisogno finanziario nonche' dei prevedibili effetti, segnalati dalla stessa Autorita', sull'ampliamento della base imponibile conseguente al processo in corso di separazione societaria dei soggetti regolati; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas, e' fissato, per l'anno 2002, nella misura dello 0,3 (zero virgola tre) per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per servizio di pubblica utilita' si intendono le attivita' di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 3. L'elenco delle attivita' di cui al comma 2 concernenti il settore dell'energia elettrica e' il seguente: a) produzione; b) trasmissione; c) dispacciamento; d) distribuzione; e) misura; f) vendita. 4. Le declaratorie delle attivita' elettriche di cui al comma 3 sono riportate nell'art. 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 310/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 84 del 10 aprile 2002. 5. L'elenco delle attivita' di cui al comma 2 concernenti il settore del gas naturale e' il seguente: a) coltivazione; b) attivita' Gnl; c) stoccaggio; d) trasporto e dispacciamento; e) commercializzazione all'ingrosso (importazione, esportazione, operazioni di cliente grossista); f) distribuzione; g) misura; h) vendita. 6. Le declaratorie delle attivita' del gas naturale di cui al comma 5 sono riportate nell'art. 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 311/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 84 del 10 aprile 2002. |
| Art. 2. 1. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 e' calcolato sui ricavi, derivanti dalle attivita' elencate nello stesso art. 1, che risultano dall'ultimo bilancio di esercizio concluso entro il 31 dicembre 2001. 2. Il contributo e' versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi, ed e' fatto affluire al capo X, capitolo 3694, art. 8, di cui al decreto 29 dicembre 2000 del Ministero del tesoro. 3. Il pagamento del contributo puo' essere effettuato direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124 T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. E' in ogni caso fatto obbligo di indicare, quali che siano le modalita' di versamento prescelto, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. |
| Art. 3. 1. I soggetti obbligati al versamento del contributo comunicano all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, entro il 15 settembre di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente: a) il codice fiscale; b) i ricavi iscritti a bilancio sui quali viene calcolato il contributo; c) gli altri ricavi iscritti a bilancio sui quali non e' dovuto il contributo; d) l'ammontare del contributo versato; e) gli estremi del versamento effettuato. 2. I soggetti obbligati indicano, distintamente per il settore dell'energia elettrica ed il gas, l'attivita' prevalente esercitata, nell'ambito degli elenchi delle attivita' di cui all'art. 1. |
| Art. 4. 1. Per le comunicazioni di cui all'art. 3 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che svolge il servizio di cui all'art. 1. 2. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 1, nonche' l'indicazione, nello stesso modello, di dati non corrispondenti al vero, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2002 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato Modello di dichiarazione sostitutiva Autorita' per l'energia elettrica ed il gas - piazza Cavour n. 5 20121 Milano Il sottoscritto nella qualita' di del soggetto giuridico, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale quanto segue: sede legale provincia via/piazza n. ... c.a.p. codice fiscale p. IVA tel. fax e.mail; attivita' prevalente nel settore dell'elettricita'; attivita' prevalente nel settore del gas; ammontare complessivo dei ricavi del settore dell'elettricita' ; ammontare dei ricavi assoggettati al contributo (aliquota 0,3 per mille); ammontare dei ricavi non assoggettati al contributo (1); ammontare complessivo dei ricavi del settore del gas; ammontare dei ricavi assoggettati al contributo (aliquota 0,3 per mille); ammontare degli altri ricavi non assoggettati al contributo (1) ; ammontare dei ricavi in altri settori; ammontare totale dei ricavi a bilancio; contributo totale versato; estremi del versamento: data mediante (1): Fornire nel seguito le motivazioni di non assoggettabilita' al contributo per categoria di ricavo, distintamente per il settore dell'elettricita' e del gas La presente dichiarazione e' resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soli fini della contribuzione di cui all'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Data ....................... Il legale rappresentante ........................... |
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