Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Calabria qualita' S.r.l.", ad effettuare il controllo sull'utilizzo delle modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine "Pancetta di Calabria", protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale 16 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d);
Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il Regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alle modifiche richieste da parte dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) e della Cooperativa zootecnica agricola cosentina - COZ.A.C., al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'Organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Considerato che l'organismo "Istituto Calabria qualita' S.r.l.", con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), Localita' Felicetti, Zona Industriale, risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria";
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Considerato che l'organismo "Istituto Calabria qualita' S.r.l." ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria" protetta transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "Istituto Calabria qualita' S.r.l.", gia' autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria" e' incaricato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 sulla denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria", secondo le modifiche richieste dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione in parola, cosi' come protette transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001.
 
Art. 2.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "Istituto Calabria qualita' S.r.l.", del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria", registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'Istituto Calabria qualita' S.r.l., ai sensi dell'art. 1, dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
L'organismo privato autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l.", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione "Pancetta di Calabria".
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Istituto Calabria qualita' S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure. da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione "Pancetta di Calabria" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione "Pancetta di Calabria".
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Pancetta di Calabria", ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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