IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale e' stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale; Viste e le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001) di proroga della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997; Vista la propria ordinanza del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana; Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani", con particolare riguardo al relativo art. 3; Considerato, in particolare, che nell'art. l di detto Protocollo addizionale e' vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto; Considerato che e' all'esame del Parlamento un testo legislativo unificato recante: "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", che investe anche tale aspetto; Considerato che e' all'esame del Parlamento un testo legislativo recante: "Delega al governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche" concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano; Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito; Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2002 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana; Ordina: Art. 1. 1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana, e' prorogata al 31 dicembre 2002. La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 263 |