Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 31 maggio 2002 |
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optikon oftalmologia, unita' di Milano e Messina. (Decreto n. 31105). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, cosi' come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), adottata nella riunione del 18 ottobre 1994; Visti i decreti ministeriali n. 13548 e n. 16442, rispettivamente datati 9 novembre 1993 e 28 dicembre 1994, con i quali sono stati approvati il programma per crisi aziendale presentato, dalla Optikon oftalmologia S.p.a., in riferimento alla propria sede di Roma, per il periodo 16 novembre 1992-15 novembre 1993, nonche' la relativa istanza di proroga semestrale; Visti i decreti ministeriali n. 19591 e n. 19592, entrambi datati 15 dicembre 1995, con i quali non e' stato approvato il programma per crisi aziendale presentato dalla Optikon oftalmologia S.p.a., per l'unita' di Messina, a decorrere dal 1 febbraio 1994, e, per quella di Milano, a decorrere dal 1 gennaio 1994 "non riscontrandosi i presupposti delle delibere C.I.P.I. 25 marzo 1992 e C.I.P.E. 18 ottobre 1994 stabiliti per la sussistenza delle condizioni di crisi aziendale, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra l'inizio della C.I.G.S. e la conclusione del programma"; Vista la sentenza n. 2216/01, pronunciata dal T.A.R. Lazio, sezione III-bis, in accoglimento del ricorso n. 2950/96, proposto dalla Optikon oftalmologia S.p.a., avverso i sopra indicati provvedimenti negativi; Preso atto che il T.A.R. Lazio, nella predetta sentenza, ha ritenuto prevalente ed assorbente il secondo motivo di gravame, secondo il quale, nella motivazione dei decreti in questione, sarebbero individuabili un'estrema genericita', nonche' un'evidente contraddittorieta', dovuta, quest'ultima, al fatto che il programma oggetto delle impugnate reiezioni e' stato approvato per la sola sede di Roma, senza precisare, peraltro, le ragioni in base alle quali il medesimo programma non rispettasse invece, per le unita' di Milano e di Messina, le condizioni stabilite dalle delibere C.I.P.I. del 25 marzo 1992 e C.I.P.E. del 18 ottobre 1994; Preso atto che l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 52387 del 30 aprile 2001, ritenendo "congruamente motivata" la sentenza de qua, ha espresso parere negativo in ordine all'impugnazione della stessa; Considerato che, dagli ulteriori accertamenti effettuati, dall'Amministrazione, ai fini del riesame dei piu' volte menzionati decreti di reiezione, e, in particolare, dalla nota n. 701555 dell'8 febbraio 2002 della Direzione provinciale del lavoro di Roma - Servizio ispezione del lavoro, e' emerso che, in effetti, anche le unita' di Milano e di Messina della Optikon oftalmologia S.p.a. sono state coinvolte dalla crisi che, originariamente, aveva investito solo la sede di Roma della societa' ricorrente; Ritenuto, pertanto, di doversi nuovamente determinare in merito all'istanza di C.I.G.S. per crisi aziendale presentata dalla societa' ricorrente per le proprie unita' di Milano e di Messina; Decreta: Art. 1. E' approvato il programma per crisi aziendale, presentato dalla Optikon oftalmologia S.p.a., con sede in Roma, unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 maggio 1994. |
| Art. 2. E' approvato il programma per crisi aziendale, presentato dalla Optikon oftalmologia S.p.a., con sede in Roma, unita' di Messina, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 15 maggio 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2002 Il Ministro: Maroni |
|
|
|