IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; Visto il decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 17 giugno 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989, e' stato autorizzato il trattamento della microfiltrazione; Ritenuta la necessita' di precisare le condizioni da osservare ai fini dell'uso della denominazione di vendita "latte fresco" accompagnata dai trattamenti consentiti, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia; Decreta: Art. 1. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, il latte definito fresco ai sensi della legge n. 169/1989, deve riportare sulla confezione una idonea dicitura indicante il trattamento utilizzato. Nel caso di latte fresco pastorizzato sulla confezione puo' essere riportata con uguale evidenza e chiarezza la indicazione di tradizionale; nel caso di nuovo trattamento autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989, l'indicazione del trattamento deve precedere la dicitura di fresco ed essere riportata sulla confezione con uguale evidenza e chiarezza. 2. Nella etichettatura del latte di cui al comma l possono essere riportate in modo evidente le seguenti indicazioni: a) etichettatura nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n. 77/1993; b) confezionamento entro 48 ore dalla mungitura. 3. Nella etichettatura del latte di cui al comma 1 e' riportata in modo evidente l'indicazione dell'origine del latte crudo (riferimento territoriale della mungitura). 4. La previsione di cui al comma 3 si applica dalla emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo al sistema di tracciabilita' dei prodotti di cui alla legge n. 169/1989. 5. E' consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi conformi alle precedenti disposizioni fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 settembre 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2002
Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno |