Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 luglio 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Lauria in provincia di Potenza. (Ordinanza n. 3226).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Lauria, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico sul costone roccioso denominato Armo verificatosi il 23 gennaio 2002;
Considerato che il costone roccioso denominato "Armo" e' stato gia' oggetto di un intervento realizzato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1 luglio 1997 e successivo decreto di rimodulazione del 30 novembre 1999 che ha consentito di contenere i danni sofferti dall'abitato di Lauria;
Visto l'esito del sopralluogo effettuato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche in data 30 gennaio 2002 che ha riconosciuto l'esistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumita' che richiede, tra l'altro, la necessita' di intervenire, nell'immediato, con interventi di messa in sicurezza del versante litoide, e della riduzione del rischio, anche al fine di procedere, previa esecuzione di una piu' accurata indagine conoscitiva propedeutica, alla definizione ed esecuzione di interventi di definitiva messa in sicurezza del costone roccioso;
Vista la richiesta di contributi avanzata dal comune di Lauria con nota n. 3808 dell'8 marzo 2002 e la perizia dei lavori di somma urgenza trasmessa con nota n. 4111 del 15 marzo 2002;
Vista la nota n. 24448 del 10 giugno 2002 del presidente della giunta regionale della Basilicata;
Ravvisata la necessita' di avviare un processo di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza;
Acquisita l'intesa della regione Basilicata;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Lauria e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che ha interessato il costone roccioso denominato "Armo" a seguito degli eventi verificatisi il 23 gennaio 2002.
 
Art. 2.
1. Per le finalita' cui al precedente art. 1, il commissario delegato provvede preliminarmente ad effettuare tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi impellenti da realizzare per il contenimento del dissesto in atto e alla effettuazione delle relative opere d'urgenza, nonche' quelle di contenimento del rischio ritenute necessarie, finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita, avvalendosi del comune di Lauria, quale soggetto attuatore.
2. Le indagini di cui al precedente comma dovranno essere altresi' finalizzate alla individuazione delle cause generali del dissesto e delle sue dimensioni al fine di poter approntare il progetto per la sistemazione definitiva del costone.
3. Il commissario delegato trasmelte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la presa d'atto, il progetto degli interventi per la sistemazione d'urgenza del costone roccioso denominato "Armo" nonche' il piano dei contributi a favore dei residenti danneggiati.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
2. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, recante: approvazione Capitolato generale d'appalto;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.
 
Art. 4.
1. L'onere complessivo relativo alle attivita' di cui alla presente ordinanza, pari ad Euro 2.000.000,00, di cui 300.000,00 euro per le finalita' indicate nel successivo comma e Euro 1.700.000,00 per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, e' posto a carico del capitolo 974 "fondo della protezione civile" del centro di responsabilita' n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002.
2. La somma di Euro 300.000,00 verra' utilizzata dal commissario delegato per l'assegnazione di contributi per la refusione dei danni subiti dalle abitazioni, per la sistemazione alberghiera dei nuclei familiari sgomberati e privi di autonoma sistemazione, nonche' per il risarcimento dei danni subiti dai titolari di attivita' produttive; a tal fine, il commissario delegato provvede alla redazione del piano di contributi da corrispondere agli aventi diritto e delle relative norme procedurali per l'assegnazione dei contributi medesimi, avvalendosi della collaborazione degli uffici degli enti detentori di atti utili all'accertamento della proprieta' degli immobili.
3. Ai proprietari residenti alla data del 23 gennaio 2002 in unita' immobiliari legalmente edificate o legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, danneggiate, anche parzialmente, a seguito degli eventi in premessa, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e da demolire, e' assegnato un contributo per autonoma sistemazione pari a Euro 210,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona, e pari a Euro 420,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da piu' persone.
4. Il trasferimento al commissario delegato delle risorse finanziarie per il pagamento dei contributi alloggiativi ed il risarcimento dei danni ai titolari di attivita' produttive avverra' previa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile del piano di assegnazione degli stessi, corredato da idonea documentazione indicante i soggetti beneficiari, il luogo di residenza e la quantificazione del beneficio da erogare.
5. Il trasferimento della somma di Euro 1.700.000,00 al commissario delegato avverra' dietro presentazione di idonea documentazione corredata di delibera di approvazione, nelle seguenti misure:
anticipazione pari al 30% all'avvenuta presa d'atto del progetto esecutivo degli interventi di urgenza;
successive rate, fino al 90% del finanziamento assegnato, sulla base di idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori;
il saldo del finanziamento sara' corrisposto all'avvenuto collaudo dei lavori.
6. Al termine dell'attivita' il commissario delegato dovra' trasmettere al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'attivita' svolta.
 
Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico del soggetto attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2002
Il Ministro: Scajola
 
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