Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
CIRCOLARE 15 marzo 2002 |
Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che studiano in Italia o all'estero. |
|
|
CIRCOLARE 15 marzo 2002, n. LEV-C/88UDG (2 edizione aggiornata)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE LEVA RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI All'ispettorato RFC dell'Esercito Al Comando RFC/I Nord - Uff. RFC Al Comando militare della capitale - Uff. RFC Al Comando militare autonomo della Sicilia - Uff. RFC Ai Consigli di leva Ai Consigli di leva presso Maricentro Agli Uffici di leva Ai Distretti militari Agli Uffici di leva presso le capitanerie di porto Alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane all'estero
e, per conoscenza Alla Presidenza della Repubblica Segr. Affari Militari Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Gabinetto del Ministro della Difesa Alla Segr. part. S.S.S. alla Difesa Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile All' Ordinamento Militare Al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Gabinetto del Ministro Al Ministero degli Affari Esteri A D.G.I.E.P.M. - Uff. III (con annesse copie per le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari all'estero) Al Ministero dell'interno - D.G. Affari del Culto Div. C.A. Allo Stato Maggiore della Difesa Allo Stato Maggiore dell'Esercito Allo Stato Maggiore della Marina Allo Stato Maggiore dell'Aeronautica All'Ufficio del Segretario Generale Alla Direzione Generale del Personale Militare Ai Comandi Regioni Militari Ai Comandi Dipartimenti Militari Marittimi Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna Ai Comandi Regioni Aeree
REGISTRAZIONI AGGIUNTIVE E VARIANTI
1 ................................... 2 ................................... 3 ................................... 4 ................................... 5 ...................................
PREMESSA
Il decreto legislativo 24.12.1997, n. 504, recante adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, come e' noto, ha introdotto sostanziali innovazioni nella materia gia' regolata dal D.P.R. 14.2. 1964, n. 237, quale modificato dalla Legge 3 1.1.1975, n. 191, creando svariate problematiche per quanto attiene le procedure di ammissione al ritardo degli obblighi di leva e l'organizzazione delle operazioni di leva. Con la presente circolare, pertanto, si sono sottoposte a revisione tali procedure per fornire nuove direttive che semplificano gli adempimenti del cittadino e consentono una piu' equa distribuzione del carico di lavoro tra gli Organi della leva e del reclutamento. Tale finalita' e' stata raggiunta avvalendosi della recente normativa che pone a carico dell'Amministrazione procedente l'onere di accertare dati provenienti da altra Amministrazione, dati che il cittadino puo' limitarsi ad autocertificare. Cio' ha consentito, in un'ottica piu' favorevole, di permettere ai giovani che chiedono il ritardo degli obblighi di leva di certificare la sola iscrizione agli studi, lasciando agli Enti militari l'accertamento del requisito della frequenza agli stessi. In tal modo, tra l'altro e' possibile adottare, nei confronti dei precettati a visita nei primi nove mesi dell'anno, un solo provvedimento di ammissione al ritardo: quello che e' emanato all'atto della presentazione della domanda e che acquistera' piena efficacia allorche' si saranno concretizzali i requisiti previsti dalla legge, cioe' l'iscrizione, per gli studenti di scuola media superiore e l'immatricolazione, per gli studenti universitari. E' cosi' possibile assicurare la parita' di trattamento tra i giovani nati nei primi tre trimestri dell'anno e quelli nati nell'ultimo trimestre, parita' che poteva essere seriamente compromessa da una interpretazione letterale dell'art. 2, comma 4, del D.lgs. 504/97. Le direttive che seguono dovranno quindi essere lette ed applicate alla luce delle suindicate motivazioni.
TITOLO PRIMO DESTINATARI DELLE NORME SUL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA
1. Studenti di istituti di istruzione di II grado (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 1). Sono i giovani che in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea: a. frequentano l'ultimo, penultimo o terzultimo anno, indipendentemente dalla durata del corso di: 1) ogni tipo di istituto di istruzione di II grado statale o legalmente riconosciuto; 2) istituto di istruzione di II grado privato e sono contemporaneamente iscritti a sostenere gli esami di maturita' o di diploma, oppure gli esami di idoneita' all'ultima o penultima classe, presso istituti di cui al precedente punto 1); 3) istituto di formazione tecnica superiore (IFTS) per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di I grado; 4) corsi medi o, se questi non siano previsti, corsi inferiori dei conservatori di musica statali o legalmente riconosciuti; 5) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 21.12,78, n. 845, o autorizzati da Italia Lavoro S.p.A., per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di I grado;
b. frequentano corsi di recupero e sono contemporaneamente iscritti a sostenere esami di idoneita' alla penultima o ultima classe di uno degli istituti indicati al precedente punto a. 1); c. frequentano corsi annuali post-diploma, integrativi di corsi di istruzione di II grado articolati in quattro anni; d. frequentano il corso di qualifica presso istituti professionali di Stato; e. frequentano il corso di diploma presso istituti professionali di Stato; f. sono candidati esterni agli esami di maturita' o di diploma presso istituti di cui al precedente punto a. 1). 2. Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione Europea uno dei corsi di cui al precedente para 1., purche' il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano. 3. Studenti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti (art. 3, commi 1 e 3 e art. 5, comma 1).
Sono i giovani che sono iscritti e frequentano in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea: a. corsi di laurea; b. corsi di diploma universitario; c. corsi di istruzione superiore presso conservatori di musica, accademie di belle arti, d'arte drammatica, di danza, etc.; d. scuole per operatori sanitari e istituti di formazione tecnica superiore (IFTS), per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di II grado; e. corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 845/1978, per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di II grado; f. corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento, formazione, master di specializzazione o perfezionamento, nonche' scuole a ordinamento speciale post-laurea, per accedere ai quali e' prevista la laurea, purche' attivati o istituiti presso Universita' statali o legalmente riconosciute; g. istituti cattolici in Italia, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni; h. la facolta' battista e la facolta' teologica wesleiana.
4. Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione Europea uno dei corsi di cui al precedente para 3., purche' il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.
TITOLO SECONDO AMMISSIONE, CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA DEGLI STUDENTI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO
1. L'ammissione al beneficio dei ritardo ai sensi dell'art. 2, comma 1, e' possibile a condizione che il giovane, nell'anno in cui per la prima volta e' chiamato a visita di leva: a. avanzi apposita domanda entro il termine indicato al successivo Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso; b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I para 1. o 2., o faccia riserva di documentario entro i termini previsti dalla legge; c. non abbia compiuto o compia il 22o anno di eta' nell'anno in cui richiede il beneficio; d. non abbia precedentemente rinunciato a chiedere il beneficio.
2. La continuazione del beneficio dei ritardo e' possibile a condizione che il giovane: a. avanzi apposita domanda entro ii termine indicato al successivo Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso; b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I para 1. o 2., o faccia riserva di documentario entro i termini previsti dalla legge; c. non abbia gia' conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado, salvo che non sia iscritto e frequenti uno dei corsi indicati al Titolo I para 1.a. 5); d. non abbia fruito per tre volte del beneficio dei ritardo; e. non abbia compiuto o compia il 22o anno di eta' nell'anno in cui richiede il beneficio; f. non abbia precedentemente rinunciato al beneficio.
3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il giovane: a. abbandona definitivamente gli studi; b. ha fruito per tre volte del beneficio dei ritardo; c. compie il 22o anno di eta'; d. rinuncia ai beneficio.
4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni. Coloro che frequentano nei Paesi dell'Unione Europea corsi post-diploma di lingua possono ottenere il beneficio previsto dall'art. 5, comma 1, a condizione che detti corsi siano svolti presso Universita' statali o legalmente riconosciute e siano obbligatori per la frequenza di corsi di laurea o di diploma universitario istituiti presso la medesima universita'.
TITOLO TERZO
AMMISSIONE, CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI E DEI LAUREATI
1. L'ammissione al beneficio del ritardo ai sensi dell'art. 3 e' possibile a condizione che il giovane: a. avanzi apposita domanda entro il termine indicato al successivo Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso; b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I para 3. o 4., o faccia riserva di documentarIo entro i termini previsti dalla legge; c. non abbia fruito per tre volte dei beneficio del ritardo per la frequenza di corso di istruzione secondaria di II grado; d. non abbia precedentemente rinunciato al beneficio.
2. La continuazione nel beneficio dei ritardo e' possibile a condizione che il giovane: a. avanzi apposita domanda entro il termine indicato al successivo Titolo IV para 2., in relazione ai singolo caso; b. se immatricolato nell'anno accademico 1998/99 o seguente, documenti d'attendere agli studi nel modo voluto dall'art. 3, comma 2; se immatricolato nell'anno accademico 199 7/98 o precedente, nel modo voluto dall'art. 19, III comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191; dall0 gennaio 2004, se appartenenti alla Cl. 85 e precedente, nel modo voluto dall'art. 9 comma 2, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215; c. se immatricolato nell'anno accademico 1997/98 o precedenti, non abbia gia' fruito del beneficio per un numero di anni pari alla durata legale del corso frequentato aumentato di tre anni, salvo che non si trovi nelle condizioni indicate ai successivo punto e.; d. non abbia gia' conseguito la laurea o diploma equivalente, salvo quanto previsto al successivo punto e.; e. se gia' in possesso di laurea, sia iscritto ad uno dei corsi di cui al Titolo I para 3.f; f. se gia' in possesso di diploma universitario, sia iscritto ad un corso di laurea; g. non abbia precedentemente rinunciato ai beneficio.
3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il giovane: a. porta a termine gli studi, compresi i corsi di cui al Titolo I para 3.f.; b. abbandona definitivamente gli studi; c. compie l'eta' indicata dall'art. 3, comma 1, in relazione al corso seguito. Tale eta', per gli iscritti a corsi superiori di durata biennale e' quella del 24o anno. Per i giovani iscritti ai corsi indicati ai Titolo I para 3.f e' quella dei 29o anno, per quelli iscritti ai corsi di cui alla iett. g. o h. e' del 26o anno; d. rinuncia al beneficio.
4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni: a. l'ammissione al beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, e' consentita ai frequentatori dei corsi superiori dei conservatori musicali, anche quando manchi il relativo corso medio; b. la continuazione nel beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, e' ammessa anche per coloro che siano passati ad altro corso di studi di pan livello, purche' sia dimostrato il rendimento ottenuto (a prescindere se nel corso abbandonato o in quello intrapreso) nel modo indicato al precedente pura 2.b.; c. la continuazione nel beneficio previsto dall'art. 3, comma 3, a favore dei laureati iscritti a un secondo corso tra quelli indicati al Titolo I para 3.f., eammessa a condizione che sia stato superato il primo, o, in caso contrario, che si tratti di corso di tipologia diversa dal primo, purche' tra quelli previsti dall'art. 3, comma 3; d. coloro che frequentano nei Paesi dell'Unione Europea corsi post-laurea di lingua possono ottenere il beneficio previsto dall'art. 5, comma 1, a condizione che detti corsi siano svolti presso Universita' statali o legalmente riconosciute e siano obbligatori per la frequenza di corsi di specializzazione o perfezionamento istituiti presso la medesima universita'. TITOLO QUARTO
DOMANDA, TERMINI E DOCUMENTAZIONE
1. La domanda per l'ammissione al beneficio dei ritardo, sottoscritta dallo studente e, se minorenne, anche dal genitore, puo' essere formulata con lo specifico stampato allegato al precetto di Leva (fac-simile in all. 1), quella per la continuazione nel beneficio stesso con lo stampato disponibile presso i Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto/Uffici Con-solari (fac-simile in all. 2). I giovani devono indirizzare la domanda al competente Ufficio di Leva se chiedono il ritardo per la prima volta, al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto se hanno gia' ottenuto il ritardo nell'anno precedente. I residenti all'estero devono inviare la domanda per il tramite dell'Autorita' Diplomatica o Consolare italiana. La domanda puo' essere presentata o inviata mediante Raccomandata A.R.; in tutti i casi in cui non sia presentata dall'interessato essa deve essere accompagnata da copia dei documento di riconoscimento di quest'ultimo. L'ente ricevente e' tenuto a prendere in carico le domande presentate cd a rilasciarne ricevuta, a prescindere dal loro eventuale accoglimento. E' consentito l'invio delle domande anche per il tramite di Istituti scolastici o universitari i quali, in tale ipotesi, si impegnano ad inviarle entro i termini di legge ai competenti Organi, corredate delle certificazioni di studio degli interessati. I giovani chiamati per la prima volta a visita di leva che desiderano ottenere il ritardo degli obblighi di leva e ritengono di possederne i requisiti, devono presentare o inviare la domanda, senza sottoporsi a visita, entro la data indicata nel precetto personale per la visita. La mancata osservanza ditale termine unitamente alla mancata presentazione a visita comporta la dichiarazione di renitenza. 2. Il termine perentorio previsto dagli art. 2, comma 4. e 3, comma 8, non oltre il quale i sottoelencati giovani devono presentare o inviare la domanda, per ottenere il beneficio del ritardo, e' il:
a. 30 SETTEMBRE: - per i giovani chiamati a visita di leva nei primi 9 mesi dell'anno; - per i giovani che hanno gia' fruito del beneficio del ritardo nell'anno precedente e che frequentano un corso di istruzione secondaria di II grado o il 1o anno di un corso universitario;
il=3; b. 31 DICEMBRE: - per i giovani chiamati a visita di leva negli ultimi 3 mesi dell'anno; - per i giovani che hanno gia' fruito dei beneficio dei ritardo nell'anno precedente per la frequenza di un corso di livello universitario o di un corso post-laurea;
c. GIORNO DI PRESENTAZIONE A VISITA INDICATO NEL PRECETTO DI LEVA: - per i giovani chiamati a visita di leva nella seduta speciale;
il=3; d. GIORNO CHE PRECEDE LA DATA DI PRESENTAZIONE ALLE ARMI INDICATO NELLA CARTOLINA PRECETTO: - per i giovani che hanno acquisito la condizione prevista dall'art. 2 o dall'art. 3 dopo la scadenza dei termine o dopo la visita di leva per cause non imputabili alla loro volonta'; - per i giovani che non hanno chiesto il beneficio del ritardo pur possedendone i requisiti, perche' entro i termini previsti dalla legge per tale richiesta non vi erano tenuti non essendo soggetti alla leva (gia' riformati), obbligati alla ferma di leva (gia' stranieri), o essendo dispensati dalla presentazione alle armi (gia' residenti all'estero), o rinviati per i motivi previsti dalla legge etc.;
il=3; e. 15o GIORNO DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO QUALORA SUCCESSIVO AI TERMINI INDICATI NELLE PRECEDENTI LETT. a., b., c.: - per i giovani che hanno chiesto ma non ottenuto altro beneficio di leva, purche' non abbiano precedentemente rinunciato al beneficio dei ritardo. Al momento della presentazione della domanda gli studenti dell'ultimo anno di un corso di istruzione secondaria di II grado possono chiedere (facsimile in all. 3) di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno successivo (art. 2, comma 6). Tale domanda non preclude tuttavia la possibilita' di richiedere successivamente ulteriore ritardo, entro i termini di legge, sempreche' ricorrano le condizioni indicate al Titolo II para 2 o Titolo III para 2. 3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, deve essere allegata alla domanda o comunque presentata o inviata non oltre i termini indicati al precedente para 2. o all'art. 3, comma 8 b), del D.Lgs. 504/97. Se inviata per posta deve essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante. Detta dichiarazione deve essere formulata utilizzando possibilmente l'apposito stampato allegato al precetto di leva o quello disponibile presso i competenti Uffici (ac-simile in all. 4 e 5). Diversamente, perche' sia valida, l'interessato deve dichiarare d'essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non piu' rispondenti a verita'. La documentazione consiste: a. per gli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di II grado, chiamati a visita di leva nei primi 9 mesi dell'anno, che presentano la 1^ richiesta di ritardo, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione all'anno scolastico successivo; per quelli chiamati negli ultimi 3 mesi dell'anno, e comunque per coloro che presentano le successive richieste, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione all'anno scolastico in corso. Se l'istituto e' privato e' necessario allegare anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'iscrizione a sostenere esami di idoneita' o di diploma presso istituti statali o legalmente riconosciuti. Se lo studente e' candidato esterno agli esami di diploma e' sufficiente solo quest'ultima dichiarazione; b. per gli studenti universitari che presentano la 1a richiesta di ritardo, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'immatricolazione/iscrizione ad istituto universitario o istituto superiore, statale o legalmente riconosciuto; c. per gli studenti universitari o ad essi equiparati che presentano la 2^ o le successive richieste, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione e gli esami superati nel corso dell'anno solare; d. per gli iscritti ai corsi di formazione professionale, nella dichiarazione sostituti va di certificazione da cui risulti l'iscrizione e la natura giuridica del corso; e. per gli iscritti ai corsi indicati al Titolo I para 3.g., h., nella dichiarazione sostituti va di certificazione da cui risulti l'iscrizione; f. per gli iscritti a corsi successivi alla laurea, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione e, negli anni successivi, anche il superamento nel corso dell'anno solare degli esami previsti dal piano formativo. Il giovane che non ha ancora perfezionato l'iscrizione/immatricolazione ad uno dei corsi indicati al precedente Titolo I puo' riservarsi di presentare o inviare la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione entro i termini previsti dalla legge. In tal caso egli e' ammesso con riserva al beneficio, la cui piena efficacia e' cosi' subordinata alla condizione della presentazione o invio, non oltre i citati termini, della predetta dichiarazione.
4. Non possono essere sostituiti dalla dichiarazione prevista dall'art. 46 del DPR. 445/00 i certificati di studio (iscrizione/immatricolazione/superamento esami) formati all'estero, qualora neanche la competente autorita' diplomatica o consolare italiana possa verificarne l'attendibilita'. In tal caso i certificati scritti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, effettuata da: a. perito traduttore, che non puo' essere mai l'interessato, e asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio; b. Autorita' Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditato presso il Governo italiano; c. Autorita' Consolare italiana per i gia' trasferiti all'estero. Tali certificali, inoltre, devono essere legalizzati (salvo che non siano esenti dalla legalizzazione in base a specifici accordi internazionali) o quanto meno deve esserne attestata l'autenticita', da parte delle Autorita' Diplomatiche o Consolari italiane.
TITOLO QUINTO
CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO
1. I giovani indicati al precedente Titolo I, para 1. e 3., che si iscrivono e frequentano nei paesi dell'Unione Europea corsi di studio aventi le caratteristiche previste in tali paragrafi, possono chiedere il ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art. 5, comma i e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, VI e VIII. 2. I giovani che si iscrivono e frequentano nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea corsi di studio individuabili per tipologia nelle categorie indicate al Titolo I, i cui titoli non sono riconosciuti dallo Stato italiano, non possono chiedere il ritardo del servizio militare ma devono munirsi dell'autorizzazione al soggiorno all'estero per motivi di studio ai sensi dell'art. 5, comma 2. Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella circolare relativa all'espatrio, residenza e soggiorno all'estero. 3. Gli allievi interni presso Istituti cattolici o di culti ammessi dallo Stato italiano aventi sede all'estero, non possono chiedere il ritardo dei servizio militare ma la dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30/12/97, n. 504 in applicazione dell'art. 109 DPR 14 febbraio 1964, n. 237 Anche ad essi si applicano le disposizioni contenute nella circolare citata al precedente pura 2.
TITOLO SESTO
PROCEDURE
Gli Organi della Leva e del Reclutamento devono seguire, sulla base della richiesta dei giovani, le seguenti procedure:
1. Prime richiesta di ritardo degli obblighi di leva a. Gli Uffici di Leva: 1) esaminano e valutano le domande di ritardo degli obblighi di leva presentate o inviate dagli iscritti di leva, ivi comprese quelle pervenute per il tramite dell'Autorita' Diplomatica o Consolare italiana e quelle in cui viene fatta riserva di presentazione della documentazione. Richiamano l'attenzione degli interessati sull'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del DPR. 445/00 (fac-simile in all. 4/5); 2) accertano la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del precitato art. 46, avvalendosi laddove necessario dello Schema di protocollo, come da fac-simile in all. 6, per l'interscambio di informazioni tra amministrazioni procedenti e certificanti, fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, o di qualsiasi altro mezzo telematico o informatico; 3) decidono in merito all'ammissione o non al beneficio del ritardo, tenendo presente che in caso di accoglimento della domanda, questo e' concesso fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello della richiesta, o 31 dicembre per i giovani che hanno titolo al ritardo a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 504/9 7. Per coloro che si sono riservati di documentare il possesso dei requisiti, non essendo ancora iscritti per l'anno successivo ad un corso di istruzione secondaria di II grado o universitario, il beneficio concesso "con riserva" viene revocato qualora gli interessati non provvedano a rimettere la documentazione probante entro il termine previsto dalla legge. Il Capo Ufficio e' responsabile del provvedimento; 4) comunicano agli interessati l'esito delle domande entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse (fac-simile in all. 7/8/9); 5) inviano al competente Consiglio di Leva le schede personali degli iscritti ammessi/ammessi con riserva al ritardo, apponendovi la relativa annotazione; 6) riprecettano a visita di leva i giovani le cui domande sono state respinte.
b. Le Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane: of=3; 1) verificano che le domande di ritardo degli obblighi di leva, presentate o inviate da giovani che frequentano corsi di studio nei Paesi dell'Unione Europea, siano corredate della documentazione di cui al precedente Titolo IV para 3. e, quando necessario, le integrano con le indicazioni utili alla comparazione dei sistemi valutativi adottati dalle istituzioni scolastiche/accademiche locali con quelli italiani. Qualora la documentazione non sia completa, assumono comunque a protocollo la domanda invitando gli interessati ad integrarla; 2) accertano la veridicita' della predetta dichiarazione, in qualita' di responsabili della documentazione; 3) inviano le domande e la documentazione agli uffici indicati, a seconda dei casi, alla precedente lett. a. o alla successiva lett. d. per i rispettivi adempimenti, avendo cura di informare tempestivamente gli stessi nei caso in cui si presuma che queste non possano pervenire entro i termini indicati al precedente Titolo IV para 2. Anche nel caso in cui sia in corso l'accertamento di cui al precedente punto 2), le Autorita' Diplomatiche e Consolari dovranno sollecitamente informare i predetti Uffici di Leva della presentazione della domanda, onde evitare che vengano adottati nei riguardi degli interessati provvedimenti a loro sfavorevoli; 4) a richiesta dei Distretti Militari e degli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, verificano la frequenza scolastica degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di II grado, fatta eccezione per i candidati esterni agli esami di diploma.
c. I Consigli di Leva: 1) appongono sulle liste di leva e sulla scheda personale dei giovani ammessi al ritardo la seguente delibera: "Arruolato senza visita, quale ammesso (oppure "ammesso con riserva") al ritardo degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. .....(2/3) ........... del D.lgs. 504/1997"; 2) trasmettono ai Distretti Militari gli elenchi e i fascicoli degli arruolati senza visita, sia dei beneficiari del ritardo che degli ammessi con riserva a detto beneficio.
d. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto: 1) trascrivono, i primi, sui documenti matricolari degli interessati l'annotazione di cui alla precedente lett. c. 1), i secondi sull'apposito registro mod. D.M./0617 i nominativi dei giovani arruolati senza visita ed ammessi ai ritardo; 2) accertano, avvalendosi laddove necessario dello Schema di protocollo indicato alla precedente lett. a. 2), o di qualsiasi altro mezzo telematico o informatico, la frequenza scolastica degli studenti di istituti di istruzione secondaria di II grado ammessi ai ritardo, fatta eccezione per i candidati esterni agli esami di diploma. Con gli stessi mezzi verificano inoltre, anche a campione, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuate ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/00 dai giovani iscritti in Italia a corsi di studio; 3) comunicano ai giovani ammessi al ritardo, i quali hanno sciolto la riserva inviando la prescritta documentazione entro i termini fissati dalla legge, la data non oltre la quale devono presentare o inviare la domanda per continuare in seguito a fruire di tale beneficio (facsimile in all. 10). Apportano sui loro documenti matricolari la seguente annotazione: "E' sciolta la riserva essendosi verificata la condizione cui era subordinata la piena efficacia dei provvedimento di ammissione al ritardo degli obblighi di leva"; 4) determinano e comunicano (fac-simile in all. 11) il provvedimento di revoca dell'ammissione con riserva al ritardo degli obblighi di leva nei confronti di quelli che, entro i termini previsti, non hanno sciolto la riserva o dimostrato la sussistenza delle condizioni indicate dalla legge. Adottano analoghi provvedimenti nei riguardi di coloro che risultano non frequentare gli istituti di istruzione secondaria di II grado presso cui sono iscritti, fatta eccezione per i candidati esterni di cui ai precedente punto 2). In entrambi i casi apportano sui documenti matricolari degli interessati la seguente variazione: "Revocato il provvedimento di ammissione con riserva/ammissione al ritardo degli obblighi di leva dal..........deve essere chiamato a visita nel trimestre successivo ai sensi dell'art........(2, comma 5/3, comma 7) D.Lgs. 504/97; 5) respingono le domande di ritardo presentate dai giovani sottoposti a visita e arruolati, in quanto da ritenere disponibili al servizio militare. Respingono altresi' le domande di ritardo dei giovani sottoposti a visita e dichiarati rivedibili, presentate dopo i termini previsti dalla legge, fatto salvo in entrambi i casi quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente Titolo IV para 2.d; 6) inviano all'Ufficio di Leva gli elenchi dei giovani arruolati senza visita cui e' stato revocato il beneficio del ritardo, per la conseguente riprecettazione. Il Capo Ufficio reclutamento e' responsabile dei procedimenti descritti ai precedenti punti 1), 2), 3) e 6); il Comandante del Distretto Militare, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 4) e 5); il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, di tutti quelli citati.
2. Richiesta di ritardo degli obblighi di leva dei renitenti Per i giovani dichiarati renitenti nelle sedute di leva della classe in corso o in quelle precedenti, che presentano o inviano domanda di ritardo degli obblighi di leva devono essere seguite, in considerazione delle disposizioni introdotte a decorrere dal 31 dicembre 1998 dal D.Lgs. 504/1997, le seguenti procedure: a. gli Uffici di Leva, qualora sussistano le condizioni che danno titolo al ritardo: 1) accolgono la domanda: a) dei giovani dichiarati renitenti in epoca precedente alla data del 31.12.1998; b) dei giovani renitenti dei primi tre trimestri dell'anno, purche' presentata o inviata entro il 30 settembre dello stesso anno; c) dei renitenti dell'ultimo trimestre dell'anno, purche' presentata entro la data di chiusura della leva (31 dicembre); d) dei renitenti della seduta speciale, purche' inviata entro la data di presentazione a visita di leva nel precetto personale; 2) respingono la domanda presentata o inviata da renitenti che non si trovano in alcuna delle condizioni indicate al precedente punto 1); 3) pongono in essere gli adempimenti successivi ai provvedimenti di cui sopra, attenendosi a quanto disposto al precedente para 1.a. 4), 5) e 6);
b. i Consigli di Leva, senza sottoporre a visita gli interessati: 1) rinviano ad altra seduta, nell'ambito del trimestre, i giovani che si ha motivo di ritenere abbiano inoltrato la domanda di ritardo in tempo utile; 2) annullano la nota di renitenza nei confronti dei renitenti di cui al punto a. 1) b), e), d) che risultano aver inviato la domanda di ritardo entro il termine di legge ed entro la data di presentazione a visita di leva indicata nel precetto, anche se pervenuta all'Ente di competenza successivamente; 3) cancellano la nota di renitenza nei riguardi di coloro che si trovano in una delle condizioni previste al precedente punto a. 1), la cui mancata presentazione a visita di leva nella data indicata nella cartolina precetto e' stata giustificata; 4) denunciano all'A.G.O., i renitenti nei confronti dei quali non sono stati adottati i provvedimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3); 5) pongono in essere gli adempimenti previsti al precedente para 1. c. 3. Seconda o successive richieste di ritardo degli obblighi di leva a. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto: 1) esaminano e valutano le domande dei giovani che chiedono la continuazione del ritardo degli obblighi di leva, ivi comprese quelle pervenute per il tramite delle Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane e quelle in cui viene fatta riserva di presentazione della documentazione. Richiamano l'attenzione degli interessati sull'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del DPR 445/00 (fac-simile in all. 4/5). Applicano agli immatricolati all'anno accademico 1997/98 o precedente le disposizioni previste dal Titolo VII para 1.a., b., d., e 2. della circolare LEV. C. 16/UDG del 31.5.90; 2) compiono l'accertamento previsto al precedente para 1. d.2); 3) apportano sui documenti matricolari degli interessati, in caso di accoglimento della domanda, la seguente variazione: "Continua il beneficio del ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art ............... (2/3) ............ del D.Lgs. 504/1997, quale studente di ........................... 4) adottano e comunicano (fac-simile in all. 12) il provvedimento di cessazione o decadenza dai beneficio nei riguardi di coloro che non si trovano piu' nelle condizioni previste dalle norme per continuare a fruirne. Apportano sui documenti matricolari degli stessi la seguente variazione: "E' cessato/decaduto dal beneficio del ritardo degli obblighi di leva dal ........... deve essere chiamato a visita di leva nei trimestre successivo ai sensi dell'art. .............. (2, comma 5/3, comma 7) D.Lgs. 504/97"; 5) per gli immatricolati all'anno accademico 1997/98 o precedente apportano le variazioni previste dalla circolare indicata al punto 1); 6) comunicano agli interessati il provvedimento di accoglimento, diniego o ammissione con riserva al beneficio del ritardo (fac-simile in all. 7/8/9) entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande; 7) provvedono agli adempimenti indicati al precedente para 1. d.3. e 4., quando ne ricorrono le condizioni; 8) segnalano agli Uffici di Leva, per la riprecettazione a visita, i giovani ammessi al ritardo per la prima volta in data successiva al 31.12.98, le cui domande di continuazione dei beneficio sono state respinte; 9) inviano ai frequentatori di ultimo anno di corso universitario o equivalente, che non compiono nell'anno l'eta' massima prevista dall'art. 3, comma 1, la seguente comunicazione: "Il titolo al ritardo degli obblighi di leva cessa con il termine degli studi. Qualora non intenda rinnovare la domanda per iscriversi a corsi di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca o a scuole a ordinamento speciale post-laurea, attivati o istituiti presso Universita' statali o legalmente riconosciute e voglia invece assolvere ai piu' presto gli obblighi di leva, la SV. dovra' inviare a questo Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, nel piu' breve tempo possibile dalla data di conseguimento della laurea o diploma equivalente, una dichiarazione in tal senso". L'invio della dichiarazione da parte dell'interessato determinera' la cessazione del ritardo degli obblighi di leva per termine degli studi; il mancato invio della stessa, invece, non influira' sulla posizione militare del giovane che potra' rinnovare la richiesta del beneficio dei ritardo entro i termini prescritti, fino alla sua naturale scadenza. b. Le Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane: 1) provvedono a porre in essere gli adempimenti indicati al precedente para 1.b. 1) e 2); 2) inviano le domande e la documentazione al competente Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, per gli adempimenti di cui alla precedente lett. a..
4. Ulteriori disposizioni a. i giovani che effettuano rinuncia al ritardo degli obblighi di leva, sia presentando l'apposita dichiarazione indicata all'art. 4 (fac-simile in all. 13), sia nel contesto di domande che la prevedono, cessano dai beneficio stesso. Pertanto i Distretti Militari provvedono, dopo aver segnalato ai competenti Uffici di Leva i nominativi ditali giovani per la conseguente precettazione, ad apportare sulla documentazione matricolare degli interessati la variazione indicata ai precedente para 3.a. 4), e ad inviare agli stessi la comunicazione di cui fac-simile in all. 12. b. La richiesta di benefici di leva, nella quale non sia espressamente fatto riferimento alla rinuncia al ritardo, non preclude la possibilita' di chiedere l'ammissione o la continuazione in tale beneficio, sempreche' la relativa domanda sia presentata o inviata non oltre il termine indicato al precedente Titolo IV para 2.e..
TITOLO SETTIMO
LEGGI SPECIALI
1. L'interpretazione letterale e logica dell'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, ratificato con legge 25.3.1985, n. 121, consente di ritenere che i destinatari in esso indicati possono godere del beneficio previsto entro i limiti di eta' massima, a prescindere dalle condizioni specificatamente richieste per gli studenti. Ne consegue che: a. il beneficio e' concesso, dall'Ufficio di Leva, se richiesto da iscritti, dal Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, se richiesto da arruolati per l'intero arco di tempo indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa in questione e fino al limite di eta' massima. La domanda puo' essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredato di dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la durata del corso di studi e la facolta' o istituto presso cui e' frequentato; b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto devono accertare con periodicita' annuale, sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dall'Accordo in questione; c. il beneficio cessa allorche' i giovani si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) perdono la qualita' richiesta dall'Accordo; 2) compiono l'eta' massima, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. 504/1997, o il 28o anno se novizi; 3) rinunciano al beneficio. A seguito ditali eventi gli arruolati senza visita devono essere precettati a visite di leva e i gia' arruolati interessati alla chiamata alle armi, salvo la possibilita' di chiedere altro beneficio di rinvio, dispensa o esonero dal servizio militare cui abbiano titolo; d. la delibera da apportare sui documenti di leva e matricolari degli iscritti e': - "Arruolato senza visita, quale ammesso al beneficio di cui all'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede legge 12 1/1985 fino al .............. quale ............ ". La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i richiedenti risultano gia' arruolati, e': - "Ammesso ai beneficio di cui all'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede legge 121/1985, fino al ............... quale .............." Tali annotazioni sono valide per l'intero periodo e sono seguite dalla seguente: - "Cessa/decade dal beneficio di cui all'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede legge 121/1985, per ........... deve essere chiamato a visita di leva nel trimestre successivo". 2. L'interpretazione letterale e logica dell'art. 15, comma 2, della legge 11.8.84, n. 449, dell'art. 13 della legge 8.3.89, n. 101 e dell'art. 14 della legge 22.11.88, n. 516 consente di estendere le considerazioni in premessa al precedente para 1., rispettivamente agli studenti della facolta' teologica valdese, agli studenti della scuola rabbinica Margulies - Disegni di Torino, dei corsi medio e superiore dei collegio rabbinico italiano di Roma e delle scuole rabbiniche approvate dall'Unione e agli studenti dell'istituto avventista di cultura biblica. Ne consegue che: a. il beneficio e' concesso per l'intero arco di tempo indicato dalla facolta' o istituto per seguire gli studi e fino al limite d'eta' massima. La domanda puo' essere presentata o inviata agli Enti di cui al precedente para 1.a. fino ai giorno precedente la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la durata del corso di studi e la facolta' o istituto presso cui e' frequentato; b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto devono accertare, con periodicita' annuale sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dalla sopracitata legge; c. il beneficio cessa allorche' i giovani si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) terminano o abbandonano gli studi; 2) compiono l'eta' massima in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. 504/1997; 3) rinunciano al beneficio. A seguito di tali eventi devono essere adottati i provvedimenti indicati al precedente para 1.e); d. la delibera da apportare sui documenti di leva e matricolari degli iscritti e': - "Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui alla legge 449/1984, o legge 101/1989 o legge 516/1988 fino al .......... quale .............. ". La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i richiedenti sono gia' stati arruolati, e': - "Ammesso al beneficio di cui alla legge 449/1984 o legge 101/1989 o legge 516/1988 fino al ................. quale ..............". Tali annotazioni sono valide per l'intero periodo e sono seguite dalla seguente: - "Cessa/decade dal beneficio di cui alla legge 449/1984 o legge 101/1989 o legge n. 516/1988 per .................. deve essere chiamato a visita di leva nel trimestre successivo".
TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. La continuazione nel beneficio del ritardo degli obblighi di leva in favore degli studenti immatricolati nell'anno accademico 1997/98 o negli anni precedenti, che frequentano un corso di diploma universitario o di laurea, e' disciplinata dall'art. 19 della legge 191/1975, modificato dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dalle disposizioni previste dalla circolare LEV. C. 16/UDG del 31/5/90, in particolare: Titolo II, para 2.c., 4.c., Titolo IV para 4.b., c., Titolo VII para 1.a., b.. 2. La posizione militare degli arruolati in possesso, da data precedente all'8.11.95, dell'autorizzazione all'espatrio per motivi di studio continua ad essere regolata dalle disposizioni di cui al Titolo III, capo IV della circolare LEV. C. 23/UDG del 18/10/90. La posizione degli autorizzati dopo tale data, ma prima del 31 dicembre 1998, rimane regolata invece dal Titolo VI para 2. della circolare LEV. C. 16/UDG del 31/5/90.
TITOLO NONO
DISPOSIZIONI FINALI
1. Non e' regolata dalla presente circolare la posizione dei giovani che, ammessi a dispensa dalla presentazione alle anni quali residenti all'estero, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/1964 o dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/1997, rimpatriano temporaneamente per compiere un regolare corso di studio, giusta quanto previsto dall'art. 104 del citato D.P.R. 2. A decorrere dal l gennaio 2001 e' abrogata la circolare LEV. G. 3/UDG del 31/8/98 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente circolare. Le modifiche apportate con la presente edizione devono intendersi immediatamente vigenti, salvo quanto diversamente indicato.
Il direttore generale: Criscuolo |
| All. n. 1 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2ª EDIZIONE DEL 15/03/02
RICHIESTA BENEFICI
Il sottoscritto ....................... nato il (2) ...............
a(3) .............. (Prov. .......... ) Nazione (4) ...............
residente a (5)............ (Prov. ...) Nazione (6) ...............
CAP ....... Via ................. tel. (7) ...............
Codice Fiscale (8) ...................................
Attuale posizione di studio (9) ....................................
CHIEDE (10)
- Il beneficio del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio (paragrafo D - d - dell'opuscolo "AVVERTENZE") e allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000. []
- Il beneficio del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio (paragrafo D - d - dell'opuscolo "AVVERTENZE") e mi riservo di presentare entro i termini previsti dalla legge la relativa documentazione. []
- Il beneficio del (11) ..................................... e allega le seguenti dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000:
................................................................. ................................................................. .................................................................
Data ...............
FIRMA
.........................
FIRMA DEL GENITORE (12)
.........................
segue All. n. 1 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
Istruzioni per la compilazione del modulo
(1) Cognome e nome completi, senza abbreviazioni, dell'iscritto di leva; (2) Giorno, mese ed anno; (3) Nome del luogo di nascita; (4) Da compilare solo se nato all'estero; (5) Nome del luogo di residenza; (6) Da compilare solo se residente all'estero; (7) Numero completo di prefisso (es. per Roma 06/111111); (8) Numero Codice Fiscale; (9) Indicare a quale corso di studio iscritto o intende iscriversi; (10) Barrare la casella che interessa; (11) Indicare il beneficio dopo aver letto il paragrafo D dell'opuscolo "AVVERTENZE"; (12) Solo se l'iscritto e' minorenne. |
| ----> Vedere modello a pag. 33 e pag. 34 del S.O. <---- |
| All. n. 3 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02 RICHIESTA DI SOSTENERE LA VISITA DI LEVA NEL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO SUCCESSIVO DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Uff. Leva/Reclutamento .................... ........................... Io sottoscritto ....... nato a ....... Prov. ....... Nazione........ (cognome e nome) il ..... residente a .......... Prov. .......... Nazione ........... Via ............... n. ............ CAP ....... telefono ........... iscritto nella lista di leva del Comune di ......................... CHIEDO di essere chiamato a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre del prossimo anno, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997. Data ............. Firma(1) Firma(2) ........................ .................... (1) Dello studente. (2) Di chi esercita la potesta' se lo studente e' minorenne. AVVERTENZE 1. La domanda puo' essere presentata dagli studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, o dagli iscritti a sostenere gli esami di diploma presso i predetti istituti. 2. A seguito della presente domanda il servizio di leva iniziera' nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno della visita di leva. 3. Resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997. |
| All. n. 4 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE ED EQUIPARATI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 28/12/00, n. 445)
Io sottoscritto ................... nato a ....................... (cognome e nome) Prov. .... Nazione ......... il .......... residente a ...........
Prov. .... Nazione ......... Via ............. n. .... CAP .......
telefono ....... iscritto nelle liste di leva del Comune di ......
consapevole della responsabilita' penale prevista dall'ari 76 del DPR 445/00 e della perdita del beneficio conseguito, in caso di dichiarazione falsa o contenente dati non piu' rispondenti a verita'
DICHIARO
ai sensi dell'ari 46 della summenzionata legge:
(1) di essere iscritto nell'anno scolastico ....... / al .... anno
del corso di (indicare tipo di studio) ........ articolato in anni
(indicare durata legale del corso di studi) ........... presso
l'Istituto (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente
riconosciuto (indicare il nome dell'Istituto) ....................
con sede a ...................... Prov. ...... Nazione ...........
Via .......... n. ......... CAP ................
(2) di essere iscritto nell'anno scolastico ...../.... al ... anno
del corso di (indicare tipo di studio) ......... presso l'Istituto
privato (indicare il nome) .......... con sede a ....... Prov. ....
Nazione ........... Via ......... n. ........ CAP ..... e di essere in attesa d'iscrizione presso l'Istituto Statale (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuto (indicare il nome dell'Istituto) ........... con sede a ....... Prov. .........
Nazione ........... Via ......... n. .... CAP ..... per sostenere (barrare la lettera interessata):
a) l'esame di abilitazione; b) l'esame di maturita';
c) l'esame di idoneita' alla (indicare la classe) .................
Faccio riserva di documentare entro il 31 dicembre p.v. l'avvenuta iscrizione per sostenere detto esame. In caso contrario sono a conoscenza del fatto che, non verificandosi la condizione che consente di fruire del beneficio del ritardo, saro' considerato disponibile ad assolvere gli obblighi di leva.
(3) di essere Iscritto nell'anno ......./...... al ..... anno del
corso (barrare la parte non pertinente) inferiore/medio di (indicare
lo strumento) ................. presso il Conservatorio (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuto (indicare il nome dell'Istituto)
........................... con sede a ................ Prov. .....
Nazione ............ Via ............... n. ... CAP .........
(4) di essere iscritto nell'anno scolastico ....../..... al Corso di formazione professionale (indicare tipo di corso) ...... istituito
dalla Regione............ articolato in (indicare durata del corso)
................ presso l'Istituto (Indicare il nome dell'istituto)
................ con sede a ......... Prov. .... Nazione ..........
Via ..... n. ...... CAP ....... per il cui accesso e' richiesto il
titolo di studio di (indicare il titolo di studio) ..............
Data ..................... IL DICHIARANTE (firma esente da autentica ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00)
(*) Se lo studente e' minorenne, la dichiarazione deve essere resa dal genitore esercente la potesta'. |
| All. n. 5 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
STUDENTI DI LIVELLO UNIVERSITARIO E LAUREATI DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 28/12/00 n. 445)
Io sottoscritto ........................ nato a ................... (cognome e nome)
Prov. ................ Nazione .................. il ..............
residente a ................. Prov. ....... Nazione ...............
Via ............ n. ............. CAP ........ telefono ...........
iscritto nelle liste di leva del Comune di ........................
consapevole della responsabilita' penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/00 e della perdita del beneficio conseguito, in caso di dichiarazione falsa o contenente dati non piu' rispondenti a verita'
DICHIARO
ai sensi dell'art. 46 della summenzionata legge:
(1) di essere iscritto nell'anno accademico ..../.... al 1 anno (barrare le parti non pertinenti) del corso superiore/di diploma universitario/di laurea/di ù specializzazione/perfezionamento/dottorato di ricerca in (indicare la denominazione del corso) .......... articolato in anni (indicare durata legale del corso di studi) ........................ , presso (barrare le parti non pertinenti) l'Istituto superiore/Accademia/Universita' (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuta (indicare il nome) ............ con sede a ........... Prov. ..... Nazione ...... Via ......... n. .... CAP .....................;
(2) di essere Iscritto nell'anno accademico ..../..... al (indicare l'anno di corso) .......... del corso di (barrare la parte non pertinente) laurea/diploma universitario (indicare la denominazione del corso di laurea o diploma) ......................... presso l'Universita' (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuta di (indicare il nome dell'Universita') ............... con sede a ...... Prov. .... Via ........ n. ...... CAP ........... Di aver sostenuto con esito positivo i seguenti esami di profitto previsti dal piano di studi (indicare anno) del .......... anno nella data a fianco indicata:
Esami Data 1° ....................................../ ........................ 2° ....................................../ ........................ 3° ....................................../ ........................ 4° ....................................../ ........................ 5° ....................................../ ........................ 6° ....................................../ ........................ 7° ....................................../ ........................ 8° ....................................../ ........................ 9° ....................................../ ........................ 10°....................................../ ........................
(3) di essere iscritto nell'anno scolastico ..../.... il (indicare l'anno dl corso) ............. del corso superiore di (indicare lo strumento) ......... presso il Conservatorio (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuto (indicare il nome) .............. con sede a .......... Prov. ..... Nazione ......... Via ....... n. ... CAP ..... per il cui accesso e' richiesto (indicare il titolo di studio)
...........................................................;
(4) di essere iscritto nell'anno accademico ..../.... il corso di formazione professionale (indicare il tipo di corso) ............. istituito dalla Regione .............. articolato in (indicare la durata legale del corso) ....................... presso l'Istituto (Indicare il nome dell'istituto) ................................. con sede .............. a ....... Prov. ........ Nazione ......... Via ............ n. .... CAP ..... per il cui accesso e' richiesto (indicare il titolo di studio)
...........................................................;
(5) di essere iscritto nell'anno accademico ..../.... il (indicare l'anno di corso) ............... del corso di (barrare le parti non pertinenti) specializzazione/dottorato di ricercai perfezionamento post-laurea presso l'Universita' (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuta di (indicare il nome dell'Universita') .............. con sede a ........... Prov. ..... Nazione .......0.... Via ............ n. ....... CAP .... e di aver sostenuto con esito positivo i seguenti esami nella data a fianco indicata, stabiliti dal piano di studi/programma formativo:
Esami Data 1° ....................................../ ........................ 2° ....................................../ ........................ 3° ....................................../ ........................ 4° ....................................../ ........................ 5° ....................................../ ........................ 6° ....................................../ ........................ 7° ....................................../ ........................ 8° ....................................../ ........................ 9° ....................................../ ........................ 10°....................................../ ........................
Data ................... IL DICHIARANTE (firma esente da autentica ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/00) |
| All. n. 6 alla circ. n. LEV.C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
SCHEMA DI PROTOCOLLO PER L'INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
L'anno .......... il giorno ............ del mese di ..............
TRA
L'Amministrazione ...... DIFESA definita Amministrazione procedente
E
L'Amministrazione ............. che detiene nei propri archivi atti di certezza pubblica, definita Amministrazione certificante
VISTO
- l'art. 15 della legge 7.8.90, n. 241 che prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune; - l'art. 2, comma 1, lett. c, del D.lgs. 3.2.93, n. 29 che prevede nuove forme di autorganizzazione amministrativa che colleghino gli uffici con scambi di flussi informativi interni ed esterni; - la circolare del 22.10.99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
CONSIDERATO
- che ai sensi degli arti 2 e 11 del D.P.R. 20.10.98 n. 403 e della circolare della Funzione Pubblica del 22.10.99, n. 8 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza; - che i controlli devono essere improntati ai criteri di semplicita' ed immediatezza cosi' che i rapporti conseguenti siano improntati al livello minimo di formalita'; - che in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri di ufficio; - che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni non e' sempre possibile l'interconnessione telematica fra le Amministrazioni; - che risulta di fondamentale importanza attivare controlli c.d. indiretti attraverso la creazione di canali di comunicazione "dedicati" esclusivamente a tale finalita';
SI CONVIENE
(1) che te premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto; (2) che lo scambio di informazioni tra le Pubbliche Amministrazioni stipulanti avvenga attraverso le seguenti modalita': a) l'Amministrazione certificante si obbliga ad attivare quantomeno una linea fax dedicata alla ricezione di richieste di controllo delle autocertificazioni da parte dell'Amministrazione Difesa; b) l'Amministrazione certificante individua al suo interno uno o piu' responsabili dei procedimenti; c) le comunicazioni di risposta devono contenere l'indicazione dell'esito del controllo, del responsabile del procedimento e della data; d) l'Amministrazione certificante si obbliga a rispondere alle richieste di controllo nel termine massimo di 15 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta; (3) si conviene, altresi', che il presente atto abbia adeguata forma di pubblicita' nell'ambito delle Amministrazioni stipulanti; sia comunicato all'ufficio del Difensore Civico nonche' alla Prefettura competente per territorio.
L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE L'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE |
| All. n. 7 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Uff. Leva/Reclutamento ...................... ........................... Prot. n. ............. ........... li ............
Oggetto: Comunicazione dell'esito della domanda di ammissione/continuazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio.
Al Sig. .................. .................. ..................
1. In esito alla domanda tendente ad ottenere il ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio, inoltrata dalla S.V. in data ............ La informo che e' stato ammesso al beneficio richiesto fino al ................ 2. Nel caso intenda continuare a fruire di tale beneficio dovra' inoltrare apposita domanda all'Ufficio Reclutamento di questo Distretto/Capitaneria di Porto:
- entro il 30.09.20 ...........; - entro il 31.12.20 ............
In mancanza di tale domanda la S.V. sara' chiamata ad assolvere gli obblighi di leva.
3. Se prima della scadenza del termine indicato al punto 1. intenda rinunciare al beneficio del ritardo, la S.V. dovra' sottoscrivere presso l'Ufficio Reclutamento di questo Distretto Militare/Capitaneria di Porto, apposita dichiarazione. In tal caso, sara' chiamato ad assolvere gli obblighi di leva entro il termine previsto dalla Legge.
IL CAPO UFFICIO LEVA/IL COMANDANTE .................................. |
| All. n. 8 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2ª EDIZIONE DEL 15/03/02
DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Uff. Leva/Reclutamento
...................... ...........................
Prot. n............... ............ li ...........
Oggetto: Comunicazione dell'esito della domanda di ammissione/continuazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio.
Al Sig. .................. .................. ..................
In esito alla domanda tendente ad ottenere il ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio, inoltrata dalla S.V. in data ........, La informo che e' stato ammesso "con riserva" al beneficio richiesto
Qualora entro il 30-09/31-12- ......... non inoltrera' all'Ufficio Reclutamento di questo Distretto/Capitaneria di Porto il certificato o la dichiarazione attestante la Sua iscrizione per l'anno scolastico/accademico............, il beneficio ora concessoLe con riserva sara' revocato e la S,V. sara' considerata disponibile ad assolvere gli obblighi di leva.
IL CAPO UFFICIO LEVA/IL COMANDANTE
.................................. |
| All. n. 9 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Uff. Leva/Reclutamento
...................... ...........................
Prot. n............... ............ li ...........
Oggetto: Comunicazione dell'esito della domanda di ammissione/continuazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio. Al Sig. .................. .................. ..................
In esito alla domanda tendente ad ottenere i ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio, inoltrata dalla S.V. in data....., La informo che il beneficio richiesto non e' stato concesso per il seguente motivo: ................
In conseguenza del provvedimento di cui sopra la S.V. sara' ........ .................................................................... ....................................................................
Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso:
- gerarchico alla Direzione Generale della Leva, da presentare tramite questo ufficio entro 30 gg. dalla data di ricezione della presente comunicazione;
- giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentare entro 60 gg. dalla data sopraindicata;
- straordinario al Capo dello Stato, da presentare entro 120 gg. dalla data di notifica dell'esito del ricorso gerarchico.
IL CAPO UFFICIO LEVA/IL COMANDANTE
.................................. |
| All. n. 10 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Ufficio Reclutamento
..................... ...........................
Prot. n. ............ ............ li ...........
Oggetto: Comunicazione dell'esito della domanda di ammissione/continuazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio.
Al Sig. .................. .................. ..................
1. A conclusione del procedimento in oggetto La informo che la S.V., avendo dimostrato entro i termini previsti dalla legge per la presentazione della documentazione di essere in possesso dei prescritti requisiti sciogliendo la riserva a suo tempo formulata, puo' ritenersi ammesso al beneficio richiesto fino al ..............
2. Nel caso intenda continuare a fruire di tale beneficio dovra' inoltrare apposita domanda all'Ufficio Reclutamento di questo Distretto/Capitaneria di Porto:
- entro il 30.09.20 - entro Il 31.12.20
In mancanza di tale domanda la S.V. sara' chiamata ad assolvere gli obblighi di leva.
3. Se prima della scadenza del termine indicato al punto 1. intenda rinunciare al beneficio del ritardo, la S.V. dovra' sottoscrivere presso l'Ufficio Reclutamento di questo Distretto Militare/Capitaneria di Porto, apposita dichiarazione. In tal caso, sara' chiamato ad assolvere gli obblighi di leva entro il termine previsto dalla Legge.
IL COMANDANTE
............. |
| All. n. 11 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Ufficio Reclutamento
.................... ...........................
Prot. n............. .......... li .............
Oggetto: Comunicazione dell'esito della domanda di ammissione/continuazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva.
Al Sig. .................. .................. ..................
In esito alla domanda tendente ad ottenere il ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio, inoltrata dalla S.V. in data ......., La informo che:
[] non avendo fatto pervenire entro i termini prescritti la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti;
[] non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge perche' il provvedimento d'ammissione con riserva al beneficio del ritardo degli obblighi di leva e' revocato. Pertanto la S.V. sara'.. ....................................................................
Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso:
- gerarchico alla Direzione Generale della Leva, da presentare tramite questo ufficio entro 30 gg. dalla data di ricezione della presente comunicazione;
- giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentare entro 60 gg. dalla data sopraindicata;
- straordinario al Capo dello Stato, da presentare entro 120 gg. dalla data di notifica dell'esito del ricorso gerarchico.
IL COMANDANTE
............. |
| All. n. 12 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15103102
DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Ufficio Reclutamento .................... ...........................
Prot. n............. .......... li .............
Oggetto: Comunicazione di cessazione/decadenza dal beneficio del ritardo degli obblighi di leva
Al Sig. .................. .................. ..................
La informo che la S.V. e' cessata/decaduta dal beneficio dei ritardo concessoLe in data ........ perche' ................................ .................................................................... La S.V. pertanto sara'
Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso:
- gerarchico alla Direzione Generale della Leva, da presentare tramite questo ufficio entro 30 gg. dalla data di ricezione della presente comunicazione;
- giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentare entro 60 gg. dalla data sopraindicata;
- straordinario al Capo dello Stato, da presentare entro 120 gg. dalla data di notifica dell'esito del ricorso gerarchico.
IL COMANDANTE
............. |
| All. n. 13 alla circ. n. LEV-C/88/UDG del 15-09-2000 2^ EDIZIONE DEL 15/03/02
RINUNCIA AL BENEFICIO DEL RITARDO PER MOTIVI DI STUDIO E RICHIESTA DI VISITA DI LEVA
DISTRETTO MILITARE (oppure) UFFICIO LEVA presso la C.P. Reclutamento .................... ...........................
Io sottoscritto ....... nato a ....... Prov. ....... Nazione ...... (cognome e nome)
il .......... residente a ...... Prov. ......... Nazione ..........
Via ........... n. ........... CAP ........... telefono ..........
DICHIARO
di rinunciare al beneficio del ritardo degli obblighi di leva e chiedo di essere sottoposto a visita di leva, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504
SONO A CONOSCENZA
che a seguito di tale richiesta non potro' piu' chiedere il predetto beneficio, che saro' chiamato a visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui ho sottoscritto la presente domanda e che, se idoneo, iniziero' il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui avro' effettuato la visita di leva e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata.
Data ..............
Firma (1) Firma (2)
................ ................
(1) Dello studente. (2) Di chi esercita la potesta' se lo studente e' minorenne.
FONTI NORMATIVE
NOTE AL TITOLO I
Il testo dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente:
1. In tempo di pace possono chiedere il ritardo dell'adempimento degli obblighi di leva i cittadini di cui all'art. 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso di istruzione secondaria superiore presso Istituti statali o legalmente riconosciuti indipendentemente dalla durata del corso.
Il testo dell'art. 3, commi 1 e 3, dei Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente:
1. In tempo di pace, possono fruire dei beneficio del ritardo dell'adempimento degli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso Universita' statali o legalmente riconosciute:
a) fino al compimento del 25o anno di eta', per i corsi aventi la durata di due anni; b) fino al compimento dei 26o anno di eta', per i corsi aventi la durata di quattro anni; c) fino al compimento del 27o anno di eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni; d) fino al compimento del 28o anno di eta', per i corsi di durata maggiore di cinque anni.
2. Possono altresi' chiedere il ritardo dell'adempimento degli obblighi di leva fino al compimento del 29o anno di eta', i cittadini in possesso del diploma di laurea iscritti ad un corso di specializza ione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati o istituiti presso universita' statali o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.
Il testo dell'art. 5, comma 1, dei Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente:
1. Ai cittadini che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione Europea o che frequentano al di fuori di questi corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
Il testo dell'art. 13 della Legge 845178 e' il seguente:
"La facolta' di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 20/5/70, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.
Le azioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
NOTE AL Titolo II Il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente:
2. Il ritardo previsto dal comma 1 puo' essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto il 22o anno di eta' e, comunque, per non piu' di tre volte.
3. I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fluire dei ritardi di cui all'art. 3.
NOTE AL TITOLO II Il testo dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente:
3. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare: a) per la prima richiesta di ritardo di essere iscritto ad un corso di istruzione Universitaria di diploma o di laurea presso Universita' statali o legalmente riconosciute; b) per la seconda richiesta di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto dal piano di studio; c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio dei primo e secondo anno; d) per la quarta richiesta di aver sostenuto con esito positivo sei esami previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno; e) per la quinta richiesta, e le successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
Il testo dell'art. 9, comma 2, dei Decreto Legislativo n. 215/01 e' il seguente:
2. All'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis A decorrere dal 1 gennaio 2004, per ottenere i benefici del ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve dimostrare, se appartenente alla classe di leva 1985 e precedenti: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute; b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi; c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi; d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive".
NOTE AL TITOLO IV
Il testo dell'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente:
4. La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di Istituti di istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere, presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o di Stato conclusivi di corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata fino al 30 settembre dell'anno successivo.
Il testo dell'art. 3, comma 8, e' il seguente:
8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, dei certificato di istruzione; b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli anni successivi e devono essere corredate da certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'Universita' o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovranno seguire entro il 31 gennaio successivo la certificazione dovuta.
Il testo dell'art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del DPR 445/00 e' il seguente:
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero dei codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presento nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Il testo dell'art. 76 (norme penali) del DPR 445/00 e' il seguente: 1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizza ione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizzione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
; NOTE AL TITOLO V
Il testo dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente: 2. I cittadini che intendono frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione Europea corsi al termine dei quali non e' rilasciato un titolo di studio, avente il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente Ufficio di Leva dei Distretto Militare o della Capitaneria di Porto l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio.
Il testo dell'art. 109 del D.P.R. 237/64 e' il seguente: I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le missioni possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi, in tempo di pace, fino al ventiseiesimo anno di eta'. I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni o che, compiuti gli studi preparatori per le missioni in Istituti cattolici all'estero o nella Repubblica, si rechino o si trovino all'estero in qualita' di missionari cattolici. in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli Affari Esteri, sono ammessi a fluire delle facilitazioni previste dalla Sezione III del capo IX per gli iscritti residenti all'estero. Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace del ritardo della presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.
NOTE AL TITOLO V
Il testo dell'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente: 5. Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata. Il testo dell'art. 3, comma 7, dei Decreto Legislativo n. 504197 e' il seguente: 7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo, i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata. Il testo dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 504/97 e' il seguente: 1. I cittadini che hanno ottenuto il beneficio dei ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al, trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata. Il testo dei Titolo VI], para 1.a., b., d. e 2.a., della circolare LEV. C. 16/UDG del 30/5/90 e' il seguente:
1. Arruolati nell'E.I. e nell'A.M.. a. Sui due esemplari del foglio matricolare (Mod. 106 dovranno essere apportate, a seconda dei casi, le seguenti variazioni: - "Ammesso al ritardo dei servizio militare ai sensi dell'art. ..... del D.P.R. 237/1964 e successive modifiche, quale studente del ..... ........... il .............
Tale variazione ha validita' per tutto il periodo durante il quale l'arruolato continuera' a fruire del beneficio sopracitato e, quindi, non dovra' essere rinnovata negli anni successivi, Annualmente, come e' ovvio, sara' accertata l'effettiva presentazione della previsti documentata istanza; - "Ammesso alla continuazione del ritardo dei servizio militare ai sensi dell'art. 85, comma 6, n. 1) del D.P.R. 237/1964 e successive modifiche, pur non avendo sostenuto i previsti esami, quale studente del ........................... il ..............." Tale variazione, apposta solo allorche' l'arruolato richieda di fruire del beneficio contemplato dal citato articolo ha validita' per una sola volta. - "Cessa dal ritardo del servizio per .............................. dal .......................... Deve rispondere alla chiamata alle armi del ....................... li ................. b. Devono essere ammessi al beneficio dei ritardo e quindi depennati dai tabulati quei giovani che si sono venuti a trovare nelle condizioni previste al Titolo IV para 2.b. nonche', ovviamente, gli appartenenti al 1o contingente chiamato alle anni i quali pur avendo omesso di sottoscrivere all'atto della visita di leva la nota dichiarazione per gli studenti, abbiano presentato entro il 31 dicembre la documentata istanza di ritardo. d. Non possono essere ripristinati nella posizione di' ritardo gli arruolati che, per qualsiasi motivo, hanno espressamente rinunciato al relativo beneficio. 2. Arruolati nella M.M.. a. Sulle schede matricolari Mod. D.M./0503 e Mod. D.M./0504 degli ammessi al beneficio del ritardo dovranno apportarsi le seguenti variazioni: - "Addi' ............ ammesso al ritardo per l'anno ....... ai sensi dell'art. ....... del D.P.R. 237/1964 e successive modificazioni, quale studente del ................ anno di ..................... Per gli anni successivi la variazione d'apportare alle schede sopra indicate e' la seguente: - "Addi' ............ continua quale studente del ......... per l'anno ................. o fino al ............................". Come previsto dall'art. 16, penultimo comma, della C.E.M.M. 62, i nominativi degli arruolati ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi devono essere riportati nell'apposito registro Mod. D.M./0617. b. La rinuncia espressa al beneficio del ritardo e' da intendersi irrevocabile.
NOTE AL TITOLO VII
Il testo dell'art. 4, comma 3, dell'Accordo Italia-Santa Sede Legge 121/85 e' il seguente: 3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societa' di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dei servizio militare accordati agli studenti delle Universita' italiane.
NOTE, AL TITOLO VIII Il testo del Titolo Il para 2.c. e 4.c., IV, para 41. e c. della circolare LEV. C. 16/UDG del 30/5/90 e' il seguente: TITOLO II 2. La continuazione nel beneficio del ritardo e' possibile sempreche' l'arruolato: c. non abbia gia' fruito del beneficio per un numero di anni pari alla durata legale dei corso seguito aumentato di tre anni, salvo che non si trovi nelle condizioni indicate nel successivo punto f o abbia sospeso per non piu' di un anno e per gravi ragioni gli studi intrapresi. 4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni: d. La valutazione del titolo alla continuazione dei ritardo a favore di coloro che ritengono di trovarsi nelle condizioni di cui al 6o comma, n. 1 dell'art. 85, e' riservata a LEVADIFE. Le relative istanze devono essere corredate di idonea documentazione probatoria dei motivi addotti dall'arruolato e del parere del Comandante del Distretto Militare o del Capo Ufficio Leva della Capitaneria di Porto. In particolare, qualora le motivazioni suddette siano di ordine sanitario la certificazione dovra': 1) essere rilasciata o confermata nel merito dall'Unita' Sanitaria Locale del Comune di residenza o di dimora abituale; 2) indicare l'infermita' e la relativa durata, specificando se e per quale periodo l'infermita' stessa abbia determinato l'inidoneita' dei giovane allo studio.
TITOLO IV
4.b. Per gli studenti universitari che presentano la seconda o le successive richieste, il certificato della Segreteria di Facolta' deve contenere i dati previsti dall'art. 85, comma III. c. Si precisa che l'esame o gli esami sostenuti per la continuazione del ritardo possono riferirsi ad anno di corso diverso da quello di frequenza, salvo il caso in cui il piano di studio preveda solo due esami. In tale ipotesi l'esame superato deve essere uno dei due previsti dal piano. Il testo del Titolo III, Capo IV, della circ. LEV. 23/UDG del 18/10/1990 e' il seguente:
TITOLO III
1. Gli arruolati in regolare posizione militare che intendono frequentare un corso di studi all'estero, possono ottenere l'autorizzazione ad espatriare o a soggiornare a tempo determinato all'estero per motivi di studio. Tale autorizzazione, tuttavia, e' limitata agli arruolati iscritti a: a. Universita' o Istituti superiori a carattere universitario. L'autorizzazione e' rilasciata per tutta la durata dei corso di studi aumentata al massimo di 3 anni e comunque non oltre il compimento dell'eta' massima in analogia alla vigente normativa riguardante gli studenti in Patria (art. 85, 1o comma, D.P.R. 237/64 e successive modifiche); b. corsi di specializzazione o perfezionamento post-lauream. L'autorizzazione e' rilasciata per tutta la durata del corso e comunque non oltre il compimento dell'eta' massima sopraindicata. 2. L'autorizzazione non puo' essere concessa agli arruolati che: a. hanno gia' usufruito del ritardo della prestazione del servizio militare, quali iscritti in Italia ad Universita' o Istituti superiori a carattere universitario; b. hanno fruito per piu' di due anni del beneficio del ritardo, quali studenti di Istituti di istruzione di II grado. 3. L'autorizzazione ad espatriare o soggiornare all'estero deve essere richiesta al Distretto militare o all'Ufficio di Leva della Capitaneria di Porto di appartenenza (tramite la Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana per i gia' trasferiti all'estero), entro il giorno che precede la prevista presentazione per la prestazione dei servizio militare. Tale istanza deve essere corredata della dichiarazione o certificato dell'Universita' o Istituto superiore straniero attestante l'iscrizione, la frequenza al corso di studio intrapreso, la relativa articolazione e durata. Gli arruolati autorizzati possono continuare a fruire del beneficio concesso per tutta la durata degli studi, a condizione che documentino, tramite l'Autorita' diplomatica o Consolare, la loro iscrizione e frequenza a ciascun periodo di corso. La posizione militare degli interessati e' quella di "Autorizzati ad espatriare o soggiornare all'Estero a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 237/64". 4. I giovani decadono dalla concessa autorizzazione e sono interessati con il 1o scaglione utile chiamato alle armi, allorche' si trovano in una delle seguenti condizioni. a. hanno portato a termine gli studi ovvero li hanno definitivamente abbandonati; b. hanno gia' trascorso all'Estero un periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di studi aumentato di tre anni; c. hanno compiuto l'eta' massima indicata al precitato art. 85. Il testo del Titolo VI, para 2., della circolare LEV. C. 16/UDG del 31/5/90 e' il seguente: 2. Gli arruolati che, non avendo mai fruito del ritardo per l'art. 85 e trovandosi nelle condizioni di cui al Titolo II 1.c., si iscrivono e frequentano all'estero Universita' o Istituti superiori a carattere universitario sono autorizzati ad espatriare c/o permanere all'estero, al sensi dell'art. 22 del D.P.R. 237/64, per tutta la durata del corso di studi aumentata al massimo di 3 anni. Sono invece autorizzati ad espatriare c/o permanere all'estero fino al compimento dell'eta' massima, in analogia a quanto previsto dall'art. 85, coloro che intendono frequentare o frequentano corsi di specializzazione o perfezionamento post-lauream. . a. Per fruire di tale beneficio i predetti dovranno inviare al Distretto Militare o all'Ufficio di Leva della Capitaneria di Porto di appartenenza, entro il giorno che precede il loro avviamento alle armi, un'istanza corredata della dichiarazione o certificato della Universita' o Istituto superiore straniero, attestante l'iscrizione, la frequenza al corso di studio intrapreso, la relativa articolazione e durata. b. Essi rimarranno nella posizione di congedo illimitato provvisorio per tutta la durata degli studi, a condizione che documentino la loro iscrizione e frequenza a ciascun periodo di corso. c. Devono, invece, essere interessati alla prima chiamata alle armi utile allorquando si trovino in una delle seguenti condizioni: (1) abbiano portato a termine gli studi; (2) abbiano abbandonato definitivamente gli studi; (3) abbiano trascorso all'estero un periodo pari a quello indicato dal precedente para. 2.; (4) abbiano compiuto l'eta' massima in analogia a quanto previsto dall'art. 85; d. Sul foglio matricolare relativo agli arruolati in questione non deve essere apportata la variazione d'ammissione al ritardo, bensi' la seguente variazione: - "Autorizzato ad espatriare c/o permanere all'estero ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 14.2.1964, n. 237 per anni ............ Quale studente. li ............................". Tale variazione ha validita' per tutto il periodo indicato e quindi non dovra' essere rinnovata negli anni successivi. Annualmente, com'e' ovvio, dovra' essere accertata, sulla base della documentazione esibita, l'effettiva frequenza agli studi.
|
|
|
|