Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 29 maggio 2002 |
Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara approvato con decreto del 27 dicembre 2001, n. 2521. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'edilizia residenziale e le politiche abitative
Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli; Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1; Visto il comma 4 dello stesso art. 3, che dispone che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, vengano definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalita' di applicazione ed erogazione dei finanziamenti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito, fra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2521 del 27 dicembre 2001 e l'allegato bando di gara con il quale parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e' stata destinata all'attuazione di un programma sperimentale nel settore dell'edilizia residenziale agevolata per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione permanente a canone agevolato ad utenti anziani denominato: "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000"; Visto in particolare l'art. 5 del summenzionato bando di gara che prevede il ricorso ad un disciplinare tecnico - da approvarsi non oltre la data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative - contenente caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonche' modalita' e tipologie di organizzazione del programma sperimentale; Visto il disciplinare tecnico predisposto dal gruppo di lavoro composto da funzionari di questa Direzione e da esperti rappresentativi del settore appositamente nominato con provvedimento n. 562/Segr. in data 13 dicembre 2001; Visto il decreto ministeriale. no1751 del 28 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2002 al reg. n. 1, foglio 51, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 26 marzo 2001, con cui e' stata definita, fra l'altro, l'organizzazione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative; Considerato che, a seguito dell'avvenuta registrazione alla Corte dei conti in data 11 aprile 2002 al reg. n. 1, foglio 198 del citato decreto n. 2521 del 27 dicembre 2001, occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale ed all'approvazione del disciplinare tecnico;
Decreta:
Art. 1. E' approvato l'allegato disciplinare tecnico di supporto al bando di gara per l'attuazione del programma di sperimentazione di cui alle premesse. |
| Art. 2. Il presente decreto e l'allegato disciplinare tecnico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2002 Il direttore generale: Rocco |
| ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000 Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara approvato con decreto del 27 dicembre 2001
Premessa
All'interno delle possibili politiche per favorire l'accesso alle abitazioni delle fasce sociali deboli, la problematica degli anziani si caratterizza per una specificita' tutta propria. Quantomeno per due ragioni: innanzitutto, come e' di immediata evidenza, tale segmento e' tra quelli che trovano maggiori difficolta' a rapportarsi ai valori del mercato immobiliare; a cio' si aggiunge, come ulteriore aspetto non secondario, che il mercato manifesta da sempre scarsa propensione a differenziare l'offerta in relazione ai diversi caratteri della domanda e certamente gli anziani sono portatori di esigenze abitative che a fatica possono considerarsi soddisfatte nei tradizionali e piu' diffusi modelli abitativi. Risponde quindi ad una indubbia priorita' l'aver privilegiato - nel dare attuazione al "programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo" previsto dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 - gli utenti anziani per i quali sinora non era stato attivato, a livello nazionale, un piano di una qualche organicita' e con risorse significative. Sulla problematica delle abitazioni per gli anziani, infatti, sono da registrare solo generici riferimenti sulla finalizzazione delle risorse contenuti in alcuni provvedimenti legislativi e non poche esperienze avviate in sede locale attraverso finanziamenti regionali o per iniziativa di singole amministrazioni comunali e di operatori no-profit. E' pero' mancata, diversamente da quanto praticato da numerosi paesi dell'Europa occidentale, la concezione di un programma con una chiara finalizzazione verso la categoria e, soprattutto, con il supporto di una serie di modalita' operative tali da rendere le diverse realizzazioni non episodiche ma, al contrario, interrelate da indicazioni conseguenti ad orientamenti tecnico-culturali da assumere come riferimento. Per questi motivi il bando predisposto per consentire l'utilizzazione dei finanziamenti resi disponibili dalla legge 21 ha opportunamente previsto che, in concomitanza alla pubblicazione del bando stesso, venisse redatto un disciplinare tecnico "contenente caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonche' modalita' e tipologie di organizzazione del programma sperimentale" (art. 5). In tal modo, l'obiettivo finale che il programma persegue va oltre la produzione di alloggi, che pure ne costituisce scopo fondamentale, ed e' individuabile nella messa a punto di un nuovo modello di offerta alloggiativa da immettere sul mercato e, al contempo, nella definizione di un modo di abitare che tenga conto sia delle ridotte capacita' dell'utente anziano, sia delle sue esigenze di autonomia. Con questi presupposti il programma acquista, nel senso piu' proprio, il carattere di sperimentalita': ogni intervento e', dunque, sperimentale in quanto, oltre alla fase di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere, prefigura una fase di scelta tra piu' opzioni per il conseguimento degli obiettivi sperimentali prefissati e di monitoraggio e resocontazione sistematica, di cui la realizzazione stessa si configura come momento di verifica. Il disciplinare tecnico contenuto nelle pagine che seguono e' suddiviso in due parti: nella prima sono raccolte le indicazioni ritenute utili per consentire, per quanto possibile, una agevole e tempestiva formulazione delle richieste attraverso informazioni e precisazioni sugli elaborati, come previsto dall'art. 4, comma 3, del bando di gara, a corredo della domanda che i soggetti promotori devono inoltrare al comune in cui ricade l'intervento; nella seconda parte vengono esplicitati i caratteri del programma approfondendo quegli aspetti ritenuti decisivi per conferire qualita' e compiutezza agli interventi che si andranno a realizzare. Il disciplinare, evitando rigidita' che vincolerebbero inopportunamente amministrazioni comunali ed operatori, suggerisce un percorso metodologico e di merito per arrivare alla formulazione delle proposte. Gli elementi qualificanti, peraltro indicati nel bando, sono: la scelta localizzativa all'interno del contesto urbano; la correlazione tra alloggi e sistema di assistenza; l'integrazione tra spazi del singolo alloggio e spazi comuni all'unita' residenziale; l'individuazione di ambienti e servizi da rendere disponibili non soltanto agli anziani ma ad un utenza piu' vasta; la descrizione dei livelli prestazionali sia degli alloggi che dell'intervento. Il programma ha quindi l'ambizione di contribuire a segnare positivamente le modalita' realizzative delle abitazioni per anziani. E' evidente che cio' potra' avvenire, e sicuramente avverra', se quanti parteciperanno operativamente alla elaborazione delle proposte si relazioneranno al bando individuandolo come occasione di sperimentazione autentica e, conseguentemente, ricercando quelle soluzioni in grado di assicurare migliori condizioni abitative.
Parte prima Istruzioni per la predisposizione delle proposte
1. Elaborati da presentare: 1.1 Proposta di programma [art. 4, comma 3, lett. a)]. La proposta di programma, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato, deve essere esplicitata, in conformita' a quanto indicato nel bando, attraverso una relazione descrittiva degli elementi costituitivi e delle finalita' perseguite di cui si prospettano i principali contenuti. 1.1.1. Descrizione dei caratteri del contesto urbano prescelto. Come indicato nel bando, art. 4, comma 1, gli interventi devono essere localizzati in aree centrali o, comunque, in aree consolidate a prevalente destinazione residenziale, anche attraverso la rifunzionalizzazione e la riconversione di edifici, ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi, o utilizzando aree residue all'interno di piani di zona che pero' configurano un insediamento gia' strutturato. Con riferimento alla dotazione esistente di servizi e di attrezzature che possono costituire supporto sociale ed assistenziale devono essere forniti elementi utili, in aggiunta alle rappresentazioni proprie della scala edilizia ed urbanistica, attraverso i quali dimostrare la rispondenza dell'area alle suddette caratteristiche. In particolare la relazione, anche con il supporto di planimetrie e di eventuale documentazione fotografica, fornisce informazioni in ordine a: localizzazione, dimensionamento e caratteri morfologici dell'insediamento urbano quali: tipologie edilizie, densita', rapporti con i luoghi della centralita', qualita' urbana (rif. punto 3.1 del presente disciplinare); localizzazione e caratteristiche del sistema dei servizi pubblici e privati di tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale, ricreativo ed evidenziazione delle relative modalita' di accesso (rif. punto 3.3); descrizione della rete dei servizi sociali e sanitari attivi a scala urbana e di quartiere a sostegno della residenzialita', tali da consentire condizioni di autonomia e l'integrazione della popolazione anziana nel contesto sociale (rif. punto 3.3); caratteristiche demografiche e sociologiche per l'ambito di riferimento e per l'intero territorio comunale, con particolare riguardo alla popolazione anziana presente ed alle previsioni d'invecchiamento (rif. punto 1.9). Va sottolineato che la conoscenza di detti elementi e' di fondamentale importanza per l'identificazione e la definizione spaziale e funzionale dei nuovi servizi da attivare, che dovranno promuovere lo sviluppo di forme innovative e flessibili di assistenza sociale e sanitaria aperte a tutto il quartiere. Proprio la capacita' di rivolgersi ad un'utenza differenziata potra', d'altra parte, contribuire alla sostenibilita' gestionale ed economica dei servizi offerti alle fasce piu' deboli. In particolare per i servizi pubblici e privati di tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale, ricreativo e per quelli sociali e sanitari attivi va predisposta una specifica planimetria sulla quale deve essere riportata l'ubicazione dell'intervento e dei servizi presenti nell'ambito urbano, con l'indicazione delle distanze da percorrere per ciascun servizio (rif. punto 3.3). 1.1.2. Descrizione delle modalita' di attuazione dell'intervento. Va indicata, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente ed alla normativa tecnica di attuazione, la tipologia d'intervento prescelta precisando, qualora si operi su edilizia esistente, la modalita' individuata con riferimento all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c), d, ed e). La documentazione da predisporre deve dare conto delle modalita' di trasformazione degli immobili (aree ed edifici) e deve indicare, per ciascun intervento previsto, il soggetto titolare della trasformazione stessa. Il riferimento, esplicitato dal bando, alla conformita' agli strumenti urbanistici vigenti e' necessario, oltre che per assicurare la fattibilita' amministrativa dell'intervento, anche per garantire un piu' rapido avvio dei cantieri. L'assenza di un piano attuativo ancorche' adottato puo' non costituire condizione di inoperativita' qualora il piano regolatore generale vigente risulti, sulla base di esplicita attestazione dell'amministrazione comunale, sufficientemente dettagliato nel senso che la normativa e gli elaborati di piano siano stati concepiti per disciplinare gli interventi ammissibili senza il ricorso a preventiva strumentazione. Nel caso in cui il piano di recupero o altro piano attuativo da adottare preveda trasformazioni in variante allo strumento urbanistico, occorre fare riferimento - per le procedure di approvazione - alla legislazione nazionale e regionale vigente. In ogni caso, al fine della presentazione della richiesta di finanziamento e' ritenuta condizione sufficiente, secondo quanto previsto dal bando di gara, la sola adozione del piano attuativo mediante delibera del consiglio comunale o la sottoscrizione dell'Accordo di programma qualora si ricorra a tale procedura. 1.1.3. Quantificazione delle risorse finanziarie: la proposta deve contenere un quadro riepilogativo delle opere (residenziali e non) da realizzare con la quantificazione, per ciascun intervento, delle risorse finanziarie, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario). Per le diverse categorie di opere da realizzarsi, in aggiunta all'intervento sperimentale di cui si richiede il finanziamento statale, occorre dimostrare, con idonea documentazione, la fattibilita' delle opere, con riferimento agli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari. Per le opere finanziate con risorse regionali o comunali e' opportuno che gli impegni delle amministrazioni pubbliche siano formalizzati con apposite deliberazioni. 1.2. Programma di assistenza e accompagnamento sociale [art. 4, comma 3, lett. b)]. Per quanto concerne la componente sociale, gli interventi costruttivi devono essere coordinati con azioni di sostegno basate sull'offerta di servizi di supporto domestico (accompagnamento, recapito domiciliare della spesa, pulizia dell'alloggio, piccole riparazioni domestiche, ecc.) che possano aiutare l'anziano nelle attivita' quotidiane consentendone una gestione autonoma. Le finalita' del programma di assistenza ed accompagnamento sociale sono essenzialmente le seguenti: informazione sull'offerta dei servizi esistenti e sulle modalita' di fruizione degli stessi; integrazione socio-sanitaria dei servizi al fine di fornire risposte personalizzate alle esigenze degli anziani; promozione dell'autonomia dell'anziano mediante interventi di tipo culturale, ricreativo e sportivo, incentivando anche forme di lavoro compatibili; razionalizzazione dei servizi e della loro gestione; promozione dell'intervento del volontariato, di associazioni no-profit e dei privati per garantire modalita' adeguate di aiuto. Il programma di assistenza ed accompagnamento deve specificare la quantita' e la qualita' dei servizi che si intendono fornire, gli standard assistenziali minimi, annuali o mensili (ore di assistenza domiciliare, infermieristica - ambulatoriale, riabilitativa; accessi del medico di medicina generale e forme di consulenza di eventuali altri operatori; ecc.), ed il personale di assistenza previsto a tempo pieno o parziale, distinguendo tra i servizi di base offerti gratuitamente dagli enti pubblici e dal volontariato e gli eventuali servizi a pagamento. Per gli spazi di servizio va definito un piano di gestione, precisando quali servizi prevedano la gestione diretta da parte degli enti pubblici o l'autogestione da parte degli utenti (eventualmente organizzati in apposita associazione che abbia, comunque, una riconoscibilita) e quali invece possano essere concessi in appalto ad operatori privati con l'obbligo di praticare tariffe convenzionate che tengano conto della finalita' sociale. 1.3. Progetto preliminare delle opere [art. 4, comma 3, lett. c)]. In fase di presentazione della domanda al comune, il progetto delle opere deve essere definito a livello di preliminare. La specificazione del progetto a livello esecutivo avverra' poi, da parte dei soggetti ammessi al finanziamento, entro 180 giorni a decorrere dalla data della stipula del protocollo d'intesa. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi della normativa vigente (art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), e' accompagnato da elaborati grafici, sino alla scala 1:50, al fine di documentare adeguatamente le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche. Il progetto deve essere corredato dal costo dell'intervento che, per quanto concerne la parte ordinaria relativa alla residenza, deve essere riferito ai massimali vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. A tal fine va prodotto il quadro tecnico economico (Q.T.E.) da compilare sui soli modelli relativi all'edilizia sovvenzionata (S/N o S/R) vistato dal legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di soggetti pubblici, dal responsabile del procedimento. Per quanto concerne il programma sperimentale (lavorazioni ed attivita' sperimentali) il costo aggiuntivo va quantificato con le modalita' indicate nel successivo paragrafo. 1.4. Programma di sperimentazione [art. 4, comma 3, lett. d)]. Tenuto presente quanto gia' delineato in "premessa", il programma di sperimentazione relativo a ciascuna proposta deve illustrare il quadro degli obiettivi prescelti, in rapporto alle caratteristiche fisiche dell'intervento edilizio con particolare riferimento alle indicazioni ed a quanto definito ai punti 3, 4 e 5 del presente disciplinare. L'attuazione del programma di sperimentazione si sostanzia mediante le lavorazioni straordinarie e le attivita' di sperimentazione per le quali vanno esplicitati i costi aggiuntivi da sostenere, il percorso metodologico che si intende avviare e la strumentazione da utilizzare. 1.4.1. Lavorazioni straordinarie. Con tale dizione si intendono sia le lavorazioni propriamente dette, sia la fornitura e la posa in opera di materiali e componenti di carattere innovativo, sia la dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari non impiegati negli interventi ordinari di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata che comportino, rispetto a questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico-costruttivo non compresi nel differenziale di costo connesso alla qualita' aggiuntiva dell'intervento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. Per ciascuna lavorazione deve essere indicato il costo previsto, la fase di processo in cui si effettua, la descrizione in termini di fasi e materiali utilizzati, gli obiettivi e i risultati attesi; devono essere allegate tavole grafiche a scala idonea alla comprensione dei dettagli esecutivi significativi. Per le indicazioni di merito si rinvia ai successivi punti 5.1.3 e 5.2.3. 1.4.2. Attivita' di sperimentazione. Con tale dizione si intendono le attivita' di progettazione, monitoraggio e resocontazione da porre in essere in relazione all'articolazione dell'intervento di sperimentazione, non effettuate negli interventi ordinari di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, che comportino, rispetto a questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico procedurale; le attivita' si articolano, essenzialmente, in: verifiche di progetto, di laboratorio e/o in opera che costituiscono i momenti in cui, attraverso l'utilizzo di apparecchiature strumentali o di particolari metodologie di indagine, sono sottoposti a controllo taluni aspetti dell'intervento: sia in fase preventiva (ad esempio lo studio di compatibilita' tra l'intervento, il contesto urbano e la dotazione di servizi), sia in corso d'opera (ad esempio i controlli sul benessere ambientale degli spazi abitativi e sul comportamento dei componenti tecnologici ed impiantistici), sia, infine, ad intervento ultimato, anche con il coinvolgimento dell'utenza insediata; per ciascuna verifica deve essere indicato il tema di sperimentazione, il costo previsto, la fase di processo in cui viene effettuata, gli obiettivi e la descrizione delle metodologie di controllo; resocontazione dell'intervento sperimentale che deve avvenire attraverso la presentazione, con le modalita' stabilite negli atti convenzionali, di rapporti in corso d'opera e a lavori ultimati, costituiti da elaborati descrittivi e da quant'altro ritenuto necessario per permettere la divulgazione delle conoscenze acquisite. 1.4.3. Quantificazione dei costi aggiuntivi. Il costo aggiuntivo derivante dalla singola lavorazione straordinaria deve essere quantificato in riferimento all'analisi dei prezzi correntemente applicati in interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio comunale e valutati con riferimento al capitolato di appalto e al prezzario regionale. Nell'ambito del predetto capitolato devono essere individuate le lavorazioni standard assimilabili a quelle straordinarie proposte. Il costo delle lavorazioni per le quali non e' possibile riferirsi a lavorazioni correnti presenti o assimilabili a quelle previste nel prezzario regionale, deve essere stimato attraverso una indagine di mercato da effettuare tra piu' ditte fornitrici di prodotti analoghi. Il costo aggiuntivo relativo ai materiali ed agli impianti deve essere comprensivo di tutti gli oneri normalmente applicati. Nel merito devono essere predisposte delle tabelle in cui confrontare le categorie standard di lavoro previste dal capitolato e dal prezzario regionale (codice, descrizione, costo unitario) e le analoghe categorie di lavoro proposte per il programma di sperimentazione (descrizione, costo unitario, quantita', differenza costo). Ciascuna attivita' sperimentale deve essere articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario/giorno), apparecchiature (ammortamento) e spese generali (in percentuale). 1.5. Piano economico finanziario [art. 4, comma 3, lett. e)]. Il piano economico-finanziario deve dimostrare, oltre alla fattibilita' economica degli interventi ricadenti all'interno della proposta, anche la sostenibilita' dei costi di gestione delle strutture di servizio. In particolare deve essere garantito l'utilizzo degli spazi comuni ed il funzionamento dei servizi di sostegno (rif. punto 5.2.1) da parte degli anziani residenti e non; tali servizi possono essere aperti, con particolari accortezze, alla generalita' degli abitanti. A tal fine nel caso di alloggi destinati alla locazione a canoni previsti per l'edilizia economica e popolare dovranno essere definite forme di gestione diversificate in modo da evitare che il costo di funzionamento dei servizi ricada sui canoni stessi. 1.6. Richiesta di finanziamento [art. 4, comma 3, lett. f)]. Il soggetto proponente deve quantificare il finanziamento richiesto in relazione al costo complessivo, facendo riferimento ai limiti indicati all'art. 6 del bando. Nel caso in cui la proposta preveda sia alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica che alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta per cento del canone concordato, e' comunque possibile il finanziamento fino a un massimo di 3.098.741,00 euro (sei miliardi di lire). La regione inserisce la proposta cosi' elaborata nella quota del quaranta per cento riservata dal bando - art. 4, comma 4 - alle domande presentate da imprese di costruzioni, cooperative di abitazione e loro consorzi. 1.7. Delibera del comune di adesione al programma [art. 4, comma 2 e comma 3, lett. g)]. Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate alla proposta in accordo con l'operatore, con propria delibera: attesta la congruita' della proposta agli obiettivi del programma e la fattibilita' urbanistico-amministrativa della stessa con particolare riferimento a: presenza dei servizi indicati; conformita' agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni; tipo di disponibilita' dell'area o dell'immobile; rispondenza dei costi ai massimali di costo regionali per quanto riguarda l'intervento e al prezzario regionale per quanto riguarda le lavorazioni straordinarie; aderisce alla proposta di programma indicando, fra l'altro, gli impegni che intende assumere con particolare riferimento a: programma di assistenza e accompagnamento; aspetti gestionali; entita' delle eventuali risorse proprie ed individuazione delle opere cui sono destinate. 1.8. Designazione del responsabile del programma. Al fine di garantire che la proposta di intervento sperimentale venga correttamente formulata, nonche' puntualmente attuata con riferimento alle procedure previste, il soggetto proponente designa il responsabile del programma. Nel caso in cui il proponente sia un soggetto pubblico, le funzioni di responsabile del programma sono assunte dal responsabile del procedimento. Al responsabile del programma e' anche affidato il compito di rappresentare, nelle varie fasi, lo stato di attuazione dell'iniziativa e di corrispondere alle esigenze di documentazione finalizzate al monitoraggio e alla verifica del programma. 1.9. Dati statistici. L'art. 7 del bando individua cinque criteri di selezione per l'accesso ai finanziamenti. I parametri indicati alla lettera a) - caratteri del comune - consentono, in particolare, la rilevazione di alcune condizioni oggettive riferite al comune in cui ricade l'intervento. I dati statistici richiesti sono quindi finalizzati alla conoscenza delle caratteristiche sociali ed economiche dei residenti ultrasessantacinquenni che vivono nel territorio comunale. Per garantire la confrontabilita' delle informazioni e' necessario che gli stessi siano certificati dai competenti uffici comunali e che i dati relativi alla popolazione ricadente nel territorio comunale (popolazione complessiva e percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni) siano desunti dall'Istat con riferimento al 1 gennaio 2000.
2. Gestione del programma 2.1. Ruolo del comune e della regione. L'ente locale e' chiamato a svolgere compiti di portata sostanziale nell'attivazione del programma. Il comune, infatti, nell'individuare la proposta, ha le seguenti alternative: partecipare direttamente alla selezione regionale attivando una propria iniziativa; inoltrare alla regione una delle proposte pervenute da parte degli altri soggetti proponenti previsti dall'art. 3 del bando di gara; trasmettere alla regione una proposta integrata pubblico/privato. Per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il numero delle proposte e' elevato a tre. Appare quindi evidente che al comune spetti il decisivo ruolo non soltanto di pubblicizzare il programma e di favorire la piu' alta qualita' delle proposte, ma anche quello di selezionare le richieste da inviare alla regione. In ogni caso e' opportuno che il comune, nell'operare la scelta, si attenga agli stessi criteri indicati dal bando; in caso di mancata aderenza a tale impostazione, infatti, si avrebbero risultati disomogenei e ne verrebbero pregiudicati il significato e la finalita' del programma. Il bando non prevede un termine entro il quale le proposte devono essere trasmesse, da parte dei proponenti, al comune; cio' consente a quest'ultimo di organizzare forme di divulgazione del programma secondo le modalita' e i tempi ritenuti piu' idonei. La regione ha il compito di selezionare, tra le domande pervenute da parte dei comuni, non piu' di dieci proposte da inviare all'Amministrazione centrale senza procedere alla formazione di una graduatoria. 2.2. Modalita' di assegnazione. Gli alloggi che vengono destinati alla locazione permanente ad utenti ultrasessantacinquenni in possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata possono essere ceduti a terzi a condizione che tali vincoli vengano assunti dall'acquirente e riportati nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione. La cessione deve riguardare, in ogni caso, tutti gli alloggi oggetto di finanziamento ed essere effettuata ad un unico soggetto. L'amministrazione comunale provvede ad assegnare gli alloggi ai canoni previsti per l'edilizia economica e popolare ad utenti ultrasessantacinquenni, utilizzando graduatorie di cui e' gia' provvista o predisponendo apposito bando. In ogni caso gli alloggi non possono essere concessi in locazione a categorie di utenti diverse da quelle previste dall'art. 2 del decreto di approvazione del bando, anche nelle assegnazioni successive: a tal fine l'amministrazione comunale provvede ad approvare apposito regolamento. Ai fini della determinazione del canone di locazione da corrispondere con riferimento alle modalita' stabilite all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) la superficie degli spazi e dei servizi di sostegno connessi alla residenza (soggiorno comune, locale infermeria, locale pluriuso, locale di servizio, ecc.), da ripartire tra gli alloggi, e' assunta in misura pari al cinquanta per cento. Resta calcolato per l'intera superficie utile il solo alloggio di servizio.
Parte seconda Riferimenti tecnici per le proposte
3. Caratteri dell'intervento sperimentale proposto. 3.1. Integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti. Preliminarmente al progetto d'intervento deve essere effettuata un'indagine delle condizioni del contesto urbano e delle connesse problematiche sociali, indagine che porra' anche le premesse per il monitoraggio dei risultati conseguiti nel tempo con gli interventi effettuati. Affinche' gli anziani possano avere assicurate condizioni tali da favorire il senso di sicurezza personale e di appartenenza all'ambito insediativo considerato, e' necessario che questo abbia una configurazione consolidata nella storia del tessuto urbano, una identita' riconosciuta nelle tradizioni locali, un sufficiente grado di integrazione tra residenze e servizi, in particolare per quanto attiene l'assistenza. Cio' non significa che l'intervento debba necessariamente inserirsi nelle aree urbane piu' consolidate, potendo trovare collocazione anche in un quartiere periferico purche' questo abbia raggiunto una forma ed un'organizzazione strutturata, abbia relazioni non difficoltose con il centro urbano e comunque sia dotato di un'immagine positiva nella considerazione degli abitanti del quartiere. 3.2. Integrazione con alloggi per utenze differenziate. Particolare attenzione va prestata all'integrazione degli alloggi destinati alle persone anziane con alloggi destinati anche ad altre utenze per evitare l'insorgere di condizioni di separatezza. Detta integrazione puo' avvenire: all'interno dell'organismo abitativo o comunque di un contesto unitario che puo' utilmente ospitare alloggi in uso a piu' segmenti sociali; tramite l'attivazione di spazi attrezzati e di servizi posti all'interno dell'organismo abitativo ma in grado di interessare altre categorie di utenza. Puo' essere perseguita anche una combinazione tra diversi tipi di regime locativo e proprietario, prevedendo nello stesso contesto alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica, alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta per cento del canone concordato (art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), alloggi a canone libero o in proprieta' privata. 3.3. Contiguita' ai servizi di quartiere. L'area prescelta deve essere: a) integrata con aree destinate a residenze e servizi, evitando comunque la concentrazione delle residenze per anziani; b) in prossimita' di servizi e attrezzature commerciali in grado di soddisfare esigenze quotidiane, quali: generi alimentari/supermercato, mercato di quartiere, bar, edicola giornali, farmacia; c) collegata con altre tipologie di servizi, quali spazi commerciali non alimentari, centri socio-assistenziali ivi compresi i centri diurni per anziani, aree verdi o parchi, servizi ricreativi (centri sportivi, cinema, ecc.), amministrativi (ufficio postale, banca, uffici municipali o circoscrizionali), ricettivi (ristorante, tavola calda, ecc.), luoghi di culto; d) attrezzata (o predisposta ad accogliere interventi di adeguamento) con idonei elementi infrastrutturali e di arredo urbano; in particolare devono essere garantite, ove possibile: l'accessibilita' tramite percorsi pedonali; la segnaletica nei punti critici di interferenza con la rete carrabile (semafori, strisce pedonali, ecc.); il collegamento con la rete di trasporto pubblico; la dotazione di elementi di arredo urbano (cabine telefoniche, aree di attesa dei mezzi pubblici protette con pensiline coperte e dotate di sistemi di seduta, punti di illuminazione pubblica adeguata, segnaletica e cartelli informativi leggibili, ecc.); e) protetta in modo adeguato da eventuali fonti di inquinamento ambientale (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc.). 3.4. Collegamenti con i servizi di assistenza. Le proposte devono fare riferimento ad un ambito urbano di dimensione congrua sia in relazione all'accessibilita' ai servizi primari da parte degli anziani, sia in relazione al potenziale bacino di utenza dei nuovi servizi che saranno realizzati contestualmente alle stesse residenze. Per ambito si intende non solo l'intorno fisico-ambientale, ma anche il contesto sociale ed il complesso di reti relazionali e di servizio con cui l'intervento si propone di interagire. Ferma restando la percentuale minima di servizi ad uso comune da soddisfare, di cui al successivo punto 5.2.1, sono da valutare positivamente quelle iniziative che usufruiscono di risorse e dotazioni aggiuntive, messe a disposizione da parte di soggetti pubblici o privati, per iniziative coordinate con l'intervento.
4. Caratteri del progetto. 4.1. Qualita' architettonica. Tra gli obiettivi generali rientrano, da una parte, quello di evitare elevate concentrazioni residenziali di utenti omogenei sotto il profilo sociale o economico o culturale o psicofisico o semplicemente anagrafico; dall'altra, quello di consolidare relazioni di solidarieta' sociale e intergenerazionale. Tuttavia gli anziani necessitano di particolari attenzioni che non sempre si conciliano con i bisogni di altri utenti in quanto, in genere, gradiscono ed auspicano la vicinanza di persone di altre fasce di eta' che sono portatori di comportamenti e stili di vita anche non compatibili. La ricerca delle piu' idonee soluzioni tipologiche deve tenere conto di un giusto dosaggio di integrazione e separatezza. L'organismo abitativo puo' dunque essere costituito da soli alloggi per anziani o, viceversa, essere funzionalmente integrato con alloggi destinati ad altre utenze. Nel primo caso, devono essere favorite forme di integrazione degli anziani alla vita sociale, anche attraverso l'apertura dei servizi ad utenti esterni, mentre, nel secondo caso, l'integrazione deve garantire il rispetto di adeguati livelli di riservatezza degli alloggi, di protezione dai rumori esterni e di autonomia funzionale nella fruizione dei servizi ad uso comune. Il progetto deve inoltre prevedere soluzioni che conservino gli abitudinari rapporti con l'ambiente esterno e privilegino la presenza di spazi comuni a favore della socializzazione (cortile interno, portici, orti-giardino, ecc.), la riconoscibilita' delle diverse destinazioni (residenza, servizi, spazi di collegamento) ed una chiara finalizzazione dei percorsi di distribuzione. 4.2. Sostenibilita' ambientale. Il benessere dell'abitare, il risparmio energetico ed il contenimento nell'uso delle risorse naturali sono obiettivi fondamentali da porre a base della progettazione. Pertanto, sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero, il progettista deve porre attenzione all'impiego di materiali e prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a: basso dispendio energetico in fase di produzione; non nocivita' per gli operatori dei processi produttivi e applicativi; assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di vita; impiego di materie prime rinnovabili o il piu' possibile di derivazione "naturale"; ridotta e semplice manutenibilita'; rimpiegabilita' o riciclabilita' del prodotto una volta terminato il ciclo di vita. Va anche adeguatamente valutato il comportamento termico dell'edificio e delle sue parti, organizzato e controllato in fase di progettazione attraverso una attenta interrelazione con il contesto climatico e ambientale per quello che riguarda, ad esempio, l'orientamento dell'edificio, il controllo del flusso termico, l'uso di materiali isolanti ad accumulo termico, la conservazione del calore, l'irraggiamento solare, ecc. Di estremo interesse sono da considerare, altresi', gli obiettivi di risparmio della risorsa naturale acqua, del raggiungimento di adeguati livelli di benessere termoigrometrico, specie con riguardo alla qualita' dell'aria e al raffrescamento estivo degli alloggi e di protezione contro il rumore. 4.3. Rapporti con il contesto. Eguale attenzione deve essere riservata all'inserimento del progetto nel contesto, alla riconoscibilita' dei caratteri morfologici e delle funzioni e alla promozione di forme di comunicazione e partecipazione con gli abitanti e con le associazioni interessate alla realizzazione dell'intervento. Per quanto riguarda il concetto di inserimento del progetto nel contesto, le residenze per anziani vanno trattate non come oggetti "sopraggiunti", ma come componenti che realizzino contiguita' e continuita' con l'esistente; occorre, in particolare, evitare la caratterizzazione dell'intervento come "casa dei vecchi". A tal fine va utilizzato ogni accorgimento per integrare gli alloggi all'interno di residenze destinate alla generalita' degli utenti. Per quanto riguarda il requisito di riconoscibilita' dei caratteri morfologici, non e' da sottovalutare il fatto che gli anziani hanno ridotte capacita' di adattamento a nuovi ambienti di vita e occorre quindi evitare l'insorgere di problemi di disadattamento psicologico nei confronti dell'organismo abitativo e dell'alloggio. Il requisito e' rispettato se le scelte tipologiche e morfologiche del progetto tengono conto delle tradizioni abitative, o meglio della loro "memoria", in modo che gli utenti possano percepirle come "non estranee alla loro cultura". Inoltre, circa la riconoscibilita' delle funzioni, si deve ottenere la massima facilita' di fruizione dell'organismo abitativo e dell'alloggio utilizzando gli aspetti comunicativi dell'architettura. Infine, la promozione di forme di comunicazione e partecipazione puo' diventare uno strumento prezioso per una piu' attenta valutazione di tutti i fattori che intervengono nella fase progettuale e realizzativa, nella definizione delle scelte e delle priorita' di intervento e nel favorire la formazione di comunita' responsabilizzate nella gestione degli spazi e servizi ad uso comune.
5. Caratteri del programma di sperimentazione. 5.1. Livelli prestazionali degli alloggi. Nella configurazione degli alloggi e dei singoli ambienti le soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilita' d'uso, anche da parte di persone con difficolta' motorie, sensoriali e di orientamento. 5.1.1. Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo La superficie utile di ogni alloggio deve essere compresa tra 50 e 65 mq ed ogni alloggio deve essere in grado di accogliere due persone (coppia di anziani, due anziani singoli o anziano solo con accompagnatore). In caso di particolare profilo psico-fisico degli anziani e' possibile superare la superficie massima sopraindicata, sempre entro il limite di legge (95 mq) e comunque in un numero di alloggi non superiore al dieci per cento di quelli complessivamente destinati agli anziani. E' auspicabile che l'alloggio sia dotato di ventilazione trasversale diretta: qualora la soluzione aggregativa prescelta non lo consenta e' necessario che tale ventilazione sia comunque garantita da idonee soluzioni distributive e/o tecnologiche. Per gli spazi di soggiorno sono da privilegiare affacci su luoghi esterni animati per evitare sensazioni di isolamento. La cucina deve avere l'areazione e l'illuminazione naturale dirette ed essere, inoltre, autonoma e separabile dalla zona soggiorno; va data preferenza alla areazione e illuminazione naturale dei locali igienici. Fermo restando che occorre garantire adeguati spazi d'uso e di manovra tra gli arredi e le componenti edilizie (quali ad esempio porte, finestre, ecc.), in ogni alloggio devono essere soddisfatti i requisiti prestazionali di seguito descritti. L'ambito notte, fisicamente separato o comunque isolabile dalla zona soggiorno, deve avere dimensioni tali da accogliere un letto matrimoniale o due letti singoli e gli arredi tipici della camera da letto (tenendo presente che gli arredi posseduti dagli anziani hanno in genere dimensioni voluminose). Nella distribuzione degli spazi vanno considerate le operazioni di assistenza che richiedono l'impiego di ausili particolari (ad esempio i sollevatori). Sono da preferire quelle soluzioni che, in caso di necessita', consentano la ridistribuzione degli spazi dell'alloggio in modo da individuare due autonome zone letto. L'ambito giorno deve avere dimensioni tali da accogliere un tavolo da pranzo per almeno quattro persone e relative sedie, minimo due sedute (poltrone/divano) e un mobile contenitore. Ciascun alloggio deve essere dotato di almeno uno spazio privato esterno (loggia, terrazzo, giardino) e di un ripostiglio. 5.1.2. Accessibilita', sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e delle attrezzature. In tutti gli alloggi deve essere soddisfatto il requisito di accessibilita' di cui al D.M. 14 giugno 1989, n 236 (la quota del 5% di cui all'art. 3, punto 3, lett. a) dello stesso decreto deve, pertanto, intendersi elevata al 100%); a tal fine dovranno essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilita' e le relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto. Inoltre, in aggiunta alle prescrizioni ivi stabilite, devono essere soddisfatti i seguenti ulteriori livelli prestazionali: la luce netta di ogni porta non deve essere inferiore a 80 cm; tutte le pavimentazioni dell'alloggio devono essere antisdrucciolevoli; nei servizi igienici e' da preferire l'utilizzo della doccia con piatto a pavimento e sedile ribaltabile in luogo della vasca e di apparecchi sanitari di normale produzione (di conseguenza e' ammesso che il piano superiore del bidet e del wc, quest'ultimo misurato al lordo della tavoletta, sia posto a 40-45 cm dal piano di calpestio); il servizio igienico non deve obbligatoriamente essere attrezzato con maniglioni, ma in ogni caso deve essere resa possibile, in via differita nel tempo, la sua attrezzabilita' in conformita' alle specifiche esigenze dell'utenza. 5.1.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari. Gli impianti devono avere caratteristiche di facile utilizzo e manutenzione da parte delle persone anziane, tenendo conto anche dei problemi di ipoudenti e ipovedenti. Ogni alloggio deve prevedere la seguente dotazione impiantistica minima per favorire la sicurezza e il benessere dell'anziano: cronotermostato che permetta la regolamentazione ed il controllo della temperatura; sistema di comunicazione con la guardiania; impianto di rilevazione gas, fumi, allagamento, con interruzione automatica delle erogazioni e collegamento con il servizio delle emergenze; impianto di telesoccorso e teleassitenza in grado di attivare, attraverso una apposita centrale, servizi necessari nell'arco delle 24 ore; collegamento del campanello d'emergenza posto in prossimita' della vasca/doccia e del wc al servizio delle emergenze; impianto di luci d'emergenza almeno in camera da letto e in bagno; miscelatore termostatico o sistema antiscottatura alternativo almeno per l'erogazione dell'acqua calda della doccia; porta blindata; predisposizione impianto per l'apertura motorizzata di porte, finestre e serrande. Negli interventi di nuova edificazione e' obbligatoria l'installazione di un impianto di riscaldamento con fruizione e contabilizzazione autonoma del calore per singolo alloggio. Oltre alla suddetta dotazione impiantistica minima, possono essere soddisfatti requisiti aggiuntivi mediante la fornitura di sistemi e prodotti, anche attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni con operatori del settore della domotica. A titolo esemplificativo si segnalano: sistemi di controllo a distanza di parametri vitali (battito cardiaco, pressione, ecc.) e di parametri legati a malattie croniche; agenda terapeutica, con eventuale collegamento ad un centro esterno di monitoraggio; sistemi di motorizzazione dell'apertura di porte, finestre e serrande (in alternativa, solo porte e finestre); sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci; sistemi antintrusione collegati con la guardiania; sistemi di controllo a distanza di elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice, forno, ferro da stiro); sistemi di automazione per la regolazione elettrica in altezza di: sanitari in bagno, pensili in cucina; piani di lavoro, ecc.; sistemi di rinforzo del messaggio acustico dei terminali degli impianti di comunicazione dell'alloggio con l'esterno (campanello, citofono guardiania, ecc.) da affiancare anche con un messaggio luminoso. Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi innovativi per l'innalzamento dei livelli di sostenibilita' ambientale. A titolo esemplificativo si segnalano: dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali (risparmio dell'energia); dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad uso domestico e per il recupero di acque grigie (risparmio della risorsa acqua); sistemi di ventilazione e raffrescamento estivo (miglioramento della qualita' dell'aria); sistemi di isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi (miglioramento della qualita' acustica). 5.2. Livelli prestazionali dell'intervento. Nella configurazione delle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze le soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilita' d'uso, anche da parte di persone con difficolta' motorie, sensoriali e di orientamento. 5.2.1. Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo. L'intervento deve fare riferimento ad una unita' residenziale composta da un insieme articolato di alloggi per anziani, non meno di 20 e non piu' di 40, e di elementari dotazioni comuni. Nell'intervento di nuova edificazione o di recupero l'unita' residenziale puo' essere inserita, anche in forma articolata, all'interno di un organismo abitativo tradizionale che preveda alloggi destinati ad altre utenze o, all'opposto, costituire un organismo interamente dedicato agli anziani. In contesti urbani di limitata dimensione (comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti) il numero minimo di alloggi dell'unita' residenziale puo' essere ridotto sino a 10. L'unita' residenziale deve rispondere ad un insieme di esigenze di assistenza e di sostegno alla persona anziana connesse alla socializzazione, alla cura e alla salute della persona, all'agevole richiesta di aiuto, ecc. A tali esigenze l'intervento puo' rispondere in forme differenziate. Tuttavia una soluzione ritenuta soddisfacente consiste nel dotare l'unita' residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e servizi di sostegno connessi alle residenze: portineria dedicata e permanente, con citofono, centralino, smistamento posta; alloggio di servizio; ambito di soggiorno comune (incontro, lettura, svago, TV, ecc.); locale per infermeria; locale pluriuso per servizi di cura alla persona eventualmente dotato di bagno assistito (attivita' motorie, fisioterapia, podologia, ecc.); locale di servizio (deposito attrezzature di pulizia, lavanderia, essiccatoio, ecc.); spazi aperti di pertinenza dell'unita' residenziale. Questi spazi vanno conteggiati come superficie non residenziale (Snr), ad eccezione del soggiorno comune che va considerato come superficie utile (Su) e dell'alloggio di servizio la cui superficie va conteggiata come per gli altri alloggi; l'alloggio di servizio non contribuisce alla definizione del numero degli alloggi presenti nell'unita' residenziale. Nel caso di un numero di alloggi inferiore a 20, una soluzione ritenuta soddisfacente consiste nel dotare l'unita' residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e servizi di sostegno: portineria dedicata, soggiorno comune, locale infermeria/pluriuso, locale deposito attrezzature di pulizia, spazi aperti di pertinenza dell'unita'. Nel caso in cui all'intervento sia garantita la contiguita' ed il supporto diretto di preesistenti servizi sanitari e sociali che svolgono funzioni analoghe a quelle sopraindicate, l'unita' residenziale dovra' essere dotata, in alternativa, di spazi e servizi che possono essere offerti agli anziani in relazione alle loro effettive necessita' e alle esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato. Si indicano, a titolo esemplificativo: foresteria per assistenza da parte di parenti, conoscenti, associazioni; spazi appositamente attrezzati per fisioterapia, ambulatorio medico; sala da ballo, sala per lettura/emeroteca, sala per hobbistica, palestra, laboratori; altri locali da individuare in relazione alle necessita' ed esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato. In ogni caso, la superficie degli spazi comuni e dei servizi di sostegno connessi alle residenze, ad eccezione dell'alloggio di servizio e degli spazi aperti di pertinenza dell'unita', non deve essere inferiore al dieci per cento della somma delle superfici utili degli alloggi. Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze devono essere soddisfatte le seguenti prestazioni: l'articolazione e l'arredo degli spazi di sosta e socializzazione devono sollecitare gli anziani alla vita collettiva e consentire l'interazione con altre fasce d'utenza; gli spazi esterni devono prevedere zone protette dagli agenti atmosferici, sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed essere arredati per una sosta confortevole; la scelta del tipo di vegetazione delle aree a verde deve prevedere piante e arbusti di tipo stagionale che aiutino a scandire il tempo, evitando comunque l'utilizzo di piante con linfa irritante e spinose. Gli alloggi per anziani devono essere dotati di posti auto e di cantine o soffitte; queste ultime devono avere dimensioni (minimo mq 9) sufficienti ad accogliere mobili e suppellettili che possono non rientrare nell'alloggio e che rappresentano comunque una "memoria" da salvaguardare. 5.2.2. Accessibilita' sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e delle attrezzature. Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere soddisfatto il requisito di accessibilita' di cui al decreto 14 giugno 1989, n 236; a tal fine devono essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilita' e le relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto. In deroga allo stesso decreto, gli edifici con piu' di un piano fuori terra devono disporre di ascensori a norma. Per superare limitate differenze di quota e' consentito solo l'uso di piattaforme elevatrici. In aggiunta alle prescrizioni stabilite nel citato decreto dovranno essere soddisfatte le seguenti prestazioni: tutte le pavimentazioni interne ed esterne all'organismo abitativo devono essere antisdrucciolevoli; le scale devono prevedere accorgimenti atti a differenziare alzata e pedata (per colore, materiale, ecc.), i dislivelli devono essere opportunamente segnalati, come qualsiasi pericolo e cambio di direzione; devono essere previsti sistemi di aiuto all'orientamento negli ambiti comuni; negli spazi di collegamento e' necessario rendere facilmente identificabile, attraverso opportuni segnali in successione appropriata, il percorso utile per raggiungere gli alloggi e gli spazi di uso collettivo; al fine di scongiurare fenomeni di disorientamento, occorre evitare la ripetitivita' degli ambienti o l'uniformita' di trattamento degli spazi, facilitandone la riconoscibilita' immediata attraverso l'impiego di adeguati sistemi di differenziazione formale e materica; la differenza di illuminamento di spazi e ambienti contigui va rapportata alle esigenze fisiologiche della vista per l'adattamento a diversi livelli di illuminamento. 5.2.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari. Negli spazi comuni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere prevista la stessa dotazione impiantistica minima descritta per l'alloggio al precedente punto 5.1.3., ad eccezione del cronotermostato e della porta blindata - da collocare in punti strategici facilmente raggiungibili. In aggiunta, possono essere soddisfatti altri requisiti mediante la fornitura di sistemi, prodotti e apparecchiature, anche attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni con operatori del settore della domotica. A titolo esemplificativo si segnalano: sistemi di automatizzazione dell'apertura di porte, finestre e serrande; sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci; scooter e/o auto elettrici da utilizzare in condivisione per la mobilita'. Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi per il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilita' ambientale. A titolo esemplificativo si segnalano: dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali, orientamento e distribuzione degli spazi ed uso delle aree verdi e degli specchi d'acqua (risparmio dell'energia); dispositivi per il recupero di acque nere e grigie e per il recupero delle acque meteoriche, ottimizzazione della distribuzione idrica (risparmio della risorsa acqua); sistemi di ventilazione, raffrescamento estivo, dispositivi di schermatura delle fonti inquinanti, uso del verde come filtro (miglioramento della qualita' dell'aria); dispositivi di isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno ed in particolare verso le fonti di rumore (miglioramento della qualita' acustica). |
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