Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 giugno 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Lange Ronco Claudia, nata ad Amburgo (Germania) il 2 giugno 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali di psychologin e di psychologische psychotherapeutin, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Diplom-psychologin" nell'agosto 1992 presso l'Universitat Trier (Germania);
Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale, nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera b);
Preso atto inoltre che ha seguito il corso di formazione in analytischer gestalttherapie, presso l'"Analytisches Gestalt Institut" di Bonn nel novembre 1998;
Considerato infine che ha conseguito l'abilitazione come psychologische psychotherapeutin nel luglio 1999, come certificato dal Land Baden Wurttemberg di Stoccarda (Germania);
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 luglio 2001, dell'11 gennaio 2002 e del 29 maggio 2002;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta allo psicologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba consistere in un colloquio sui principi deontologici professionali;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Ritenuto peraltro completa la formazione accademica e professionale ai fini dell'accesso alla professione di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Lange Ronco Claudia, nata ad Amburgo (Germania) il 2 giugno 1966, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli accademici-professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia: a) Principi deontologici professionali.
Roma, 26 giugno 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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