Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 maggio 2002 |
Concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 488/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale relativamente all'anno 2002, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. (Decreto n. 31034). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 23, recante,tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 e l'art. 11, comma 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha stabilito, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, la proroga, per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', del trattamento di mobilita' di cui al citato art. 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del trattamento speciale di disoccupazione di cui al citato art. 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 62, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la direttiva ministeriale n. 101318 del 6 marzo 2000, di interpretazione del citato art. 62, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 1, comma 6, lettera h), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346; Vista la direttiva ministeriale n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. disposizioni attuative in materia di erogazione dei trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale, di cui al citato decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, ai fini della proroga dei trattamenti in questione fino al 31 dicembre 2001; Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla vigente normativa; Vista la nota del 4 marzo 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che i lavoratori che hanno beneficiato della prestazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera h), del decreto-legge n. 346/2000, aventi diritto alla proroga prevista dall'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari a 190 unita' lavorative; Visto il verbale di riunione svoltosi in Roma, presso la Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro, divisione IX, in data 19 marzo 2002, in cui le parti convenute - prendendo atto degli impegni assunti da Enel Produzione in ordine alla ripresa dell'attivita' produttiva, finalizzata al reimpiego dei lavoratori interessati - hanno richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2002 del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori, gia' fruitori dei medesimi benefici tino al 31 dicembre 2001; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un massimo di 190 unita', sulla base sia delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S. con la citata nota del 4 marzo 2002, che di quanto concordato in sede ministeriale in data 19 marzo 2002; Decreta: Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale di cui all'art. 1, comma 6, lettera h), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 190 unita'. La misura dei precedenti trattamenti e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 2.826.052,15 euro (pari a L. 5.472.000.000) l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivi sui Ministeri dei servizi alla persona e di beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 15 |
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