IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; Visto l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione, lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi sono mantenute allo Stato; Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, con il quale, all'art. 3, e' stato previsto, in un contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e tutelare la sicurezza pubblica dei cittadini e dei beni, l'impiego di soggetti ammessi a prestare il servizio civile, nonche' la stipula di convenzioni e di accordi diretti alla definizione di attivita' di presidio estivo antincendio; Vista la direttiva in data 14 giugno 2002, con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha fissato per il 20 giugno 2002 la formale apertura della campagna antincendi boschivi 2002; Considerato che nel territorio nazionale si sono gia' verificati numerosi incendi che hanno devastato vaste zone, determinando gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico; Ritenuto che il fenomeno degli incendi boschivi per ampiezza, gravita' e durata ha assunto i connotati di emergenza nazionale, si' da alterare l'assetto ambientale delle zone colpite e configurare l'ineludibile esigenza di porre in essere, con immediatezza, tutte le misure necessarie dirette a fronteggiare a rimuovere le situazioni di crisi; Considerata, altresi', la necessita' di assicurare interventi nelle aree a grave rischio di incendio nel territorio nazionale anche al fine di rafforzare i dispositivi per la lotta agli incendi da parte degli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio boschivo ed alla salvaguardia delle vite umane e dei beni; Considerato che le eccezionali condizioni meteoclimatiche hanno causato e determinano tuttora in tutto il territorio nazionale fenomeni di siccita' particolarmente gravi e tali, pertanto, da far aumentare notevolmente il rischio di insorgenza, sviluppo e propagazione degli incendi boschivi; Considerato che con comunicazione del 25 maggio 2002 il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile ha evidenziato che gia' nel primo trimestre del 2002 le richieste di intervento aereo rispetto allo stesso periodo del triennio 1999-2001 sono aumentate in misura notevole; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3221 del 15 giugno 2002 recante: "Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale", con la quale, anche in considerazione di quanto rappresentato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, si e' ritenuto di dover urgentemente implementare il numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla lotta agli incendi boschivi, con autorizzazione alla formalizzazione di iniziative contrattuali per il potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile; Tenuto conto che a causa degli incendi boschivi che hanno colpito il territorio nazionale nei primi mesi del 2002 la componente aerea, nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e' stata sottoposta ad una intensa attivita' di lotta agli incendi boschivi, con conseguente necessita' di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, con reiterazione ed anticipazione delle ordinarie programmazioni manutentive, e cio' con pregiudizio delle possibilita' di massimo impiego della flotta aerea in corrispondenza del periodo di massima esigenza; Considerato che per affrontare adeguatamente e superare la situazione di crisi e' necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari, al fine di assicurare l'aumento della complessiva capacita' operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' acquisire prontamente la disponibilita' di mezzi per implementare il numero dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche in un contesto di possibile e utile diversificazione dei mezzi medesimi per fronteggiare piu' proficuamente le varie ipotesi di rischio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e' dichiarato fino al 31 ottobre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola |