Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 luglio 2002
Numero dei posti, a livello nazionale, per l'ammissione alle attivita' didattiche aggiuntive (800 ore) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.
Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attivita' didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 e' determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 4847 ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle scuole per le attivita' di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2002
Il Ministro: Moratti
 
Allegato A

----> vedere allegato a pag. 42 della G.U. <----
 
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