Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 giugno 2002
Abilitazione all'Istituto "Associazione di psicologia cognitiva", ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Verona e Lecce corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione economica
il coordinamento e gli affari economici
S.A.U.S. - Ufficio VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale l'Istituto "Associazione di psicologia cognitiva" e' stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'Istituto "Associazione di psicologia cognitiva" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi periferiche di Verona e Lecce;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto "Associazione di psicologia cognitiva" e' abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Verona e Lecce, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede e' pari a 20 unita' e, per l'intero ciclo, a 80 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2002
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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