Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 18 giugno 2002, n. 136
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attivita' professionali. 2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, puo' definire l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonche' ai master universitari di primo livello.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n.
88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), e' il seguente:
"Art. 28. - L'ente o gli enti morali promotori
dell'istruzione di un Istituto superiore pareggiato di
educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la
pubblica istruzione lo schema del relativo statuto,
allegando una motivata relazione, un documentato piano
finanziario, nonche' la dimostrazione del possesso dei
mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei
fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso
risponda all'interesse generale degli studi e, in
particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici
e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini
prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione, potra' accogliere la
richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sara' emanato, osservando le norme
dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, che valgono altresi' per le eventuali modificazioni
da apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere
finanziario a carico dello Stato.".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione
degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione
di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge
15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente:
"2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per I.S.E.F., sia l'Istituto superiore di
educazione fisica statale di Roma sia gli istituti
superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della
legge 7 febbraio 1958, n. 88".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1315):
Presentato dall'on. Santulli ed altri il 12 luglio
2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, l'8 ottobre 2001 con parere della Commissione I.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
14 novembre 2001, il 26 febbraio 2002, il 6, 12, 13, 14,
21 marzo 2002.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 10 aprile 2002.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e
approvato il 23 aprile 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1356):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in
sede deliberante, il 6 maggio 2002 con parere della
commissione 1a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, il
5 giugno 2002 e approvato il 12 giugno 2002.



 
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