IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata con la legge 10 febbraio 1992, n. 165; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000, con il quale e' stato approvato il VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2001, che ha prorogato il predetto termine al 30 giugno 2001; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Viste le segnalazioni pervenute in merito alla necessita' di consentire un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati con la licenza, in attesa di provvedimenti finalizzati al superamento dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa; Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un'ulteriore proroga che consenta agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio locale marittimo di Lampedusa di utilizzare anche il sistema denominato strascico; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'aggiornamento dell'elenco delle imbarcazioni di cui al predetto decreto ministeriale 29 luglio 1999, autorizzate ad esercitare la pesca anche con il sistema strascico; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 29 maggio 2002, hanno reso parere favorevole; Decreta Art. 1. 1. Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato possono continuare ad esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli altri sistemi autorizzati con la licenza di pesca, fino al 30 giugno 2003. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2002
Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora |