Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 giugno 2002 |
Accertamento dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 1 novembre 2001/2011, sottoscritti per la regolarizzazione di attivita' detenute all'estero. |
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IL DIRETTORE del Dipartimento del tesoro Direzione II - Ufficio V
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18, capo terzo, concernenti l'emersione di attivita' detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che: nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano o regolarizzano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' detenute almeno al 1 agosto 2001 fuori dal territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' medesime; in luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' regolarizzate o rimpatriate, titoli di Stato con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato; nell'ipotesi in cui gli interessati optino per la sottoscrizione di titoli di Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi con le dichiarazioni riservate; per le predette finalita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001; per l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi dei titoli da sottoscrivere, nei tempi e con le modalita' contenute nel suddetto decreto; gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi; alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei predetti titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 12480 in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, con cui si e' provveduto, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, a definire le caratteristiche dei suddetti titoli di Stato prevedendo che ai soggetti interessati venissero assegnati buoni del Tesoro poliennali 1,90%, con godimento 1 novembre 2001 e scadenza 10 novembre 2011, e stabilendo modalita' e termini per l'assegnazione dei medesimi; Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e' prorogato al 15 maggio 2002; Visto il proprio decreto n. 006288 in data 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002, con cui, in attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 12 del 2002, e' stato prorogato al 15 maggio 2002 il termine per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei titoli di Stato di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, e si e' stabilito che con decreto da emanarsi successivamente alla data del 15 maggio 2002, verra' accertato, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, l'importo complessivo dei titoli assegnati; Vista la lettera n. 135858 del 30 maggio 2002, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il capitale nominale sottoscritto dei suindicati BTP 1,90% 1 novembre 2001/2011, alla data del 15 maggio 2002, e' risultato pari a 27.808.000 euro; Decreta: L'importo complessivo dei buoni del Tesoro poliennali 1,90%, con decorrenza 1 novembre 2001 e scadenza 1 novembre 2011, emessi ed assegnati ai sensi del decreto-legge n. 350 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 12 del 2002, nonche' dei decreti ministeriali del 24 ottobre 2001 e del 4 marzo 2002, tutti citati nelle permesse, e' accertato in 27.808.000 euro. Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dei titoli predetti, pari a 528.352 euro, faranno carico al capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2002 Il direttore: Cannata |
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