Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SIENA
DECRETO 24 giugno 2002
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la proposta di modifica dell'art. 58 dello statuto, approvata dal senato accademico nella seduta del 4 marzo 2002 e volta a garantire alle rappresentanze studentesche una maggiore rispondenza tra la durata dei corsi di studio e quella dei relativi mandati negli organi collegiali;
Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto e conclusasi con la delibera del senato accademico del 6 maggio 2002;
Vista la nota rettorale del 13 maggio 2002, prot. n. 9463, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al M.I.U.R. la suddetta proposta di modifica approvata dal senato accademico;
Vista la nota ministeriale del 4 giugno 2002, prot. n. 1867, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 58 dello statuto dell'Universita' di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale;
Ravvisata la necessita' di procedere alla modifica dello statuto di Ateneo sopracitata;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente provvedimento l'art. 58 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena e' modificato come segue:
a) all'art. 58 dopo il comma 2 viene aggiunto un comma 3 del presente tenore: "La componente elettiva della rappresentanza studentesca negli organi collegiali dura in carica due anni".
 
Art. 2.
1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il nuovo testo dell'art. 58 dello statuto di Ateneo risulta il seguente:
"Art. 58. - 1. I componenti degli organi elettivi di Ateneo possono essere eletti consecutivamente per una sola volta.
2. I limiti di cui al comma precedente iniziano a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto.
3. La componente elettiva della rappresentanza studentesca negli organi collegiali dura in carica due anni.".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena.
Siena, 24 giugno 2002
Il rettore: Tosi
 
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