Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 giugno 2002
Disciplina, modalita' e limiti per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia da parte del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Considerata la necessita' di individuare i beni e servizi, ed i relativi limiti d'importo, che possono essere acquisiti in economia da parte del Corpo forestale dello Stato in relazione alle proprie specifiche esigenze, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Ritenuto opportuno disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, in armonia con quanto disciplinato dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Sulla proposta del capo del Corpo forestale dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, successivamente denominato "Amministrazione".
Ai fini del presente provvedimento l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia sono unitariamente intesi sotto il termine "interventi".
Agli interventi indicati nel presente provvedimento non puo' darsi corso ove sia possibile farvi fronte mediante una delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Modalita' di esecuzione in economia e limiti di applicazione
L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto.
Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati, e con personale dell'Amministrazione.
Sono a cottimo fiduciario gli interventi affidati ad imprese o a persone fisiche esterne all'Amministrazione.
Gli interventi con sistema misto sono quelli eseguiti parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.
I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore ai 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Nessun intervento puo' essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina prevista dal presente provvedimento.
 
Art. 3.
Beni e servizi
Relativamente all'acquisto di beni e servizi, e' ammesso il ricorso alle procedure in economia fino all'importo di 130.000 euro, I.V.A. esclusa, per le seguenti tipologie di spesa:
a) servizi di consulenza, studi, progetti, indagini e rilascio di certificazioni tecniche; partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, congressi, riunioni ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e promozionali, compresi i rimborsi ai relatori; spese di
propaganda e di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi; lavori di copia, rilegatura, tipografia, litografia e stampa o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
b) divulgazione di bandi di concorso o di bandi di gara; spese per l'espletamento di concorsi, per lo svolgimento di corsi di formazione; perfezionamento e aggiornamento del personale; spese per l'affitto di locali, qualora non sussista disponibilita' di locali demaniali;
c) acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di beni e servizi informatici, ivi compresa l'assistenza, la manutenzione e la consulenza tecnico organizzativa, sistemistica ed applicativa relativa alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo; manutenzione ed assistenza alle macchine ed attrezzature d'ufficio, compresi l'hardware ed il software; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione di impianti ed apparecchi fotografici, radio televisivi e di diffusione audiovisiva; riparazione, acquisto parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede; spese relative alla telefonia, ai servizi di recapito postale ed alla trasmissione dei dati;
d) acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, attrezzature d'ufficio, compresi climatizzatori, e suppellettili; impianti ed attrezzature per locali ad uso specifico e relative pertinenze;
e) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione di veicoli, macchine operatrici, natanti e aeromobili, dei relativi materiali di ricambio, accessori e dispositivi, nonche' acquisto di carburanti e lubrificanti e di quanto occorrente per il funzionamento di officine, autorimesse e relativi impianti;
f) illuminazione e riscaldamento dei locali, forniture di acqua, gas, ed energia elettrica; pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti e servizi analoghi;
g) servizio sanitario; funzionamento di sale mediche, acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari; spese connesse all'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; polizze di assicurazione;
h) servizio di vettovagliamento;
i) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio, di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le reti radio;
l) acquisto di oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio;
m) acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di attrezzature specialistiche, ivi comprese quelle di alta precisione;
n) acquisto, mantenimento, addestramento e trasporto di animali; spese per l'assistenza veterinaria;
o) acquisto e noleggio di materiale edile, minuteria ed utensili da lavoro; riparazione, installazione e posa in opera di impianti e macchinari per l'edilizia;
p) manutenzione e valorizzazione delle riserve naturali e di aree di interesse naturalistico; spese connesse alla salvaguardia della biodiversita';
q) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
r) acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti o in attesa della stipula dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonche' dell'esecuzione del contratto;
s) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
t) spese minute di carattere corrente, non previste nei precedenti paragrafi.
Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, e' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, fino all'importo di 50.000 euro, I.V.A. esclusa, per le seguenti tipologie di spese:
a) acquisto di libri, giornali, riviste, pubblicazioni di vario genere, anche su supporto digitale, nonche' abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; lavori di traduzione e interpretariato;
b) spese connesse all'attivita' sportiva del personale; acquisti di coppe, medaglie, nastrini, diplomi ed altri oggetti per premi; acquisto di bandiere, fasce tricolori, timbri, punzoni e targhe ove non debbano essere affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; spese di rappresentanza;
c) spese di trasloco e di spedizione, di imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio;
d) spese funerarie.
 
Art. 4.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nei limiti d'importo previsti dall'art. 2 del presente provvedimento, i seguenti lavori:
a) manutenzione e riparazione di opere o impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonche' quelli atti a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose a danno dell'igiene e della salute pubblica e del patrimonio storico, artistico e culturale;
c) interventi che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare gli interventi.
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, e per un importo non superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa, i lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione, adattamento e sistemazione di aree, locali, impianti ed altri manufatti.
 
Art. 5.
Responsabili del servizio
Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato vengono individuati i responsabili del servizio, per il tramite dei quali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, l'Amministrazione esegue gli interventi in economia.
 
Art. 6. Procedura del cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi
L'acquisizione di beni e l'affidamento di servizi a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o in altra forma (fax, telegramma, posta elettronica, ecc.) deve contenere almeno:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie da prestare;
c) le caratteristiche tecniche di quanto richiesto;
d) la qualita' e la modalita' di esecuzione;
e) i tempi di esecuzione;
f) gli eventuali prezzi di riferimento;
g) le modalita' di pagamento;
h) i criteri di aggiudicazione;
i) l'informazione circa l'applicazione di penali nel caso di non corretto adempimento della fornitura fino alla rescissione del contratto;
j) ogni altra informazione utile per meglio definire la natura dell'intervento.
 
Art. 7.
Ordinazione e liquidazione dei beni e servizi
L' acquisizione di beni e servizi puo' essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione, da sottoscrivere, per accettazione, dal fornitore.
Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito e devono contenere almeno:
a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c) la qualita' e le modalita' di esecuzione;
d) la forma di pagamento;
e) le penali previste;
f) l'informazione circa l'obbligo del contraente di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' dell'Amministrazione di provvedere all'intervento a rischio o pericolo del cottimista e di rescindere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte;
g) l'ufficio referente ed eventuali ulteriori indicazioni utili al fornitore.
I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della relativa fattura.
Le fatture dei beni e servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono corredate del visto di liquidazione del responsabile del servizio.
I documenti dovranno essere conservati agli atti dell'ufficio preposto e corredati, ove trattasi di beni, della documentazione certificante la presa in carico ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
Il pagamento avverra' nelle forme previste dalle vigenti norme di contabilita' dello Stato.
 
Art. 8.
Verifica della prestazione
I beni e servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.
Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., tali certificazioni sono sostituite dall'attestazione di avvenuta prestazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento.
Il collaudo e' eseguito da un funzionario dell'Amministrazione appositamente designato dal responsabile del servizio.
Nel caso di particolare complessita' della fornitura il collaudo puo' essere eseguito da una commissione nominata dal responsabile del servizio.
In ogni caso il collaudo non puo' essere effettuato da personale che abbia partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
 
Art. 9.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente, provvedendo altresi' all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
 
Art. 10.
Lavori in economia mediante cottimo fiduciario
Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario l'Amministrazione richiede almeno cinque preventivi ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, puo' procedersi ad affidamento diretto.
L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) i tempi di esecuzione;
e) le modalita' di pagamento;
f) le penalita' in caso di ritardo o inadempienze, nonche' il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 
Art. 11.
Contabilizzazione dei lavori
I lavori in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori nelle forme previste dalla normativa vigente.
In particolare, per il sistema in amministrazione diretta e per le forniture dei materiali, con verifica delle bolle di consegna e delle relative fatture vistate dal responsabile del procedimento, ovvero, per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilita' ed atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti.
 
Art. 12.
Perizia suppletiva
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare il limite di 200.000 euro, con l'esclusione dell' I.V.A.
 
Art. 13.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.
In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
 
Art. 14.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.
Per lavori di importo superiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, possono essere accordati all'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento prodotti e certificati dal direttore dei lavori sulla base degli accordi stipulati nell'atto di cottimo.
Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiamo richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
 
Art. 15.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 
Art. 16.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa al responsabile del servizio per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 17.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'Amministrazione puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro, con l'esclusione dell'I.V.A., o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 554/1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente responsabile del servizio, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera dei lavori realizzati.
 
Art. 18.
Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per i lavori di importo inferiore a 10.000 euro, I.V.A. esclusa.
 
Art. 19.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione puo' altresi', previa denuncia scritta procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.
 
Art. 20.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente provvedimento sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio.
Roma, 25 giugno 2002
Il Ministro: Alemanno
 
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