Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92
Testo del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2002), coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2002, n. 140 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto
1. Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2003. (( 1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185,
reca: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della
direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque
di balneazione".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 141, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
"4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui
agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita'
istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel
caso in cui queste non siano ancora operative, le province,
predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ed attuano un programma di
interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge
5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province
risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali,
su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri".
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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