Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 6 giugno 2002 |
Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche, unita' di Palermo. (Decreto n. 31151). |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148; Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina; Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter applicare il gia' richiamato art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; Vista la sentenza n. 317 in data 24 maggio 2001, con la quale il tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche; Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 5 luglio 2001, con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta societa'; Visto il decreto in data 16 luglio 2001 del Ministro delle attivta' produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive in data 25 ottobre 2001 con il quale e' stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario fino al 24 ottobre 2002; Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della societa' in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa societa', a decorrere dal 24 maggio 2002; Visto il decreto direttoriale n. 30180 del 27 luglio 2001 con il quale e' stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 24 maggio 2001; Visto il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche, sede in Roma, unita' in Palermo, per un massimo di 252 unita' lavorative. E' prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 2002 al 24 ottobre 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2002 Il direttore generale: Achille |
|
|
|