Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 giugno 2002 |
Limitazione all'uso del nome del vitigno autoctono "Sagrantino" nella esclusiva designazione e presentazione dei vini D.O.C.G. "Montefalco Sagrantino". |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare l'allegato VII, sez. B - 4 che conferisce agli Stati membri la facolta' di limitare o proibire l'utilizzo di talune indicazioni complementari, tra cui il nome della varieta' di vite, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti nel loro territorio; Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare l'art. 27 che consente agli Stati membri produttori di stabilire disposizioni supplementari per quanto concerne l'utilizzo in designazione delle indicazioni facoltative conformemente al citato disposto dell'allegato VII, sez. B - 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 6 marzo 1995 con il quale in applicazione della regolamentazione comunitaria all'epoca vigente e' stato limitato l'uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini; Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela dei vini "Montefalco" in data 9 agosto 2001 intesa a limitare l'uso del nome del vitigno autoctono "Sagrantino" unicamente nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino"; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sulla citata richiesta; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini all'accoglimento della richiesta in questione nei termini di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo 1995, che dispone in termini generici la limitazione dell'uso delle vitigni elencati nella designazione e presentazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.; Considerato che nella realta' vitivinicola esistente l'utilizzo del vitigno "Sagrantino", autorizzato per la coltivazione nella sola provincia di Perugia, e' stato finora utilizzato ai fini della designazione di taluni vini ad indicazione geografica tipica ricadenti nella predetta provincia e dei vini della unica D.O.C.G. "Montefalco Sagrantino" e che, pertanto, per la fattispecie considerata la formulazione del parere del citato Comitato nazionale vini DO e IGT coincide con i termini nei quali e' stata formulata la predetta richiesta, nonche' il parere della regione Umbria, ovvero di limitare l'uso del nome del vitigno "Sagrantino" alla esclusiva D.O.C.G "Montefalco Sagrantino"; Ritenuto, pertanto, di accogliere la predetta richiesta nei termini formulati dal Consorzio richiedente; Decreta: Art. 1. 1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1995, l'utilizzo del vitigno "Sagrantino" e' riservato esclusivamente alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino". |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno "Sagrantino" possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime, purche' entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2002 Il Ministro: Alemanno |
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