IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Lotz Andreas, nato a Berlino l'11 maggio 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei suoi titoli accademici/professionali tedeschi ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico in Italia; Preso atto che e' in possesso dei titoli accademici di diplom-chemiker conseguito presso la "Technische Universitat" di Berlino il 28 marzo 1989 e di doktor der naturwissenschaften, presso la stessa Universita' nell'ottobre 1993; Considerato che il migrante ha dimostrato di avere acquisito esperienza professionale per un periodo di tempo superiore a due anni; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002; Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Lotz Andreas, nato a Berlino l'11 maggio 1964, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A. Roma, 26 giugno 2002 Il direttore generale: Mele |