IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 14 marzo 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpito dall'evento sismico verificatosi l'11 marzo 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 28 giugno 2001 con il quale e' stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 30 giugno 2002; Considerato che sono tuttora in corso nell'alta Valle dell'Aniene gli interventi predisposti dal commissario delegato in materia di concessione di contributi per la riparazione dei danni agli edifici, ivi comprese le opere di miglioramento sismico, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attivita' produttive ed il ripristino delle infrastrutture; Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente della regione Lazio, di cui alla nota in data 10 giugno 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Roma, colpito dagli eventi sismici dell'11 marzo 2000. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola |