Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 luglio 2002
Sospensione dell'autorizzazione della vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar" dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XIV

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente "Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari";
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, e successive modifiche con il quale e' stato registrato al n. 7478 il prodotto fitosanitario "Insegar", ora dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.;
Vista l'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991, con la quale e' stato disposto all'art. 1 il divieto cautelativo dell'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar", contenente il principio attivo fenoxycarb, su tutto il territorio nazionale e, all'art. 2, la possibilita' che le regioni e province autonome individuino le zone nelle quali sono vietati tutti gli usi del prodotto fitosanitario "Insegar" al fine della tutela dell'allevamento del baco da seta;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1992, con il quale e' stata confermata la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar" in tutto il territorio nazionale in attesa di un riesame sulla base di nuovi studi e sperimentazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1993, concernente l'uso del prodotto "Insegar" alle condizioni prescritte con la citata ordinanza ministeriale 9 maggio 1991 esclusivamente nelle aree identificate dalle regioni e dalle province autonome, nonche' il decreto ministeriale 13 dicembre 1993 relativo all'individuazione di dette aree;
Visto l'ulteriore studio sulla deriva del fenoxycarb, principio attivo dell'insetticida "Insegar", svolto su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pervenuto il 18 marzo 1994;
Vista l'ordinanza ministeriale 31 maggio 1994, concernente la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar" in tutto il territorio nazionale per il periodo di un anno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa, considerati i pareri in tal senso espressi dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 23 marzo 1994 e dal Consiglio superiore di sanita' dell'11 maggio 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera m), con il quale e' specificato che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario puo' riguardare tutto o parte del territorio nazionale e l'art. 5, comma 20, con il quale il Ministro della sanita', su richiesta delle regioni e delle province autonome e sentita la Commissione consultiva, puo' disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, per prodotti fitosanitari autorizzati;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1995, con il quale sono state dettate nuove limitazioni e disposizioni ai fini dell'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar";
Visto, in particolare, il primo comma del citato decreto, con il quale si dispone il divieto di usare in agricoltura il prodotto fitosanitario "Insegar" registrato al n. 7478 con decreto del 25 maggio 1988, fuori dalle aree specificate con successivo decreto del Ministro della sanita';
Visti, inoltre, il secondo e terzo comma del citato decreto, con i quali sono state dettate le procedure per l'individuazione delle aree nelle quali il citato prodotto puo' essere autorizzato e le condizioni per l'autorizzazione di detto impiego (effettiva indispensabilita', assenza di allevamenti di baco da seta e di coltivazioni di gelso nelle zone limitrofe a quelle trattate, programma di controllo su impiego e commercializzazione del prodotto citato);
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1996 con il quale e' stato consentito l'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar" nel territorio della provincia autonoma di Bolzano per la protezione delle colture di melo, fermo restando il divieto su tutto il territorio nazionale disposto dal citato decreto 8 agosto 1995;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto 1 aprile 1996 con il quale e' stato fatto obbligo alla provincia autonoma di Bolzano di:
a) provvedere alla realizzazione di programmi annuali di controllo su impiego e commercializzazione del prodotto fitosanitario "Insegar" secondo gli indirizzi riportati in allegato al decreto stesso;
b) comunicare al Ministero della sanita' i relativi risultati annuali entro il primo bimestre dell'anno successivo;
Vista la nota datata 28 febbraio 2001 della provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 1 aprile 1996, concernente i risultati del programma di controllo sull'impiego e sul commercio del prodotto fitosanitario "Insegar" per l'anno 2000;
Visto il parere del 9 maggio 2001 della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari che, preso atto del venire meno della indispensabilita' dell'impiego del prodotto fitosanitario "Insegar", attesa l'esistenza sul mercato di validi prodotti alternativi utilizzati nella campagna agricola dell'anno 2000, ritiene si debba procedere alla sospensione per l'anno 2002 dell'autorizzazione concessa per la commercializzazione e impiego del prodotto di cui trattasi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano;
Considerato inoltre che, secondo la citata Commissione, una eventuale nuova richiesta di autorizzazione puo' essere presa in esame solo sulla base di valide motivazioni per l'impiego da presentarsi anno per anno;
Vista la nota 600.14/5a/49.9/3478 del 25 giugno 2001, con la quale il Ministero ha comunicato alla provincia autonoma di Bolzano le conclusioni della valutazione tecnica contenute nel citato parere;
Vista la nota 600.14/5a/44.70.1/3770 del 12 luglio 2001 con la quale il Ministero ha provveduto a comunicare l'estratto del verbale della citata riunione della Commissione consultiva alle associazioni di categoria delle imprese titolari di registrazioni;
Decreta:
E' sospesa per l'anno 2002 l'efficacia del decreto 1 aprile 1996 di autorizzazione della vendita e dell'impiego del prodotto INSEGAR registrato al n. 7478 con decreto ministeriale 25 maggio 1988, e successive modifiche, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., nel territorio della provincia autonoma di Bolzano per la protezione delle colture di melo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2002
p. Il direttore generale: Ferri
 
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