Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 6 luglio 2002, n. 137
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crrescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche,
incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti
pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri
organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia
di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati
direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato o di altri enti pubblici, disponendone la
trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od
organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari,
ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma
1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli
altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario interesse
nazionale la previdenza sociale;
b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la
cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per
la salute pubblica.
2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo,
il Ministro dell'economia e delle finanze puo' avvalersi
della struttura interdisciplinare prevista dall'art. 73,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, al comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle competenti commissioni. Quest'ultimo e' espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di regolamento. Le commissioni possono richiedere una sola
volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda
necessario per la complessita' della materia o per il
numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la
proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono
prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti
possono comunque essere emanati.
5. La trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata
alla verifica che i servizi siano piu' proficuamente
erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
comma 1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via
sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
9. I bilanci consuntivi delle autorita' indipendenti
sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
agli atti connessi alle operazioni di trasformazione
effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico
primario per uso plurimo e per la gestione delle relative
infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli
enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa
idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari
tecnici.".
- Si riporta il testo degli articoli 12, 14, 17 e 18
della citata legge n. 59 del 1997:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti,
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficenza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza de1 Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
riorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s) in carico ai suddetti
enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento. anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e
accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalita'
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima
pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti
delle attivita' di cui al comma 1".
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), il Governo, oltre a
quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si
attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
e di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
anche con riferimento alla dimensione europea e
internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro
funzionamento e delle procedure di assunzione del
personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i
medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta'
operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello
di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e
consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica,
tecnologica e spaziale e per la promozione del
trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media,
individuando un momento decisionale unitario al fine di
evitare, anche con il riordino degli organi consultivi
esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art.
14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello
Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di
convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
la valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita
economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e
degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e
dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi
finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la
professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne
favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di
ricerca, universita', scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini
dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in
materia, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
propri decreti, i limiti, le forme e le modalita' di
intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni
di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20,
comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge
17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati
a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmette alle
Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema
della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia'
operanti nel settore o da istituire, articolati per
tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei
rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione, nonche' di quelli
riguardanti la professionalita' e la mobilita' dei
ricercatori".
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati.
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere".
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 30 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge
qui pubblicata.
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome .".



 
Art. 2. (Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici). 1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 28 della legge n. 448 del 2001
si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3
Disposizioni transitorie per gli uffici
di diretta collaborazione

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
apposi-ti uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
a) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
- Il testo dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81
(Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo),
e' il seguente:
"Art. 1. - 1. All'art. 10, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "fermi restando la responsabilita' politica e i
poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, a non piu' di dieci
Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di
viceministro, se ad essi sono conferite deleghe relative
all'intera area di competenza di una o piu' strutture
dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale
caso la delega, conferita dal Ministro competente, e'
approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri .".



 
Art. 4. (Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di ineleggibilita). 1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 60 (Ineleggibilita). - 1. Non sono eleggibili a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti
di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della
provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo
e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a
costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
societa' per azioni con capitale maggioritario
rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o
azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla
provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee
elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il
direttore generale, il direttore amministrativo ed il
direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni
in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in
tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno
effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del
comando, collocamento in aspettativa non retribuita non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda
di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva
cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno
successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
sensi dell'art. 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i
dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilita' previste dal numero 9)
del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere
provinciale".



 
Art. 5. (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del
servizio militare volontario). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 4. Il Governo e' altresi' autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, reca:
"Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della
difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549".
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, reca:
"Disposizioni in materia di personale civile del Ministero
della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e
g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
reca: "Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
reca: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, reca: "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale".
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca:
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331".
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 10
della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari".



 
Art. 6
Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o piu' decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonche', ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente:
"Art. 24 (Delega al Governo per il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidita' civile, cecita' e
sordomutismo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto del principio della
separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un decreto legislativo recante norme per il
riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai
sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio
1970, n. 381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo
1971, n. 118, e legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni
e dei relativi importi, che non determini una riduzione
degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento
tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle
disposizioni richiamate dal presente comma. La
riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui
gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla
poverta' o come incentivi per la rimozione delle
limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di
handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali
del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica,
prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui
fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di
integrare, a seguito della minorazione, la mancata
produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave
disabilita', e' cumulabile con l'indennita' di cui al
numero 3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a
cui fare afferire indennita' e assegni concessi alle
persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica
per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di
cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da
utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al
lavoro e da revocare al momento dell'inserimento
definitivo;
3) indennita' per favorire la vita autonoma e la
comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per
consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti
con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita'
afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata
in vigore della presente legge, per gravi disabilita',
totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo
scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la
comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita'
grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in
presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita' puo'
essere concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non
cumulabili:
3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o
pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennita' di cura e di assistenza per
ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di
assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il
reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali
individuali che danno luogo alla concessione degli
emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del
presente comma secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro
che non sono titolari di pensioni e indennita' dopo
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, prevedendo nello stesso la
equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda
presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennita'
gia' percepite e in atto nel termine massimo di un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i
diritti acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni
e indennita';
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili
o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in
termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati,
prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come
partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma
restando la conservazione di una quota, pari al 50 per
cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23,
a diretto beneficio dell'assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative
all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione
delle prestazioni spettanti, secondo il principio della
unificazione delle competenze, anche prevedendo
l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri
e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla
classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed
handicap - International classification of impairments,
disabilities and handicaps (ICIDH), adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione
delle modalita' per la verifica della sussistenza dei
requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni
nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e
successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle
associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto
legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione".
- La legge 3 aprile 2001, n. 138, reca:
"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
e norme in materia di accertamenti oculistici".



 
Art. 7. (Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri".



 
Art. 8.
(Fondo di perequazione). 1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformita' ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo e' alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonche' dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalita' definite dal regolamento di contabilita' adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese. 4. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalita' di carattere assistenziale e previdenziale. 5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 (Regolamento recante
norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai
sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29), e' il seguente:
"Art. 8 (Fondo di perequazione). - 1. Al fine di
assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai
magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza
promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un
fondo di perequazione, ed eventualmente con finalita'
previdenziali, costituito da quote degli emolumenti
percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali".



 
Art. 9
Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena, di seguito denominato "Comitato , composto da
venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua
slovena.
2. Fanno parte del comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei
ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena
designati dalle associazioni piu' rappresentative della
minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
lingua slovena nei consigli degli enti locali del
territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla
minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono
stabilite le norme per il funzionamento del comitato. Il
comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione al lavori del comitato e'
riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di
viaggio.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001".



 
Art. 10
Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di: a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi
internazionali; c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e
le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire
l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle
entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore,
anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del
bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti;
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare
gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei
beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali,
fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza
determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi
al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in
materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i
servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi
dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie,
soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui
alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso
alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera
da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di
comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli
di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo
i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di
varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela
e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione
e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle
procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in
favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa
definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo
principi di separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare
forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le
amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della
difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa
militare; e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni,
anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e
dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei
contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e
funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di
quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo
degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei
controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti
prodotti dagli interventi; f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1:
armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano
gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i
compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli
organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie
locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti
privati; g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1:
riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE), il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza
degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli
organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei
proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli
aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di
software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in
materia di diritto d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.



Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
e' il seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese, con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato".
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e
con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da
quelli statali la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della
valorizzazione del patrimonio artistico come definiti
dall'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie
definiti con regolamento emanato al sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di
affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta
economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di
servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista
della crescita culturale degli utenti e della tutela e
valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della
normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello
Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative
ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto
del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla
tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il
reclutamento del personale, le professionalita' necessarie
rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi
per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i
parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti
culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi
stabiliti all'art. 2, comma 1, dello statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso
regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
della durata della concessione per un periodo non inferiore
a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare
anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della
cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni
culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino
nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a
beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti
cosiddetti "minori collocati in centri urbani con
popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra'
considerata titolo di preferenza a condizione che sia
sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
di immagine individuale propria del museo minore.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
- Per il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si vede nelle note all'art. 1
- Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge
in generale premesse al codice civile e' il seguente:
"Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".



 
Art. 11. (Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure). 1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999. 2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non piu' di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non piu' di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. 3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita' di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita' nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unita'. Agli esperti e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988. 4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica. 5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, e' attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge e' mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti. 6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa gia' di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformita' delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Note all'art. 11:
- L'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998) abrogato dalla legge qui pubblicata recava: "(Nucleo
per la semplificazione delle norme e delle procedure).".
- Il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
e' il seguente:
"Art. 5 (Analisi dell'impatto della regolamentazione).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e a titolo sperimentale,
tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR)
sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull'attivita' dei cittadini e delle imprese in relazione
agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di
regolamenti ministeriali o interministeriali.
2. Le commissioni parlamentari competenti possono
richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di
atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini
dello svolgimento dell'istruttoria legislativa".
- Il testo dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti) -
1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti
nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
5. (Abrogato)".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).
(Art. 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. In
deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"Art. 32 (Trattamento economico del personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. L'indennita'
di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta
al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso
di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza
e ad essi viene attribuita una indennita' mensile non
pensionabile stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro
ai fini di perequazione del rispettivo trattamento
economico complessivo con quello spettante al personale di
qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale
indennita', spettante anche al personale dei gabinetti e
delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio
e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, non puo' comunque superare il
limite massimo previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di
attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art.
19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo
parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A
e B, allegate alla presente legge, nonche' dei componenti
del comitato di cui all'art. 21, comma 1, e' determinato
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
d'intesa con il Ministro del tesoro".



 
Art. 12. (Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici). 1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione gia' assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia".
- Il testo dell'art. 10, comma 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 5), e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie".



 
Art. 13. (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari
opportunita). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti; b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attivita' svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
 
Art. 14. (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca
in agricoltura). 1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il consiglio dei dipartimenti;"; b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; c) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7"; d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) il consiglio scientifico;"; e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attivita' di ricerca degli enti"; f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori"; g) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1534):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Frattini) il 6 settembre 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle
commissioni IV, V, VII, XII e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9,
10, 16 ottobre 2001; l'8 e 13 novembre 2001.
Relazione scritta presentata il 20 novembre 2001 (atto
n. 1534/A - relatore on. Carrara).
Esaminato in aula il 21, 26 novembre 2001 ed approvato
il 27 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 905):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 5 dicembre 2001 con pareri delle
commissioni 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 12a, della giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
19 dicembre 2001; il 16, 22, 29, 30, 31 gennaio 2002; il 7
febbraio 2002.
Relazione scritta presentata il 14 febbraio 2002 (atto
n. 905/A - relatore sen. Ioannucci).
Esaminato in aula il 12, 14 marzo 2002; ed approvato,
con modificazioni, il 19 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 1534/B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 marzo 2002 con i pareri delle
commissioni II, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 18, 22, 23, 24 aprile
2002; il 14, 16, 29 maggio 2002.
Esaminato in aula il 24 giugno 2002 ed approvato il 26
giugno 2002.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizazione del
settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del consiglio:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio dei dipartimenti;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, ne
sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente,
scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica
e professionale, nei settori in cui opera l'ente, e'
nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in
materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione
dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto
delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno
di risorse umane e organizzative degli istituti e di
verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e
progetti di ricerca. E' composto dal presidente e da sette
esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o
scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il consiglio non puo'
interferire sulle scelte di programmazione scientifica
della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con
funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma
7.
4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di
indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del
consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti
annuali di cui all'art. 2. Il numero e la natura
disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo
sono determinati con lo statuto di cui all'art. 7.
5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti
previsti dall'art. 2403 del codice civile. Il collegio e'
composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati
dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica che
assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere
iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni.
6. Il presidente e i componenti degli organi durano in
carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I
relativi compensi e quello del direttore generale sono
determinati con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
7. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su
conforme parere del consiglio di amministrazione, tra
esperti di elevata qualificazione professionale. Il
rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto
privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una
sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei
professori e ricercatori universitari, e' collocato nella
posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in
mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, ultimo periodo,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Se ricercatore o professore
universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il
direttore generale e' responsabile della gestione del
consiglio".
"Art. 14 (Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e
del Centro di Portici). - 1. Sono organi degli enti di cui
agli articoli 10, 11, 12 e 13:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
b- bis) il consiglio scientifico;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente,
sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il
presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione
scientifica nelle discipline oggetto delle attivita' di
ricerca degli enti, e' nominato ai sensi dell'art. 6, comma
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le
competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono
espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli
istituti di cui agli articoli 10 e 11, e' composto dal
presidente e da quattro membri, nominati con decreto del
Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di
amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente
ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate,
anche un rappresentante della categoria dei costitutari, un
rappresentante per ciascuna delle due
associazioni maggiormente rappresentative della categoria
dei sementieri e un rappresentante della categoria dei
moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro
fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati
con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
designato dalla Societa' italiana degli economisti agrari e
uno designato dall'Universita' degli studi "Federico II" di
Napoli. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad
uno o piu' componenti funzioni specifiche. Alle sedute del
consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni
consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al
comma 6.
3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di
indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita'
di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e
da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il
controllo sull'attivita' dell'ente ai sensi della normativa
vigente. E' composto da tre membri effettivi e due
supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente
e un membro supplente sono designati dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
revisori devono essere iscritti nel registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
e successive modificazioni.
5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica
quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi
compensi e quelli del direttore generale sono determinati
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Il direttore generale e' nominato da consiglio di
amministrazione su proposta del presidente tra esperti di
elevata qualificazione professionale in campo scientifico,
amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e'
regolato con contratto di diritto privato di durata massima
quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente
pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori
universitari, e' collocato nella posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica
l'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se
ricercatore o professore universitario e' collocato in
aspettativa senza assegni. Il direttore generale e'
responsabile della gestione dell'ente".
- Il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino dell'I.N.E.A). - 1. L'Istituto
nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale
in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio
decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e' ente di ricerca di
diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica,
statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale
(SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
svolge attivita' di ricerca socio-economica in campo
agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in
ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di
concorrere all'elaborazione delle linee di politica
agricola, agro-industriale e forestale nazionali.
L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto
sullo stato dell'agricoltura.
5. L'Istituto, inoltre realizza indagini ed analisi
finalizzate all'impatto delle politiche agricole,
agroalimentari e del mondo rurale; svolge i compiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione
contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di
studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad
organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo
della ricerca economica applicata al settore agricolo,
agro-alimentare ed alle relative politiche; diffonde i
risultati della propria attivita'. L'Istituto svolge
funzioni di supporto all'applicazione delle politiche
agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale,
nell'interesse delle regioni e delle province autonome,
degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto
promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le
universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali,
comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di
studio.
7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del
programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile
annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e
risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che
provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il
piano diventa esecutivo".
"Art. 11 (Riordino dell'Istituto nazionale della
nutrizione). - 1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di
cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, e' trasformato in
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato
Istituto. L'Istituto e' ente di ricerca di diritto pubblico
sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica,
statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri,
il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto
nazionale della nutrizione.
4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione
e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione,
ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento
qualitativo delle produzioni agro-alimentari. In
particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attivita' di
ricerca sulla qualita', nonche' sulla sicurezza degli
alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della
sanita', finalizzate alla certificazione, etichettatura
nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei
prodotti nazionali, nonche' allo sviluppo delle
applicazioni biotecnologiche nel settore agro-alimentare.
5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione
nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione
e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni
nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto
promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le
universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali,
comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di
studio.
7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del
programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile
annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e
risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che
provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il
piano diventa esecutivo".
"Art. 12 (Riordino dell'ENSE). - 1. L'Ente nazionale
delle sementi elette (ENSE), di cui all'art. 23 della legge
25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto del Presidente
della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247, di seguito
denominato Ente, con sede in Milano, e' ente di diritto
pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori
periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione
delle norme che disciplinano la produzione e la
commercializzazione dei prodotti sementieri ed in
particolare quelli di:
a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri,
anche in conformita' delle normative regolanti le
certificazioni;
b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di
ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su
richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 698;
c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e
brevettuale delle novita' vegetali di specie agrarie e
ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme
comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle
varieta' vegetali;
d) studi e ricerche di nuove varieta' e messa a punto
di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e
varietale delle sementi".
"Art. 13 (Riordino del Centro di specializzazione e
ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno). - 1. Il
Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per
il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e'
trasformato in Centro per la formazione in economia e
politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato
Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro e' ente di
diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. Il Centro svolge attivita' di formazione
specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura.
L'attivita' e' diretta in particolare alla formazione
tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a
richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e
dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni
nazionali e internazionali; alla formazione post-laurea,
anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca
universitari, italiani e internazionali.
3. Il Centro puo' partecipare a progetti di ricerca con
altre istituzioni italiane ed internazionali, al fine di
assicurare il livello delle attivita' formative e il
necessario aggiornamento del personale scientifico e
tecnico.
4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, viene
definito il compatto di appartenenza del personale del
Centro".



 
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