Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 24 giugno 2002 |
Modifica all'art. 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2002, relativo alla pesca di piccoli pelagici. |
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IL SOTTOSEGRETARIO alla pesca e all'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse idriche marine; Ritenuta la necessita' di emanare norme specifiche in relazione alla particolarita' dell'area di pesca del golfo di Trieste con riferimento alle aree antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 29 maggio 2002 hanno reso, all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2002 e' cosi' sostituito: "1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti da Trieste a Brindisi, esercitata con gli attrezzi denominati "circuizione e "volante e' disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto. 2. Avuto riguardo alle consuetudini e agli usi locali, i comandanti delle Capitanerie di porto di Trieste e Monfalcone, sentita la commissione consultiva locale relativamente alla pesca dei piccoli pelagici, possono emanare disposizioni che contengono una disciplina diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 24 giugno 2002 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
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