IL DIRIGENTE della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio autorizzazioni alla produzione - revoche - import export - sistema d'allerta Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 14, comma 5 e all'art. 25, comma 8; Viste le decisioni adottate in alcuni Paesi della Comunita' europea, concernenti la sospensione della commercializzazione di prodotti contenenti Senecio Scandens; Tenuto conto che specie di Senecio risultano presenti in alcuni prodotti omeopatici; Ravvisata, pertanto, la necessita' di dover adottare, cautelativamente, a tutela della saluta pubblica, provvedimenti restrittivi per i prodotti omeopatici contenenti Senecio Scandens con diluizioni inferiori a 5 CH; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' vietata con decorrenza immediata la vendita di prodotti omeopatici contenenti Senecio Scandens con diluizioni inferiori a 5 CH. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2002 Il dirigente: Guarino |