Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 luglio 2002
Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2002/2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, concernenti il "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare l'art. 6, comma 3;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale si e' provveduto alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2002, con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n. 264;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare l'art. 46;
Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 1 luglio 2002;
Sentito il Ministero della salute;
Ritenuta la necessita' di rispettare la imminente scadenza di pubblicazione da parte delle universita' dei bandi di ammissione ai corsi universitari in questione, come previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 264/1999;
Considerato che le universita' hanno gia' provveduto alla organizzazione dei corsi per il prossimo anno accademico correlata alle loro proposte e che una diversa determinazione e riformulazione comporterebbe, nell'imminenza della emanazione dei bandi di concorso, notevoli problemi organizzativi tali da sconvolgere l'attuale predisposizione dei bandi stessi e, conseguentemente, le fasi di avvio dell'anno accademico 2002/2003;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di dover provvedere alla ripartizione degli stessi fra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna tipologia di corso:
c.d.l. Infermiere afferente classe l (ex d.u. infermiere), n. 11.880;
c.d.l. Ostetrico/a afferente classe l (ex d.u. ostetrico/a), n. 981; c.d.l. Infermiere pediatrico afferente classe l, n. 199;
c.d.l. Podologo afferente classe 2 (ex d.u. podologo), n. 215;
c.d.l. Fisioterapista afferente classe 2 (ex d.u. fisioterapista), n. 2.172;
c.d.l. Logopedista afferente classe 2 (ex d.u. logopedista), n. 426;
c.d.l. Ortottista assistente in oftalmologia afferente classe 2 (ex d.u. ortottista assistente in oftalmologia), n. 266;
c.d.l Terapista della neuro e psicomotricita' della eta' evolutiva afferente classe 2 (ex d.u. terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva), n. 279;
c.d.l. Tecnico della riabilitazione psichiatrica afferente classe 2 (ex d.u. tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale), n. 337;
c.d.l. Terapista occupazionale afferente classe 2 (ex d.u. terapista occupazionale), n. 176;
c.d.l. Educatore professionale afferente classe 2 (ex d.u. educatore professionale), n. 745;
c.d.l. Tecnico audiometrista afferente classe 3 (ex d.u. tecnico audiometrista), n. 162;
c.d.l. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico), n. 992;
c.d.l. Tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia afferente classe 3 (ex d.u. tecnico sanitario di radiologia medica), n. 1.003;
c.d.l. Tecnico di neurofisiopatolgia afferente classe 3 (ex d.u. tecnico di neurofisiopatologia), n. 231;
c.d.l. Tecnico ortopedico afferente classe 3 (ex d.u. tecnico ortopedico), n. 187;
c.d.l. Tecnico audioprotesista afferente classe 3 (ex d.u. tecnico audioprotesista) n. 234;
c.d.l. Tecnico della fisiopatologia. Cardiocircolatoria e perfusione. Cardiovascolare afferente classe 3 (ex d.u. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare), n. 165;
c.d.l. Igienista dentale afferente classe 3 (ex d.u. igienista dentale), n. 413;
c.d.l. Dietista afferente classe 3 (ex d.u. dietista), n. 432;
c.d.l. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi del lavoro afferente classe 4 (ex d.u. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), n. 520;
c.d.l. Assistente sanitario afferente classe 4 (ex d.u. assistente sanitario), n. 193.
2. La ripartizione dei posti fra le universita' e' determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. La determinazione dei posti di nuova istituzione ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, citato in premesse, ha efficacia a condizione che prima dell'effettuazione della relativa prova di ammissione si siano completate le procedure di approvazione dei corsi stessi.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2002
Il Ministro: Moratti
 
Allegato

----> Vedere ALLEGATO da Pag. 12 a Pag. 17 della G.U. <----
 
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