Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario) |
COMUNE DI PIOMBINO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 |
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Il comune di Piombino (provincia di Livorno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire le aliquote I.C.I. valevoli per l'anno fiscale 2001 nelle seguenti misure: a) 5,8 per mille, unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 6,8 per mille, unita' immobiliari abitative non adibite ad abitazione principale del proprietario, nei casi in cui non siano assimilate ad abitazioni principali ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e siano locate con contratto registrato; c) 7 per mille, unita' immobiliari abitative non locate, e comunque non comprese nelle tipologie di cui ai precedenti punti a) e b); d) 6,4 per mille, altre unita' immobiliari, non abitative, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c); e) 4 per mille, fabbricati di categoria D relativi ad attivita' produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale a partire dal 1 gennaio 2001 per il primo triennio di attivita'; 2. Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 220.000, elevata a lire 500.000 nei casi e con le modalita' appresso indicate: A) contribuenti aventi tutte le seguenti caratteristiche soggettive: 1) i componenti della famiglia anagrafica e le persone conviventi non abbiano la proprieta', l'usufrutto o altro diritto reale su unita' immobiliari della categoria catastale diverse da quella in cui risiedono e/o su unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 o C5; 2) il reddito familiare complessivo lordo (comprensivo di ogni reddito del nucleo, incluso quello dell'unita' immobiliare soggetta ad I.C.I. e restando esclusi i soli assegni di accompagnamento) riferito all'anno 2000 non sia superiore a lire 17.850.000 per famiglie composte da una sola persona, a lire 24.150.000 per due persone, a lire 26.750.000 per tre persone, a lire 28.850.000 per quattro persone, importi cui devono aggiungersi 6 milioni per ogni componente oltre il quarto e lire 1 milione per ogni portatore di handicap; 3) sono esclusi dal calcolo del reddito di cui al punto 2), nel limite massimo di 10 milioni, i redditi da pensione di persone conviventi con il contribuente principale, purche' non siano a loro volta proprietarie di altre unita' immobiliari. Nel caso in cui il pensionato convivente sia contitolare della medesima unita' immobiare per la quale l'altro proprietario inoltra istanza di maggiore detrazione, si procede alla somma dei rispettivi redditi, detraendo dalla stessa una sola volta il suddetto importo di 10 milioni, e l'ulteriore detrazione viene concessa per intero ad uno dei due, o per quota parte a ciascuno; B) contribuenti in particolari condizioni di disagio economico, su segnalazione e relazione dei servizi sociali. I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare al comune una specifica istanza, corredata di ogni atto e documento utile a comprovare il diritto alla stessa entro il termine previsto dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni per variazione I.C.I. dell'anno 2000. Il comune si pronuncera' sulle istanze entro il termine previsto per il pagamento del saldo I.C.I.; sempre entro tale termine, nei casi in cui l'esame dell'istanza non sia stato completato, il contribuente ricevera' comunicazione nella quale sara' invitato a provvedere al pagamento del saldo come se la richiesta fosse stata accolta. In caso di successivo diniego, il contribuente sara' tenuto a pagare soltanto la differenza dell'imposta. Il pagamento dell'acconto dovra' essere fatto per intero; tuttavia i contribuenti che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione per l'anno 2000, pur essendo tenuti a presentare nei suddetti termini la nuova istanza, possono allegare alla stessa copia dei relativi provvedimenti e pagare l'acconto gia' calcolando l'ulteriore detrazione; inoltre, coloro che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione per entrambi gli anni 1999 o 2000 possono corredare l'istanza con una dichiarazione in carta semplice nella quale sia specificato il permanere di tutte le condizioni richieste per beneficiare ancora dell'ulteriore detrazione. Il comune provvedera' al controllo campionario di tali richieste o dichiarazioni. L'istanza di ulteriore detrazione puo' essere validamente inoltrata anche dopo il termine stabilito, purche' entro la fine dell'anno solare 2001, qualora si siano verificate situazioni soggettive personali (ad esempio, licenziamento, cassa integrazione, fallimento, perdita documentata di una fonte certa di reddito) tali da ridurre il reddito familiare complessivo lordo nei limiti sopra indicati. In tal caso, l'istanza potra' essere accolta solo in via provvisoria, diventando definitiva a seguito della presentazione dei documenti comprovanti ufficialmente il reddito familiare complessivo lordo per l'anno 2001. Il comune dara' comunicazione della definitivita' o meno del provvedimento a seguito della presentazione dei suddetti documenti. Qualora il provvedimento provvisorio venisse revocato, il contribuente sara' tenuto alla sola integrazione d'imposta, senza applicazione di sanzione pecuniaria e interessi. 3. Di stabilire che, in tutti i casi nei quali una stessa unita' immobiliare, nel corso dell'anno fiscale cambi destinazione o ne vengano modificate le modalita' di utilizzo, l'aliquota e le detrazioni applicabili vengano calcolate in frazioni mensili, arrotondando al mese intero una volta superati i primi 14 giorni dello stesso; 4. Di stabilire che, ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente puo' presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale siano specificate tali condizioni. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. (Omissis). |
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