Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 11 luglio 2002, n. 140
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2736):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 13
maggio 2002.
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e
XII (Affari sociali), in sede referente, il 13 maggio 2002
con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, XIV e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 28,
30 maggio 2002.
Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 13
giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1501):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
referente, il 14 giugno 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 8a, 10a, 12a, Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 18 giugno 2002.
Esaminato dalla 13a commissione il 20, 27 giugno 2002.
Esaminato in aula il 9 luglio 2002 e approvato il
10 luglio 2002.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
110 del 13 maggio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 42.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2002, n. 92
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "La disciplina", sono sostituite dalle seguenti: "Il termine per l'applicazione della disciplina" e la parola: "differita", e' sostituita dalla seguente: "differito";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1".
 
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