Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Le funzioni in materia di incentivi alle imprese, di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancora esercitate dallo Stato a titolo diverso da quello in base al quale le funzioni stesse sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite alle Province stesse a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Le risorse da assegnare a ciascuna provincia sono individuate sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sono erogate fino alla cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'
art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 19, 30, 34, 41
e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel
supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 92
del 21 aprile 1998:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I
provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte
delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la
medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di
una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del
presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
di entrate erariali derivanti dal conferimento delle
medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali
destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a
quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un
massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di
riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio piuriennale in vigore alla data
del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia'
maturata. Il personale medesimo puo' optare per il
mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si
applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di
spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo
Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia'
previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti
mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni,
alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta.".
"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni tutte le
funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate
allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle
province e alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art.
20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di
interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto
dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine per
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli
enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3,
comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure
di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da
ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Statoregioni, sono
definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali
quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo
nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta
giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1999.
10. Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali e centrali la gestione dei
procedimenti amministrativi fino a compimento dei
conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo
trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato
il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abiliati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di legge ed in vigore alla data
di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni
stesse per i necessari adeguamenti.".
"Art. 30 (Conferimento di funzioni alle regioni) - 1.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in
tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti
rinnovabili, all'elettricita', all'energia nucleare, al
petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai
sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti
locali ai sensi dell'art. 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti
dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le
quali risultino gia' formalmente impegnati i fondi. Per
quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30
della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta
ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale
delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui
all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato
alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale
sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilita' delle
iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel
rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di
attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle
attivita' di cui al comma 1 del presente articolo e per le
finalita' della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a
statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio,
almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilita'
conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei
compiti attribuiti agi enti locali per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le
attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza
unificata sullo stato di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
rispettivi territori.".
"Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni) - 1.
Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato
relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di
coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche
sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le
esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica
nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali
di ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle regioni le funzioni di
polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti
attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed
ai prefetti, nonche' le funzioni di polizia mineraria
relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e
l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello
Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di
ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze
minerali e di risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per
aree interessate a processi di riconversione delle
attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle regioni la determinazione
delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi
dell'art. 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle
concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente
interessate, le quali provvedono altresi' alla loro
determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'art.
33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei
titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante
comunicazione all'autorita' regionale competente, la quale
provvede alla trasmissione dei dati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i
compiti dii spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di
informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i
quali trasmettono all'autorita' regionale le relazioni
previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi
centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti
relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del
presente articolo.".
"Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari,
d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52,
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore dei commercio, nonche'
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di
ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di
formazione professionale, tecnica e manageriale per gli
operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata
e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro,
sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle
funzioni di cui al presente capo restano in carica gli
attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
lettera b).".
"Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni,
disposti nelle materie di cui al presente titolo,
comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere,
mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini
nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei
prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di
pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi tra piccole e medie imprese industriali,
commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1
e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizativo di iniziative di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale
da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei
mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi agroalimentari, come individuati dall'art. 10,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.
394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi turistico-alberghieri, come individuati
dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del
1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni
altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e' il seguente:
"Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. I
trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di
funzioni e di compiti alle regioni, ai sensi del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere dal 1
gennaio del secondo anno successivo al completamento del
procedimento di identificazione delle risorse di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Entro il 30
giugno del medesimo anno, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, e' variata
prioritariamente la quota di compartecipazione di cui
all'art. 2, nonche' le aliquote di cui all'art. 3, e la
quota di compartecipazione di cui all'art. 4, al fine di
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni
conferite alle regioni a statuto ordinario.".
 
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