Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Atto aggiuntivo al contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni rappresentato dal Ministro pro-tempore, di seguito Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e Poste Italiane S.p.a., di seguito societa', rappresentata dal Presidente.

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996 sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
Visto il contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000;
Visto in particolare l'art. 7 del predetto contratto di programma con il quale sono stati determinati, in via provvisoria, i costi del servizio postale universale;
Vista la richiesta della societa' Poste Italiane;
Vista la proposta di modifica del citato art. 7, del contratto di programma, in data 14 marzo 2002, concernente una diversa previsione dei costi del servizio postale universale per gli anni 2000 e 2001;
Vista la deliberazione del 28 marzo 2002 con la quale il CIPE ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta;
Su conforme avviso del Ministero dell'economia e delle finanze;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
1. L'art. 7 del contratto di programma citato nelle premesse e' sostituito dal seguente:
"Art. 7.
Servizio postale universale
1. La Societa', sulla base della separazione contabile istituita ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999, entro il mese di giugno di ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere del servizio universale per l'esercizio di competenza, determinato sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, oppure anche in base a dati di preconsuntivo salvo conguaglio successivo, non coperto dai ricavi dell'area riservata e dal fondo di compensazione.
2. I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1 danno luogo a compensazioni a carico del bilancio dello Stato nella misura massima, cosi' rideterminata rispetto alle previsioni del piano di impresa 1999-2002, pari a 438,99 milioni di euro (850 miliardi di lire) per il 2000 e il 2001 ed a 196,25 milioni di euro (380 miliardi di lire) per l'anno 2002.
3. La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999 e' determinata nella misura massima di 247,90 milioni di euro (480 miliardi di lire) indicata nel piano di impresa, previo accertamento da parte del Ministero dell'onere effettivo del servizio universale, non coperto dai ricavi dell'area riservata, sostenuto dalla Societa' nello stesso anno.
4. Qualora dai dati di consuntivo, ovvero anche dai dati di preconsuntivo comunicati dal Ministero salvo conguaglio successivo, emerga un onere del servizio universale, non coperto dalla riserva, diverso dall'importo gia' corrisposto per lo stesso anno, la differenza positiva o negativa e' imputata all'importo da compensare in via provvisoria per l'anno successivo, sempre entro i limiti indicati al comma 2".
Roma, 3 luglio 2002

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri Il Presidente di Poste Italiane S.p.a.
Cardi
 
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